Documenti, residenza e domicilio. All’atto dell’assunzione il lavoratore dovra` presentare i seguenti documenti: Ai sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potra` richiedere il certificato penale del lavoratore. All’atto dell’assunzione il lavoratore esibira`, ove ne sia in pos- sesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da com- pilarsi a cura dell’azienda. Il datore di lavoro dovra` rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovra` comunicare gli eventuali successivi muta- menti di residenza e di domicilio.
Documenti, residenza e domicilio. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
Documenti, residenza e domicilio. All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: • carta di identità o documento equipollente; • certificato di residenza di data non anteriore a tre (3) mesi (l’interessato deve comunicare anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza). Ai sensi dell’art. 607 c.p.p. e nei limiti di cui all’art. 8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro può richiedere il certificato penale del lavoratore. Il datore di lavoro trattiene in copia la documentazione necessaria. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente alla direzione aziendale gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Documenti, residenza e domicilio. Art. 4. - LAartv.o5r.o-dPeai rstiocgoglaertititiapvoelongtiiedicriottnotraadttuaaslsi.unzione obbligatoria. A) Apprendistato professionalizzante