Certificato di ultimazione delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni inviata dall’Aggiudicataria, il Responsabile dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall’articolo 304, comma 2, D.P.R. 207/2010.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. In particolare ai sensi dell’art. 102 citato la presente fornitura comprensiva del servizio di manutenzione è oggetto di verifica di conformità al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tale attività verrà effettuata entro 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni
Certificato di ultimazione delle prestazioni. Art. 18 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 19 (Varianti introdotte dall'Istituto), Art. 20 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 21 (Incarico della verifica di conformità), Art. 22 (Verifica di conformità in corso di esecuzione sui Contratti Attuativi), Art. 23 (Verifica di conformità definitiva), Art. 24 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 25 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 26 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 27 (Certificato di verifica di conformità), Art. 28 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), Art. 29 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 30 (Attestazione di regolare esecuzione), Art. 31 (Penali), Art. 32 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 33 (Recesso), Art. 34 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 35 (Risoluzione dell’Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione), Art. 36 (Risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 37 (Clausole risolutive espresse), Art. 38 (Risoluzione dell’Accordo Quadro), Art. 39 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento), Art. 40 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 41 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 42 (Lavoro e sicurezza), Art. 43 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 44 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 45 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo Quadro), Art. 46 (Spese), Art. 47 (Foro competente), Art. 48 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 49 (Varie).
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, sia con riferimento ai Contratti Attuativi sia con riferimento all’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, ed elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. Art. 40 – PENALITA'
Certificato di ultimazione delle prestazioni. ART. 29 -
Certificato di ultimazione delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, la Stazione Appaltante effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'art. 304 comma 2 del DPR 207/2010.