Certificato di ultimazione delle prestazioni. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni inviata dall’Aggiudicataria, il Responsabile dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall’articolo 304, comma 2, D.P.R. 207/2010.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle presta- zioni, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dal rappresentate della Società appaltatrice che ne riceve una copia.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. In particolare ai sensi dell’art. 102 citato la presente fornitura comprensiva del servizio di manutenzione è oggetto di verifica di conformità al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Tale attività verrà effettuata entro 6 mesi dall’ultimazione delle prestazioni
2. A tal fine la Stazione Appaltante nominerà, ex art. 102, comma 6, del dlgs n. 50/2016 e s.m.i. persona qualificata in relazione all’oggetto del presente contratto.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. ART. 29 -
Certificato di ultimazione delle prestazioni. 1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, sia con riferimento ai Contratti Attuativi sia con riferimento all’Accordo Quadro, il Direttore dell’Esecuzione, in conformità a quanto previsto dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e, nei successivi cinque giorni, ed elabora il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.
Certificato di ultimazione delle prestazioni. Art. 40 – PENALITA'
Certificato di ultimazione delle prestazioni. In occasione dell’immissione in servizio pubblico dell’ultimo tram, e previa verifica della consegna della totalità della documentazione tecnica ed amministrativa disciplinata dal Capitolato Speciale- Parte Tecnica, nonché del completamento della formazione del personale del Gestore ANM, sarà emesso un “Certificato di ultimazione delle prestazioni” che costituirà benestare per lo svincolo, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell’importo della garanzia definitiva di cui all’Art. 7.2 del presente Capitolato Speciale, previo accertamento , da parte del DEC, della consegna delle polizze fideiussorie “Warranty bond” a copertura del periodo di garanzia tecnica, nonché del rispetto di tutti gli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore.