Definizione di Disposizioni applicate

Disposizioni applicate cod. civ., artt. 1418, 1453, 1455, 1813 CASO
Disposizioni applicate art 67 L.F. – artt. 1260, 1264, 1265 c.c.
Disposizioni applicate articoli 2265 x.x., 0000-xxx x.x., 0000-xxx x.x. Xx xxxxxxxxxxxx in esame riguarda la validità del contratto di opzione stipulato dalle società Alfa e Beta relativamente alle partecipazioni nella società Gamma. In particolare, le parti hanno convenuto un’opzione di vendita irrevocabile ed incondizionata, in forza della quale Xxxx ha assunto il diritto di vendere ad Alfa, in un dato lasso di tempo, le proprie partecipazioni in Gamma per il corrispettivo di euro 250.000,00; corrispettivo da incrementarsi nel caso di eventuali esborsi sopportati nello stesso periodo da Beta in esecuzione di qualsiasi operazione societaria (a titolo esemplificativo, aumenti di capitale, finanziamenti soci, etc.) idonea a preservare il valore patrimoniale della sua quota. La società Alfa ha agito in giudizio chiedendo in via principale la dichiarazione di nullità di detto contratto ed eccependo la strumentalità dell’opzione che, manifestandosi diretta ad escludere Beta dalle perdite della partecipata, si è posta in violazione con il divieto del patto leonino ex art. 2265 c.c.. Dall’altra parte, invece, Xxxx ha negato l’invalidità del contratto di opzione in ragione del bilanciamento tra la suddetta opzione put e la speculare opzione call pattuita a favore dell’attrice nel medesimo contratto. Con riferimento alle opzioni put a prezzo predefinito, la giurisprudenza non è tuttavia univoca nel ritenere se queste integrino o meno la previsione ex art. 2265 x.x. xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx di nullità del patto con il quale “uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”. Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha dato seguito all’orientamento della Cass. n.8927/1994, secondo la quale il divieto ex art.2265 c.c. vige anche nel settore delle società di capitali e in relazione a patti tra soci estranei allo statuto sociale, tale divieto riguardando “le condizioni essenziali del tipo contratto di società” nell’ambito del quale tutti i membri della compagine sociale devono essere “partecipi del rischio di impresa al fine di garantire, nell’interesse generale, un esercizio avveduto e corretto dei relativi poteri” (cfr. in tal senso anche Trib. Milano 30 dicembre 2011, XxX Xxxxxx 00 xxxxxxxxx 0000 x XxX Xxxxxx 19 febbraio 2016). Inoltre, il giudice milanese ha dato rilievo all’orientamento secondo il quale l’esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa deve essere valutata in senso sostanziale, e non...

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Disposizioni applicate cod. civ., artt. 1988, 2932 CASO
Disposizioni applicate art. 2932 c.c..
Disposizioni applicate articoli 2405, 1175 e 1375 c.c.
Disposizioni applicate articolo 2486 c.c.

Related to Disposizioni applicate

  • Applicazione documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

  • Versione Definitivo I-PS/NE.CSD 16NE0567_PE_LAN 5 rev 0.docx 13 di 24 < 4 >

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Breve descrizione vedi punto II.1.1)

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Responsabile al trattamento il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione.

  • Carta dei Servizi indica i diritti e gli obblighi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e l’operatore di Telecomunicazioni. La Carta dei Servizi è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. La Carta dei Servizi costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto. Allo stesso indirizzo internet è possibile reperire informazioni sugli obiettivi ed i risultati di qualità del servizio InterPLANET, nonché le caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso;

  • Valore commerciale il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

  • Composizione Il Comparto è investito in azioni dei paesi dell’OCSE e dei paesi emergenti per una quota minima del 60% del patrimonio. Il Fondo sarà esposto in ragione di almeno il 60% del patrimonio netto ad azioni ed altri titoli suscettibili di dare accesso, direttamente o indirettamente, al capitale o ai diritti di voto. Tali titoli saranno ammessi alla negoziazione sui mercati della zona euro e/o internazionali nonché, in particolare in questo ultimo caso, per una quota compresa tra lo 0% e il 40% ad obbligazioni a tasso fisso, titoli di credito negoziabili, obbligazioni a tasso variabile ed indicizzate all’inflazione della zona euro e/o internazionale, in particolar misura dei paesi emergenti. Il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in OICR. Il Fondo potrà fare ricorso a depositi e prestiti monetari, allo scopo di ottimizzare la tesoreria. Inoltre, potrà effettuare operazioni di Pronti contro termine, al fine di ottimizzare i proventi del Fondo. Il Gestore può investire in strumenti finanziari a termine fisso o condizionato, negoziati sui mercati della zona euro e/o internazionale, regolamentati o “over-the-counter”.

  • Diritti di Proprietà Intellettuale indica tutti i diritti di brevetto, i diritti d’autore, i diritti sui marchi e altri segni distintivi, i diritti sui segreti commerciali (se esistenti), i diritti sul design, i diritti sui database, i diritti sui nomi di dominio, i diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale (registrato o non registrato) in tutto il mondo.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Data di Pagamento l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Contratto di Fornitura l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nell’Accordo Quadro e nei suoi allegati e nell’Atto di adesione che costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • DATA DI AGGIUDICAZIONE 24.12.2008.

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Segue la fase forse più delicata della procedura, ovvero, la scelta del contraente che, come abbiamo visto in precedenza, non è libera, ma guidata dal legislatore attraverso binari ben definiti che dovrebbero assicurare ai privati che aspirano ad entrare in contatto con l‟amministrazione, parità di trattamento e trasparenza nel momento in cui presentano la propria offerta. L‟atto iniziale è l‟emissione del bando di gara218, anche se esistono procedure, come vedremo, in cui non sussiste una gara ufficiale.219 220 pone, a mio modo di vedere, l’autorevole insegnamento che, spezzando il tradizionale monolitismo della qualificazione pubblicistica dell’evidenza pubblica, ha individuato nella sequenza di atti che precede il contrato un duplice procedimento: l’uno di carattere privatistico e attinente alla formazione della volontà contrattuale; l’altro di carattere pubblicistico e attinente ai rapporti di controllo.” 214 Secondo X. XXXXXXX, Contratto e pubblica amministrazione, cit., p. 915, la deliberazione a contrarre non può essere considerata come proposta contrattuale vera e propria, ma come semplice “atto con efficacia interna all’Ente che ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno.” Anche la Giurisprudenza concorda sulla qualificazione della delibera a contrarre come mero atto interno e preparatorio. Cfr. ex plurimis Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in Foro it., 2001, I, p. 2899; Cass., 5 novembre 2001, n. 13628, in Cons. Stato, 2002, II, p. 25 e Cass., 22 giugno 2004, n. 11601, in Foro amm., CDS, 2004, p. 1613. 215 La norma di riferimento è l‟art. 11 del Codice dei contratti pubblici,commi 1 e 2: “Art.

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • Servizi Il Licenziatario garantisce che i Servizi acquistati saranno forniti con professionalità in conformità agli standard di settore generalmente accettati. La presente garanzia avrà efficacia per i trenta (30) giorni successivi all'erogazione dei Servizi. In caso di violazione della presente garanzia, il Licenziatario ha il solo obbligo di correggere i Servizi in modo da renderli conformi alla presente garanzia ovvero a rimborsare, a propria discrezione, l'importo pagato dall'Utente per la parte dei Servizi non conforme alla garanzia. L'Utente acconsente a prendere provvedimenti adeguati per isolare ed eseguire il backup dei propri sistemi.

  • Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi; - intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato. Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti. Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58). L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise, M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate. Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.