Definizione di formazione formale

formazione formale sono previste 120 ore di formazione medie annue da svolgersi all’interno o all’esterno dell’impresa, ridotte a 80 per gli apprendisti che possiedono un titolo di studio coerente. Le modalità e l’articolazione della formazione potranno essere definite a livello aziendale. La formazione può svolgersi on the job o in e-learning.
formazione formale sono previste almeno 120 ore annue di formazione interna o esterna all’azienda. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Di norma la formazione di base si svolgerà presso strutture esterne all’azienda mentre la formazione tecnico professionale si svolgerà all’interno dell’azienda. Qualora la formazione di base si svolga all’interno dell’azienda, gli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti “disciplina del rapporto di lavoro” e “sicurezza sul lavoro” verranno perseguiti utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti sociali nell’ambito del progetto “Verso il 2000” e del progetto “Giotto”.
formazione formale è il processo, strutturato e certificabile, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto organizzato volto all’acquisizione di competenze. Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120; nell’ambito di tale monte ore saranno erogata nel primo anno 40 ore di formazione teorica (20 ore rispettivamente nel 2° e 3° anno). Le ore di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto, salvo un minimo di 60 ore annue. La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa.

More Definitions of formazione formale

formazione formale la formazione si realizza tramite percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda tenuto conto delle capacità formativa dell’azienda e dei soggetti esterni. La formazione formale è di 120 ore medie annue, ridotte ad 80 ore per apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo idoneo.
formazione formale. Sono previste 120 ore di formazione annue, interna e esterna all’azienda, da realizzare attraverso un processo formativo definito nel PFI, strutturato e certificabile che mira a far acquisire all’apprendista conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali utili al conseguimento degli obiettivi definiti dal profilo formativo. La formazione potrà prevedere modalità on the job, in affiancamento, e-learning in aula, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali ovvero eventuali ulteriori modalità individuate nel PFI. Tutte le materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna o entrambe. Per le modalità di certificazione e la definizione di modelli-tipo di attestazione da parte delle aziende le parti demandano all’OBN.
formazione formale il numero medio di ore annue di formazione è stabilito in relazione al titolo di studio dell’apprendista: 120 ore scuola dell’obbligo; 100 ore attestato di qualifica; 80 ore diploma di scuola media superiore. E’ facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste.
formazione formale. La durata della formazione è fissata in 120 ore medie annue. La formazione deve essere strutturata e certificabile; potrà essere erogata anche in alternanza, on the job ed in affiancamento. Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità e-learning, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna.
formazione formale si prevedono 120 ore di formazione annuali obbligatorie. Le ore possono essere ridotte a 60 nel caso di apprendista con titolo di studio idoneo.
formazione formale sono previste 120 ore medie annue di formazione interna o esterna all’azienda. Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna o esterna. Per i contenuti formativi si fa riferimento al DM 179/99.
formazione formale di norma si realizza presso gli enti scuola edili. In caso di possesso di un attestato di qualifica professionale idoneo, la formazione formale è ridotta a 80 ore annue. Le ore destinate alla formazione sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 29 del c.c.n.l. vigente. Le Regioni devono definire una congrua articolazione di formazione esterna e interna all’azienda, individuando gli enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna Capacità formativa interna: