Durata della formazione. 1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Durata della formazione. Nell’ambito del monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, pari a 120 ore per anno, saranno erogate, il primo anno, 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 ore per il secondo anno e successivi. Le ore residue, saranno dedicate alla formazione professionalizzante. Si precisa che le attività formative a carattere trasversale hanno contenuti formativi omogenei per tutti gli apprendisti mentre quelle a carattere professionalizzante hanno contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
Durata della formazione. L’impegno formativo dell’apprendista consisterà in un monte ore di formazione interna o esterna, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente CCNL,che costituiscono parte integrante dello stesso. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi. Le ore di formazione di cui al presente articolo saranno comprese nell’orario normale di lavoro. L’eventuale frequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo specifico e formalizzabili nel libretto dell’apprendista. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree : - accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo - competenze relazionali - organizzazione ed economia del servizio - disciplina del rapporto di lavoro - sicurezza sul lavoro Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’Ente procedere direttamente alla erogazione della formazione. I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: - conoscere i servizi di settore ed il contesto aziendale - conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità - conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro - conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l’o...
Durata della formazione. La formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all’interno della Scuola/Ente e/o in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art. 17 della legge 24/6/1997, n. 196. Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Durata della formazione. (1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44, comma 2 del D.Lgs. n.81 del 2015, la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche è la seguente: livello di inquadramento ore medie annue 2, 3 80 4, 5, 6s 60 6 40 (2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Durata della formazione. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni. 3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro. L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel libretto dell'apprendista.
Durata della formazione. 1. Le attività formative esterne ed interne sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
Durata della formazione. L’ apprendistato professionalizzante prevede un percorso formativo obbligatorio di almeno 120 ore per anno (art. 49 D.Lgs. 276/2003). Tale affermazione vale anche se la contrattazione collettiva prevede una riduzione del predetto monte ore di formazione formale per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo (es. CCNL dei settori Tessile ed Edilizia), in quanto la nuova normativa non autorizza le aziende, come in quella precedente (art. 16 L. 196/1997), a ridurre il periodo formativo per i soggetti in possesso di titolo di studio post- obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. In relazione a quanto sopra esposto, il Ministero del lavoro ha fornito le seguenti indicazioni:
Durata della formazione a. Per i giovani senza titolo
Durata della formazione. L’impegno formativo dell’apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell’apprendi- sta secondo le seguenti modalità: Scuola dell’obbligo 120 Attestato di qualifica professionale 100 Diploma di scuola media superiore 80 Diploma universitario 60 Diploma di laurea 60 Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esi- genze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, casi come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumu- lano ai finì dell’assolvimento degli obblighi formativi. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione dì cui al presente articolo sono com- prese nell’orario normale di lavoro.