ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI Clausole campione

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al Valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del Sinistro, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, l’articolo 18.9 - Indennizzo separato.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiesta, il pa- gamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.12 “Indennizzo separato”. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’As- sicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro 100.000,00. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo. L'Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del supplemento di indennità. Tale anticipo sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Assicurato.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'Indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00=. L'obbligazione dell’Impresa, è condizionata alla prova inequivocabile, fornita all’Impresa dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci e verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a €. 2.000.000,00=, cumulativamente tra la presente Polizza e la Polizza Incendio di riferimento, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.