Accertamento. 1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019. 2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al 3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto. 4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.
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Samples: Regolamento Comunale
Accertamento. 1. Il Comune Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in propriorettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, attraverso a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la Polizia Municipale dichiarazione o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune versamento sono stati o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019avrebbero dovuto essere effettuati.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notificaEntro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui ala norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovutoPer l’accertamento, comprensivo di canonela riscossione, i rimborsi, le sanzioni, indennità gli interessi e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggettoIMU.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento I versamenti delle somme dovute secondo le disposizioni contenute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019confronti dei singoli contribuenti, salvo diversa specifica regolamentazione comunalecon esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)
Accertamento. 1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui alal D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che 12,00. In caso di emissione di atti di accertamento per più annualità a carico di uno stesso contribuente il credito derivi da ripetuta violazione limite di 12,00 euro si riferisce alla somma complessiva degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.ammanchi;
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.
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Accertamento. 1. Il Comune Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in propriorettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, attraverso a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la Polizia Municipale dichiarazione o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune versamento sono stati o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019avrebbero dovuto essere effettuati.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notificaEntro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui ala norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Non Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si procede all’emissione applicano le disposizioni vigenti in materia di atto imposta municipale propria. Le attività di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovutoe riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, comprensivo di canone, interessi e sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’imposta municipale propria si applica l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale delle Entrate.
8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari è dovranno essere corrisposte. In mancanza di corresponsione, verrà emesso ulteriore avviso di liquidazione ed accertamento.
9. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate, salvo diversa specifica regolamentazione comunaledel Comune di Montescudo-Montecolombo, art. 9.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Dell'imposta Municipale Propria (Imu)
Accertamento. 1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Responsabile dell’entrataComune ai sensi dell’art. 11, nonché gli altri dipendenti comma 3, del Comune D. Lgs. n° 504/92, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notificatrasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019medesimo comma 3, dell’art. 11 del D. Lgs. n° 504/92, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al
3. Non si procede all’emissione Il Comune, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. n° 504/92, con delibera di atto Giunta Municipale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovutoogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste , comprensivo di canone, sanzioni, indennità gli avvisi ed i provvedimenti e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggettodispone i rimborsi.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento Comune procede alla riscossionerettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, concedenonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, su richiesta notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del debitore quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli xxx.xx 16 e 17 del D. Lgs. n° 472 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltàli hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conoscitivo né ricevuto dal contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo diversa specifica regolamentazione comunaleche quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termini di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Tributo Sui Rifiuti (Tari)
Accertamento. 1. Il Comune in proprioLa Provincia tramite il Settore Finanziario, attraverso la Polizia Municipale Provinciale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell’entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune della Provincia o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio comunale del Settore competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui alal D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 10 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.
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