Premi di assicurazione. Il premio di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione in base ai tassi di premio, con riferimento al sesso e all'età raggiunta dall'Assicurato/a e all'importo del capitale assicurato. L’età raggiunta è calcolata in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e computando come anno intero quella superiore a sei mesi. Nel caso di copertura di durata inferiore all’anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d’anno per cause diverse dagli eventi assicurati di cui verrà data comunicazione entro l’annualità assicurativa, verrà rimborsato il rateo di premio, al netto dell’importo fisso, relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione proporzionale a tale durata, del premio corrisposto.
Premi di assicurazione. Il premio annuo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all’inizio di ciascun anno di assicurazione in base all’ammontare delle garanzie assicurate e all’età raggiunta dall’Assicurato. Influisce inoltre il suo stato di salute alla data di sottoscrizione del modulo di adesione. Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno, si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui sopradefiniti in proporzione alla durata della copertura. Per le uscite in corso d’anno non dipendenti da morte o da invalidità permanente dell’Assicurato, verrà rimborsato il rateo di premio relativo al periodo di mancata esposizione al rischio e determinato mediante riduzione, proporzionale, a tale durata, del premio corrisposto. I mezzi di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l’Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa e sono: assegno postale, assegno bancario e assegno circolare non trasferibili, bonifico bancario, S.D.D. (Sepa Direct Debit), bollettino c/c postale, vaglia postale o similari, carte di credito o di debito. È tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti, ai sensi della normativa diramata dall’Istituto di Vigilanza.
Premi di assicurazione. Il premio, dovuto dalla Contraente per ciascun Assicurato ed all’inizio di ciascun periodo assicurativo, verrà determinato, secondo la tariffa per l’assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità totale e permanente allegata al contratto dalla Società. Il premio annuo per ogni Assicurato si calcola tenendo in considerazione l’età raggiunta e l’importo del capitale assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all’anno, si stabiliranno ratei di premio, riducendo i premi annui come sopra determinati, al netto dei diritti fissi, in proporzione alla durata della copertura. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dalla garanzia assicurativa, ogni obbligazione della Società dovrà ritenersi estinta ed i premi pagati dalla Contraente rimarranno acquisiti dalla Società.
Premi di assicurazione. Il Contraente s’impegna, per ciascun assicurando e all’inizio di ciascun periodo assicurativo, a corrispondere il premio di assicurazione, determinato come di seguito indicato. Il premio annuo di assicurazione per ogni singolo assicurando sarà calcolato in base alle modalità e ai tassi di premio di cui all’Allegato I, con riferimento all'età raggiunta alla data di decorrenza o di ricorrenza annuale dell’assicurazione e al relativo capitale assicurato. Al valore così ottenuto verrà aggiunto un importo fisso, per ogni testa da assicurare, pari a euro 2,50. L’età è calcolata in anni interi, considerando come unità la frazione d’anno uguale o superiore a sei mesi. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio, determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione ai giorni di durata della copertura. Il contratto prevede la corresponsione di premi monoannuali per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità: − per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato(*) dell’intermediario; − per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il ver- samento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD); − altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Note: (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo di bonifico bancario, o per i pagamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all’intermediario nei casi previsti. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dall’assicurazione, le assicura- zioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati rimarranno acquisiti da Generali Italia.
Premi di assicurazione. Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato è determinato secondo i tassi riportati nella Proposta di assicurazione accettata dal Contraente. I tassi di tariffa sono espressi in millesimi (i.e., premio in Euro per mille Euro di Somma assicurata) e variano in funzione dell'Età assicurativa dell'Assicurato alla Data di inclusione. Per ciascun Assicurato, il Premio è calcolato di anno in anno sulla base del corrispondente tasso di tariffa moltiplicato per la Somma assicurata. La Società calcola il Premio annuale a carico del Contraente sulla base dell’Anagrafica ricevuta ed emette la Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni. Periodicamente la Società provvede a calcolare le variazioni del Premio a carico del Contraente, emettendo le relative appendici di Polizza, sulla base delle variazioni in entrata e in uscita della popolazione assicurata, secondo i termini e le modalità indicate all’art. 10 delle presenti Condizioni generali.
Premi di assicurazione. L'assicurazione viene prestata dietro la corresponsione, all'inizio di ciascun periodo assicurativo, di un premio determinato in base ai tassi riportati nell'Allegato 1 con riferimento all'età raggiunta alla data di decorrenza o di rinnovo dell'assicurazione e al relativo capitale assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione alla durata della copertura. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi (ivi compresi eventuali regolazioni e/o variazioni) potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, direttamente da parte della Contraente senza transitare attraverso il Broker. Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
Premi di assicurazione. Il Premio, dovuto dal Contraente per ciascun Assicurato è determinato in misura fissa, secondo quanto previsto nella tabella di seguito riportata e varia in funzione della Somma Assicurata.
Premi di assicurazione. Il premio monoannuale viene calcolato applicando la percentuale dello 0,20% della retribuzione utile al calcolo del TFR salvo diverse disposizioni del CCNL o della contrattazione di secondo livello e comunicata dal Fondo Pensione alla Compagnia. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti dalla garanzia assicurativa, ogni obbligazione della Compagnia dovrà ritenersi estinta ed i premi pagati dalla Contraente rimarranno acquisiti dalla Compagnia.
Premi di assicurazione. Il premio annuo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione in base ai tassi di premio di cui alla TABELLA 5 allegata, con riferimento all'età raggiunta dall' Assicurato ed al relativo capitale assicurato aggiungendo al valore così ottenuto un importo fisso per ogni testa assicurata determinato in funzione della numerosità del gruppo all'inizio dell'anno assicurativo. L'importo fisso è pari a € 20,66 per gruppi fino a 25 teste e viene ridotto di € 0,52 per ogni ulteriori 25 teste, non computando le frazioni inferiori a 25, con un minimo di € 1,03. Per gli assicurati di sesso femminile il tasso di premio da considerare è quello relativo ad una età ringiovanita di 5 anni, rispetto a quella raggiunta, ma comunque non inferiore a 16 anni. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.
Premi di assicurazione. A fronte delle prestazioni assicurate, l’Aderente/Assicurato è tenuto a pagare un Premio annuo, da corrispondere mensilmente per il tramite della Contraente. L’entità del Premio dipende dalle eventuali Garanzie Facoltative attivate e dal Capitale Assicurato alla Decorrenza del Contratto. Il pagamento dei Premi dovrà essere effettuato dalla Contraente, tramite bonifico bancario, all’Impresa.