Accordo. L’Accordo che si sottopone all’iter parla- mentare di ratifica, tenuto conto dell’attuale contesto economico e di mobilità tra l’Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. pendente. In particolare, i salari sono impo- nibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte lo- cali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle impo- ste prelevate nell’altro Stato. L’Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri. L’Accordo prevede inoltre alcune disposi- zioni transitorie relative agli attuali lavora- tori frontalieri residenti in Italia che lavo- rano in Svizzera, ai quali si applica il re- gime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974. L’Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell’Ac- cordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro fron- taliero. L’articolo 1 riguarda i soggetti rien- tranti nell’ambito di applicazione dell’Ac- cordo. La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo è costituita dalle persone fisi- che residenti di uno Stato contraente che la- vorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente. L’articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all’Accordo, come di se- guito indicato. Alla lettera a), l’espressione « area di frontiera » definisce l’ambito geografico di applicazione dell’Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all’Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. La lettera
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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Degli Accordi
Accordo. L’Accordo che si sottopone all’iter parla- mentare di ratifica, tenuto conto dell’attuale contesto economico e di mobilità tra l’Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. pendenteche lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l’Ac- cordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di impo- sizione sia allo Stato di residenza del lavo- ratore frontaliero sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolarepartico- lare, i salari sono impo- nibili imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche fisi- che (incluse le imposte lo- calilocali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente re- lativamente alle impo- ste imposte prelevate nell’altro Stato. L’Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri. L’Accordo prevede inoltre alcune disposi- zioni transitorie relative agli attuali lavora- tori frontalieri residenti in Italia che lavo- rano in Svizzera, ai quali si applica il re- gime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974. L’Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell’Ac- cordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro fron- taliero. L’articolo 1 riguarda i soggetti rien- tranti rientranti nell’ambito di applicazione dell’Ac- cordodell’Accordo. La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo è costituita dalle persone fisi- che fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali la- vorano quali lavoratori voratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro del- l’altro Stato contraente. L’articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all’Accordo, come di se- guito indicato. Alla lettera a), l’espressione « area di frontiera » definisce l’ambito geografico di applicazione dell’Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all’Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. La letteralettera b) fornisce la definizione dell’e- spressione « lavoratore frontaliere » che de- signa una persona fisica (i) fiscalmente resi- dente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l’altro Stato con- traente, (ii) che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro re- sidente, una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato e che (iii), in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. Alla lettera c) viene designata l’autorità competente per ciascuno degli Stati contra- enti. Alle lettere d), e), ed f) vengono specifi- cate le espressioni che fanno riferimento, ri- spettivamente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, all’Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, e all’Ac- cordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP). In base all’articolo 3, paragrafo 1, l’impo- sizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un mas- simo dell’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui red- diti delle persone fisiche ivi applicate, com- prese le imposte locali. Lo Stato di resi- denza tassa a sua volta, con l’obbligo di eli- minare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell’arti- colo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia, non sarà inferiore all’im- posta che sarebbe prelevata in seguito all’ap- plicazione del previgente Accordo del 1974. L’articolo 4 (Non discriminazione) fa salve le disposizioni dell’articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla na- zionalità ed alla residenza. A tutela del la- voratore frontaliere rientrante nel campo di applicazione dell’Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un tratta- mento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, in- cluso qualsiasi trattamento fiscale discrimi- natorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio. L’articolo 5 (eliminazione della doppia imposizione), al paragrafo 1, facendo rinvio all’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l’ob- bligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione dome- stica elvetica. L’articolo 6 (Commissione mista e proce- dura di amichevole composizione), al para- grafo 1, in linea con il principio generale contenuto all’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con- ferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amiche- vole composizione , i problemi relativi al- l’interpretazione o all’applicazione dell’Ac- cordo, anche attraverso la costituzione di una commissione mista. Il paragrafo 2 spe- cifica le competenze della commissione e prevede alcune modalità relative al suo fun- zionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il pro- prio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall’arti- colo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. L’articolo 7 precisa l’ambito della coope- razione amministrativa che, attraverso la pre- visione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell’Ac- cordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabi- lisce che i due Stati contraenti si scambie- ranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di resi- denza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni inclu- dono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull’ammontare del salario e dei contri- buti sociali obbligatori, nonché i dati identi- ficativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi de- terminare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell’Italia, di facilitare l’assolvimento degli obblighi fi- scali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l’ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all’insieme dei lavo- ratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il para- grafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell’OCSE, standard aggiornato nell’ambito della vi- gente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Con- venzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell’Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 7 stabili- scono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. In base all’articolo 8, l’Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si co- municheranno vicendevolmente l’adempi- mento dei presupposti legali domestici ne- cessari alla contestuale entrata in vigore del- l’Accordo stesso e del Protocollo che xxxx- fica l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell’articolo 8, prevedendo che le disposi- zioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno appli- cabili le disposizioni del nuovo, assicura che la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al ri- guardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Ac- cordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all’Italia la compensazione finanzia- ria relativa all’ultimo anno nel quale le di- sposizioni dell’Accordo sui lavoratori fronta- lieri del 1974 resteranno in vigore. L’articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l’imposizione esclu- siva in Svizzera analogamente al regime pre- visto dall’Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remu- nerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell’Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa sviz- zere, restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Gri- gioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remu- nerazioni dei lavoratori frontalieri, fino al- l’anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell’ammontare lordo delle im- poste pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione fi- nanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l’obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mi- sta, di fornire informazioni statistiche neces- sarie alle autorità italiane per la redistribu- zione della compensazione finanziaria a fa- vore dei comuni di frontiera; la parte ita- liana informerà la parte svizzera circa l’uti- lizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l’articolo 7 (cooperazione amministrativa) non si applica ai lavoratori frontalieri defi- niti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso ar- ticolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manife- sto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. L’articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell’Accordo ogni cinque anni, al fine di de- cidere se si rendono necessarie delle modi- fiche. Così delineati i tratti rilevanti dell’Ac- cordo, ne forma parte integrante un Proto- collo aggiuntivo avente funzione interpreta- tiva e integrativa. Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 prevede la consultazione degli Stati contra- enti nel caso in cui uno di detti Stati apporti modifiche sostanziali alla propria legisla- zione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modi- fiche all’Accordo. Il paragrafo 2 riguarda invece un’integra- zione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di cui all’articolo 2, lettera b), punto iii). Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura ami- chevole una interpretazione o applicazione dell’Accordo in relazione al telelavoro, an- che nel contesto di situazioni eccezionali. Il paragrafo 4 riguarda una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri. Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all’articolo 4 non comporta l’obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti im- positivi previste da altre Convenzioni di spe- cie con Stati terzi. I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all’articolo 6. Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’Accordo si applica, su ri- chiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condi- zioni del regime transitorio. Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chia- rire l’ambito soggettivo dello scambio di in- formazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell’articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera. Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all’Italia la compensazione finanziaria relativa all’ultimo anno nel quale le disposizioni dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore. essere apportate modifiche sostanziali al- l’Accordo tra Unione europea e Confedera- zione svizzera sulla libera circolazione delle persone. La sostituzione dell’Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all’imposizione dei lavora- tori frontalieri del 23 dicembre 2020 com- porta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune al- tre questioni in materia di imposte sul red- dito e sul patrimonio, con Protocollo ag- giuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli ar- ticoli da 1 a 5 dell’Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. Il Protocollo modificativo si compone di due articoli. L’articolo I modifica il paragrafo 4 del- l’articolo 15 della Convenzione tra la Re- pubblica italiana e la Confederazione sviz- zera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Pro- tocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferi- mento al nuovo Accordo relativo all’imposi- zione dei lavoratori frontalieri, con Proto- collo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. L’articolo II riguarda l’entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di rice- zione dell’ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l’en- trata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’im- posizione dei lavoratori frontalieri del 23 di- cembre 2020.
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Accordo. L’Accordo L'Accordo che si sottopone all’iter parla- mentare all'iter parlamentare di ratifica, tenuto conto dell’attuale dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l’Italia l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. pendenteIn merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente Accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia. Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono impo- nibili imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte lo- calilocali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle impo- ste imposte prelevate nell’altro nell'altro Stato. L’Accordo L'Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri. L’Accordo L'Accordo prevede inoltre alcune disposi- zioni disposizioni transitorie relative agli attuali lavora- tori lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavo- rano lavorano in Svizzera, ai quali si applica il re- gime regime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974. L’Accordo L'Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell’Ac- cordo dell'Accordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro fron- talierofrontaliero. L’articolo L'articolo 1 riguarda i soggetti rien- tranti nell’ambito rientranti nell'ambito di applicazione dell’Ac- cordodell'Accordo. La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo dell'Accordo è costituita dalle persone fisi- che fisiche residenti di uno Stato contraente che la- vorano lavorano quali lavoratori frontalieri nell’area nell'area di frontiera dell’altro dell'altro Stato contraente. L’articolo L'articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all’Accordoall'Accordo, come di se- guito seguito indicato. Alla lettera a), l’espressione l'espressione « area di frontiera » definisce l’ambito l'ambito geografico di applicazione dell’Accordo dell'Accordo che, per quanto riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all’Italiaall'Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. La letteralettera b) fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliere » che designa una persona fisica (i) fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, (ii) che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (iii), in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza. Alla lettera c) viene designata l'autorità competente per ciascuno degli Stati contraenti. Alle lettere d), e), ed f) vengono specificate le espressioni che fanno riferimento, rispettivamente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, all'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, e all'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP). In base all'articolo 3, paragrafo 1, l'imposizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche ivi applicate, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza tassa a sua volta, con l'obbligo di eliminare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia, non sarà inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in seguito all'applicazione del previgente Accordo del 1974. L'articolo 4 (Non discriminazione) fa salve le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità ed alla residenza. A tutela del lavoratore frontaliere rientrante nel campo di applicazione dell'Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio. L'articolo 5 (eliminazione della doppia imposizione), al paragrafo 1, facendo rinvio all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica. L'articolo 6 (Commissione mista e procedura di amichevole composizione), al paragrafo 1, in linea con il principio generale contenuto all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una commissione mista. Il paragrafo 2 specifica le competenze della commissione e prevede alcune modalità relative al suo funzionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. L'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa che, attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell'Accordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabilisce che i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni includono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché i dati identificativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente standard dell'OCSE, standard aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 stabiliscono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. In base all'articolo 8, l'Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si comunicheranno vicendevolmente l'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell'articolo 8, prevedendo che le disposizioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno applicabili le disposizioni del nuovo, assicura che la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al riguardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore. L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione finanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte italiana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l'articolo 7 (cooperazione amministrativa) non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. L'articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche. Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo, ne forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa e integrativa. Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 del Protocollo aggiuntivo prevede la consultazione degli Stati contraenti nel caso in cui uno di detti Stati apporti modifiche sostanziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modifiche all'Accordo. Il paragrafo 2 riguarda invece un'integrazione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii). Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura amichevole una interpretazione o applicazione dell'Accordo in relazione al telelavoro, anche nel contesto di situazioni eccezionali. Il paragrafo 4 riguarda una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri. Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 non comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti impositivi previste da altre Convenzioni di specie con Stati terzi. I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all'articolo 6. Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo si applica, su richiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condizioni del regime transitorio. Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell'articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera. Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore. Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo. Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. Il Protocollo modificativo si compone di due articoli. L'articolo I modifica il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976. L'articolo II riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
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Accordo. L’Accordo 1. Tutte le proposte formulate dal Venditore e aventi ad oggetto la vendita di Prodotti all’Acquirente sono proposte di acquisto/preventivi e non offerte, con l’eccezione delle offerte di prezzo in esclusiva, che saranno qualificate espressamente come offerte.
2. Un accordo sussisterà soltanto dal momento in cui l’Acquirente accetta i presenti TCGC e dopo l’accettazione per iscritto da parte del Venditore di un ordine d’acquisto proveniente dall’Acquirente (ordine di acquisto che dovrà essere considerato un’offerta da parte dell’Acquirente, indipendentemente dal fatto che l’ordine d’acquisto si sottopone all’iter parla- mentare basi o meno su una precedente proposta di ratificaacquisto/preventivo diretto dal Xxxxxxxxx all’Acquirente).
3. Gli ordini dovranno essere effettuati in via elettronica con l’ausilio di strumenti come EDI o il webshop del Venditore. Nel caso di metodi d’ordinazione che richiedono un intervento manuale del Venditore, tenuto conto dell’attuale contesto economico e il Venditore è autorizzato ad addebitare i costi di mobilità tra l’Italia e la Svizzeraintervento. Per effettuare l’ordinazione, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri. pendente. In particolare, i salari sono impo- nibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte lo- cali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle impo- ste prelevate nell’altro Stato. L’Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri. L’Accordo prevede inoltre alcune disposi- zioni transitorie relative agli attuali lavora- tori frontalieri residenti in Italia che lavo- rano in Svizzera, ai quali si applica il re- gime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974. L’Accordo comprende dieci articoli l’Acquirente riceverà un numero cliente unico e un Protocollo aggiuntivocodice per il login. Gli articoli dell’Ac- cordo Questi dettagli utili al login non potranno essere trasferiti ad alcuna persona fisica o giuridica terza, esterna all’organizzazione dell’Acquirente.
4. Il Venditore renderà disponibile sul proprio sito web le informazioni sul Prodotto. Tali informazioni relative al Prodotto sono precedutisempre a mero titolo informativo e illustrativo e vengono fornite senza impegno alcuno per il Venditore.
5. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare gli ordini d’acquisto a propria discrezione o di addebitare una spesa extra, in premessal’accettazione della quale sarà condizionata all’approvazione dell’Acquirente. L’accettazione degli ordini d’acquisto può essere soggetta a condizioni come, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economicoa mero titolo esemplificativo, sociale e fiscale al pagamento anticipato, intero o parziale, del lavoro fron- talieroprezzo.
6. L’articolo 1 riguarda i soggetti rien- tranti nell’ambito di applicazione dell’Ac- cordo. La sfera soggettiva di applicazione dell’Accordo è costituita dalle persone fisi- che residenti di uno Stato contraente che la- vorano quali lavoratori frontalieri nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente. L’articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all’Accordo, come di se- guito indicato. Alla lettera a), l’espressione « area di frontiera » definisce l’ambito geografico di applicazione dell’Accordo cheSe, per quanto riguarda qualsiasi ragione, si rivelasse impossibile accettare l’ordine d’acquisto di un Prodotto specifico, il Venditore si consulterà, laddove ragionevolmente possibile, con l’Acquirente al fine di provvedere alla fornitura di un Prodotto alternativo. Il Venditore e l’Acquirente dovranno concordare l’ordine d’acquisto alternativo secondo la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino procedura indicata nei presenti TCGC.
7. Un ordine d’acquisto dell’Acquirente è vincolante per l’Acquirente e del Vallese, mentre, relativamente all’Italia, designa non potrà essere revocato indipendentemente dalla modalità con le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzanoquali è stato comunicato al Venditore. La letteraIl Venditore dovrà compiere tutti gli sforzi possibili per confermare l’ordine d’acquisto entro due
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