Dichiarazioni inesatte e reticenze Clausole campione

Dichiarazioni inesatte e reticenze. L’Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall’Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE e dell’ASSICURATO relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, oltre all’eventuale annullamento della Polizza, secondo quanto disposto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché' la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892,1893 e 1898 Cod. Civ., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l’operatività dell’Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonche’ la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile. Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa puo’ acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.A. emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice. Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa esercitera’ diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilita’ di eccezioni previste dalla citata norma.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. 4 Art. 4. Aggravamento di rischio 4 Art. 5. Estensione territoriale 4 Art. 6. Decorrenza e durata 5 Art. 7. Pagamento del premio 5
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che comportino un aggravamento del rischio possono determinare la ces- sazione del contratto di assicurazione e quindi l’ineffica- cia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti: per la garanzia x.x.xxxx, l’esercizio del diritto di ri- valsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le som- me che la Compagnia abbia dovuto corrispondere al terzo danneggiato; per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccol- te in fase di quotazione comprese quelle che danno accesso a sconti e promozioni (a mero titolo esempli- ficativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa). Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula della polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell’identità del pro- prietario del veicolo). Nel caso in cui i documenti inviati risultassero con- traffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fat- tispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri inte- ressi. In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti: ▪ sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.; ▪ non sono causa di annullamento del Contratto quando l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato in merito alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, e 1898 C.C. Nel corso del rapporto l’Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali chiusure dello stabilimento nei giorni rientranti nel Periodo di Copertura (es. chiusura per ipotesi di lutto/evento straordinario).
Dichiarazioni inesatte e reticenze. In fase di stipula del contratto, le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte. Eventuali tue dichiarazioni inesatte o reticenze che potremmo riscontrare in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza (Esempio: dati di residenza inesatta, alimentazione del veicolo errata, ecc.), possono comportare: