Acquista qui. La procedura arbitrale 217 procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure ». Ciò significa che le parti sono libere di organizzare la procedura come meglio credono (di solito attraverso la scelta di un’istituzione arbitrale e quindi di un suo regolamento) e, in assenza, vi provvederà il tribunale arbitrale, sempre in piena autonomia. L’unico limite da rispettare è quello posto dall’art. 1510, secondo il quale: « Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l’égalité des parties et respecte le principe de la contradiction ». Sulla stessa linea, l’art. 816 bis del nostro codice di procedura civile stabilisce che: « Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell’arbitrato. In mancanza di tali norme, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell’arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possi- bilità di difesa ». Possiamo quindi concludere che, nella misura in cui la lex arbitri non preveda specifiche norme di procedura aventi carattere imperativo, limitandosi a stabilire alcuni principi basilari inderogabili, come il principio del contraddi- torio e dell’uguaglianza delle parti, lo svolgimento la procedura arbitrale sarà disciplinato dalle parti e dagli arbitri in piena autonomia. Come è stato affermato giustamente 2, « There seems to be consensus that there are only two mandatory requirements, namely that, first, the arbitrators treat all parties equally and, second, provide an opportunity to be heard (equality of the parties, “principle of contradictory proceeding”, “fairness of the trial”, “due process”). Subject to these cardinal principles, and absent different arrangements by the parties, the arbitrators’ discretion will rule. The courts will in principle not exercise any control over the proceedings beyond ensuring respect of such principles... ». Assai diversamente si presenta la situazione ove si scelga come legge dell’arbitrato la normativa di un paese che non disponga di una legislazione moderna sull’arbitrato internazionale. Infatti, se tale legge impone particolari
Acquista qui. L’OGGETTO 287 ecc.) 10. In particolare, fanno parte del contenuto testuale le premesse e le narrative in fatto mediante le quali i contraenti chiariscono gli antecedenti del contratto. Tali enunciati non hanno natura dispositiva ma possono comunque concorrere a interpretare il contenuto sostanziale del contratto 11. Nel contenuto meramente testuale del contratto rientrano anche le c.d. clausole di stile 12, ossia le clausole che rispondono ad una « pratica stilistica », senza assumere per le parti un determinato valore precettivo 13(es.: il bene viene venduto « nello stato di fatto e di diritto ») 14. Quando le clausole ricorrenti nella modulistica contrattuale hanno uno specifico significato negoziale deve tuttavia propendersi per il riconoscimento di tale significato, salva la prova della non corrispondenza all’in- tento delle parti 15. Come è stato per altro osservato, quando si tratta di clausole notoriamente prive di un reale valore contrattuale, il loro significato oggettivo è quello della irrilevanza ai fini della determinazione del rapporto, salvo che il contrario risulti dalla complessiva interpretazione del contratto 16. 10 Cfr. C. 17 maggio 1977, n. 2008: spetta al giudice del merito accertare, di volta in volta, se dichiarazioni unilaterali contenute in un contratto abbiano carattere meramente enunciativo ovvero, in quanto tendenti, in realtà, alla disciplina dei rapporti futuri tra le parti ad esse interessate, assumano valore precettivo negoziale, e tale accertamento detto giudice deve fare motivando congruamente sul complesso delle circostanze che caratterizzano, in concreto, quelle dichiarazioni.
Acquista qui. Il lodo arbitrale 273 In linea di principio possono qualificarsi come lodi arbitrali, indipenden- temente dalla terminologia utilizzata, solo i provvedimenti che decidono in maniera definitiva la controversia o parte di essa. Eventuali decisioni, aventi carattere revocabile, non sono lodi e quindi non sono impugnabili davanti all’autorità giudiziaria, né possono essere oggetto di riconoscimento ed esecu- zione. Come precisato dalla Corte d’appello di Parigi nel caso Xxxxxxxx 3: « ... seules peuvent faire l’objet de recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c’est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l’instance; que les décisions qui ne répondent pas à ces critères, quelles que soient leurs dénominations, participent seulement de l’instruction du litige sans préjuger de son règlement; qu’elles peuvent être modifiées, après débat, par les arbitres eux-mêmes et ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui exercé contre la sentence ». Tuttavia, ciò non esclude che eventuali ordinanze di procedura possano essere qualificate come sentenze (e quindi formare oggetto di impugnazione o riconoscimento) nei casi in cui decidono in via definitiva questioni (anche procedurali) oggetto di controversia tra le parti. A questo proposito merita ricordare un caso, ormai famoso, deciso dalla Corte d’Appello di Parigi nel 1999 4 riguardante appunto la riqualificazione di un’ordinanza come vera e propria sentenza arbitrale. Nel caso di specie il tribunale arbitrale aveva affermato, con un lodo parziale, la responsabilità di una delle parti (Brasoil), rimettendo ad una successiva decisione la determinazione del danno. In questa seconda fase Xxxxxxx faceva valere che i documenti presentati dall’altra parte ai fini della determinazione del danno, che sarebbero stati dolosamente omessi nella fase precedente, rimettevano in discussione la sentenza parziale di cui chiedeva quindi la revisione. Il tribunale invitava le parti a presentare le loro osservazioni, che venivano discusse in un’apposita udienza e alla fine decideva di rifiutare, con ordinanza, la richiesta di revisione, ritenendo, tra l’altro, che non fosse stato provato il carattere doloso della mancata produzione di tali documenti. Xxxxxxx impugnava questa decisione davanti alla Corte d’appello di Parigi sostenend...
Acquista qui. L’ACCORDO
Acquista qui. Capitolo quarto LA FORMA
Acquista qui. Capitolo Quarto OLTRE LA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO
Acquista qui. IL CONTRATTO
Acquista qui. L’INTERPRETAZIONE 375 Sebbene l’interpretazione del contratto abbia una disciplina diversa da quella della interpretazione della legge, non sono mancati in dottrina gli accostamenti tra le due figure, intese come espressioni di un medesimo tipo di operazione 6. In questa direzione ha spinto anche l’idea del contratto quale norma individuale. In realtà, pur trattandosi sempre di accertare un significato (ora del contratto ora della legge), le due operazioni sono profondamente diverse. L’interpretazione del contratto tende infatti ad accertare il contenuto di un atto di autonomia privata secondo l’intento e la finalità dei suoi autori mentre l’interpretazione della legge tende ad accertare il contenuto di una regola emessa nell’esercizio della potestà normativa per disciplinare i rapporti della vita di relazione. Si spiega allora, e si giustifica, l’applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto anche quando il negozio abbia contenuto tipicamente normativo, essendo diretto — come ad es. lo statuto 7 o il contratto collettivo 8 — a regolare una serie indefinita di rapporti giuridici 9.
Acquista qui. LA PARTECIPAZIONE IN SENSO AMMINISTRATIVO caratteristiche sia del c.d. stakeholder, sia del partecipe economico aspi- rante creditore, dato che il primo, fino a quando non consegue l’adempi- mento o subisce l’inadempimento dell’obbligazione (4), mantiene — come visto — la convinzione di potere forzare la debitrice all’esecuzione della prestazione verso cui nutre interesse, almeno sino a quando la stessa sia possibile ed economicamente conveniente. Questa tassonomia consente, inoltre, di rappresentare:
Acquista qui. LA MEDIAZIONE