LINGUA DELL’ARBITRATO Clausole campione
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti contenuto nella convenzione arbitrale od anche formalizzato in un atto successivo purché intervenuto non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
2. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato ed ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato, con traduzione semplice o redatta da esperto qualificato. Può inoltre richiedere la traduzione giurata di atti e documenti quando necessario.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio arbitrale e sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’arbitrato, disponendo che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
4. Nel caso in cui la lingua dell’arbitrato è una lingua straniera, la Giunta arbitrale potrà assumere i provvedimenti necessari ed idonei al caso per assicurare alle parti il corretto, trasparente e celere svolgimento del procedimento garantendo il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
LINGUA DELL’ARBITRATO. La lingua dell’Arbitrato è di norma quella italiana, salvo che le parti non richiedano che la procedura venga svolta secondo una lingua diversa da quella italiana. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale arbitrale; in mancanza di accordo, la lingua dell’Arbitrato è determinata dal Tribunale arbitrale.
2. Il Tribunale arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. La lingua ufficiale è l’italiano. Nel caso in cui l’arbitrato si svolga in lingua diversa da quella ufficiale le parti sono invitate a precisare, al momento della costituzione, in quale lingua intendono svolgere l’arbitrato; sarà cura e discrezione dell’Organismo comunicare alle parti la possibilità di svolgere l’arbitrato nella lingua prescelta eventualmente mediante assistenza di un interprete ovvero di proporre una lingua alternativa. Nel caso l’Organismo non sia in grado di nominare arbitri di lingua straniera, dovrà espressamente segnalarlo al momento del deposito della domanda o della risposta, declinando infine l’incarico nel caso in cui anche una sola delle parti rappresenti difficoltà di comprensione della lingua italiana e non accetti la nomina di apposito interprete da retribuire a sue spese. Il lodo può contenere espressamente condanna al rimborso delle spese di traduzione a favore della parte vittoriosa.
LINGUA DELL’ARBITRATO. ARTICOLO 9 -
LINGUA DELL’ARBITRATO. La lingua dell’Arbitrato è quella italiana. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. In difetto di accordo delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue
2. Le parti possono utilizzare una lingua diversa da quella dell’arbitrato in atti difensivi, nella discussione, nei documenti e nella prova testimoniale, previa autorizzazione del Tribunale Arbitrale, e purché la parte richiedente fornisca a proprie spese la traduzione e ove necessario l’interpretariato simultaneo nella lingua dell’arbitrato.