LINGUA DELL’ARBITRATO Clausole campione

LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
LINGUA DELL’ARBITRATO. La lingua dell’Arbitrato è di norma quella italiana, salvo che le parti non richiedano che la procedura venga svolta secondo una lingua diversa da quella italiana. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze. Art. 836
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è quella italiana, salvo diverso accordo delle parti contenuto nella convenzione arbitrale o anche formalizzato in un atto successivo purché intervenuto non oltre la costituzione dell’Organo Arbitrale.
LINGUA DELL’ARBITRATO. ARTICOLO 9 -
LINGUA DELL’ARBITRATO. In difetto di accordo tra le parti l’arbitro stabilisce la lingua dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze e della lingua utilizzata nel rapporto, in relazione al quale è sorta la controversia. Salvo i casi previsti dall’art. 24 (ARBITRATO INTERNAZIONALE) e quanto previsto nel precedente capoverso, la lingua dell’arbitrato è l’italiano.
LINGUA DELL’ARBITRATO. La lingua ufficiale è l’italiano. Nel caso in cui l’arbitrato si svolga in lingua diversa da quella ufficiale le parti sono invitate a precisare, al momento della costituzione, in quale lingua intendono svolgere l’arbitrato; sarà cura e discrezione dell’Organismo comunicare alle parti la possibilità di svolgere l’arbitrato nella lingua prescelta eventualmente mediante assistenza di un interprete ovvero di proporre una lingua alternativa. Nel caso l’Organismo non sia in grado di nominare arbitri di lingua straniera, dovrà espressamente segnalarlo al momento del deposito della domanda o della risposta, declinando infine l’incarico nel caso in cui anche una sola delle parti rappresenti difficoltà di comprensione della lingua italiana e non accetti la nomina di apposito interprete da retribuire a sue spese. Il lodo può contenere espressamente condanna al rimborso delle spese di traduzione a favore della parte vittoriosa.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. In difetto di accordo delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La Parte che intende avviare una