LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è scelta dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è quella italiana.
3. L’Organo Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato a carico della parte producente.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 23.1. Qualora una o più parti non siano di lingua italiana e le parti non abbiano scelto una lingua diversa, la lingua della procedura sarà la lingua italiana. L’arbitro potrà consentire ad una parte l’impiego di un'altra lingua in atti difensivi, nella discussione, nei documenti e prova testimoniale, o in più di essi purché la parte richiedente fornisca a proprie spese la traduzione e, ove necessario, l’interpretariato simultaneo in italiano.
LINGUA DELL’ARBITRATO. [I]. Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.
LINGUA DELL’ARBITRATO. ARTICOLO 9 -
LINGUA DELL’ARBITRATO. In difetto di accordo tra le parti l’arbitro stabilisce la lingua dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze e della lingua utilizzata nel rapporto, in relazione al quale è sorta la controversia. Salvo i casi previsti dall’art. 24 (ARBITRATO INTERNAZIONALE) e quanto previsto nel precedente capoverso, la lingua dell’arbitrato è l’italiano.
LINGUA DELL’ARBITRATO. In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell’arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. In difetto di accordo delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue
2. Le parti possono utilizzare una lingua diversa da quella dell’arbitrato in atti difensivi, nella discussione, nei documenti e nella prova testimoniale, previa autorizzazione del Tribunale Arbitrale, e purché la parte richiedente fornisca a proprie spese la traduzione e ove necessario l’interpretariato simultaneo nella lingua dell’arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. La lingua dell’Arbitrato è quella italiana. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
LINGUA DELL’ARBITRATO. 1. La lingua dell’arbitrato, ove non indicata dalle parti nella con- venzione d’arbitrato, o in atto scritto separato, purchè anteriore alla costituzione del Collegio Arbitrale, è determinata dal Colle- gio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale può autorizzare la produzione di docu- menti redatti in lingua diversa e può ordinare che siano accom- pagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.