Aggiornamento del canone. Ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/1978, così come modificato dall’art.1 della Legge 118/1985, a decorrere dall’inizio del secondo anno, le parti convengono che il contratto di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all’invio della raccomandata richiesta, le parti medesime ritengono automaticamnete applicabile l’aggiornamento del canone.
Aggiornamento del canone. Il canone di locazione, determinato in base agli articoli precedenti, sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’Istat.
Aggiornamento del canone. 1. Qualora non sia stato adottato il Decreto Lgs. N. 23/2011 denominato “Cedolare Secca” il canone di locazione determinato sulla base degli articoli precedenti sarà aggiornato annualmente, durante la validità del contratto, in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT (indice FOI).
Aggiornamento del canone. I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell’indice Istat.
Aggiornamento del canone. Ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978, così come modificato dall'Art.1 della Legge 118/1985, a decorrere dall'inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della varia- zione dell'indica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il Conduttore pertanto rinuncia all'invio della Raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente appli- cabile l'aggiornamento del canone.
Aggiornamento del canone. Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 392/1978 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, dietro richiesta scritta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Aggiornamento del canone. Il canone, come definito dalle parti contrattuali nel contratto di locazione, sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione accertata dall’I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente, calcolata con il metodo della variazione assoluta; tale aggiornamento potrà essere applicato anche senza bisogno di richiesta raccomandata.
Aggiornamento del canone. Il canone di locazione convenuto ai sensi del presente accordo potrà essere aggiornato annualmente, previa richiesta da parte del locatore inviata a mezzo raccomandata a.r., a partire dal secondo anno di locazione, in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT nel mese precedente a quello di stipula, solamente qualora il locatore non opti per l’aliquota fiscale denominata “cedolare secca”.
Aggiornamento del canone. In caso di proroga del contratto, ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione pattuito ed accettato verrà automaticamente, e senza bisogno di richiesta scritta, annualmente aggiornato nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’ ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. Sulle somme non corrisposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nel punto 12 (dodici) del presente contratto. L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conseguenze previste al citato punto 12 (dodici) del presente contratto.
Aggiornamento del canone. Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale (59).
(59) Così sostituito dall'art. 1, comma 9-sexies, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.