Altre questioni Clausole campione

Altre questioni. 1. I costi sostenuti durante il completamento della verifica sono a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione e le procedure vigenti degli Stati membri dell'Unione interessati dispongano diversamente.
Altre questioni. A 20: INFORMATIVA AI FORNITORI
Altre questioni. (Certificati da elencare e/o da inserire qui, se esistenti )
Altre questioni. L'accordo dovrebbe riconoscere l'importanza delle questioni inerenti alla protezione dei consumatori e sostenere un'efficace tutela dei consumatori anche in un contesto digitale.
Altre questioni. Occorre identificare in modo preciso il periodo durante il quale conserva rilevanza l’illecito professionale posto in essere dal concorrente. Il tempo massimo, anche in continuità con la previgente normativa, potrebbe essere di un anno. Occorre chiarire in quali casi gli illeciti professionali da riferire al subappaltatore sono idonei a determinare l’esclusione del concorrente (ma la stessa questione si pone anche con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo e, più in generale, in tutti i casi in cui l’esclusione di un concorrente può essere determinata da vicende soggettive di un subappaltatore). A tal riguardo non può non evidenziarsi l’illogicità dell’impianto normativo, che si evince in modo chiaro da una lettura sistematica di alcune norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016. Ma andiamo per gradi! Notoriamente (e, si potrebbe dire, da sempre) quello del subappalto è un istituto teso a consentire ad un appaltatore (quindi, all’aggiudicatario di una gara) l’affidamento in esecuzione a un soggetto terzo di una parte di un contratto d’appalto, non già invece (se non nella circoscritta e peculiare ipotesi del c.d. “subappalto obbligatorio”) a sopperire alla mancanza in capo al concorrente di un requisito prescritto ai fini della partecipazione ad una gara (al più, si ricorre al subappalto per sopperire ad un c.d. “requisito di esecuzione” il cui possesso è necessario che sussista solo dopo dell’aggiudicazione definitiva e ai fini dell’esecuzione del contratto). L’istituto che, invece, consente l’utilizzo da parte di un operatore economico di un soggetto terzo ai fini del possesso (e della comprova) di un requisito di partecipazione ad una gara è quello dell’avvalimento. Pertanto, un concorrente può avvalersi di un soggetto terzo solo ai fini della partecipazione ad una gara, mentre normalmente ricorre al subappalto solo per affidare ad un soggetto terzo l’esecuzione di parte delle attività oggetto del relativo contratto (a seguito dell’aggiudicazione in proprio favore di detta gara). All’articolo 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è poi previsto, così come lo era nella previgente normativa, un momento successivo all’aggiudicazione della gara per il deposito presso la stazione appaltante, tra l’altro, della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale (di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016) e dei requisiti di ordine speciale. Alla luce di quanto sopra brevemente esp...
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).