Ambito di validità temporale Clausole campione

Ambito di validità temporale. Le prestazioni vengono fornite solo finché il rimpatrio in Svizzera non è pos- sibile per motivi medici. L’obbligo di prestazione per malattie e infortuni intervenuti durante la durata dell’assicurazione si estingue in ogni caso al più tardi 91 giorni dopo la sca- denza dell’assicurazione.
Ambito di validità temporale. La protezione assicurativa vale per la durata della copertura riportata sulla polizza d’assicurazione. La protezione giuridica viene concessa per controversie che si presentano nel corso della durata dell’assicurazione riportata sulla polizza d’assicurazio- ne. Il caso subentra al momento della violazione del diritto; nei casi di diritto assicurativo al momento in cui subentra l’evento assicurato.
Ambito di validità temporale. La copertura assicurativa è valida per il periodo indicato sulla polizza d’as- sicurazione. La copertura inizia con la stipula dell’assicurazione o, se sussiste già la protezione assicurativa, con la prenotazione del viaggio e termina con la conclusione del viaggio assicurato (check-in, salita sul mezzo di trasporto prenotato, ecc.).
Ambito di validità temporale. La protezione assicurativa vale per la durata della copertura riportata sulla polizza d’assicurazione, nella fattispecie per tutto il tempo e per tutte le volte in cui gli oggetti assicurati si trovano al di fuori della dimora abituale della persona assicurata. La protezione assicurativa vale inoltre durante il trasporto con mezzi pubbli- ci per tutto il tempo in cui gli oggetti assicurati si trovano sotto la custodia di una compagnia di trasporti.
Ambito di validità temporale. Un infortunio e le relative conseguenze sono assicurati se l’infortunio si è verificato nel corso della durata della copertura assicurativa.
Ambito di validità temporale. La copertura assicurativa inizia al momento della prenotazione definitiva del viaggio e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio inizia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione dell’alloggio (hotel, appartamento va- canze, ecc.) prenotato nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto.
Ambito di validità temporale. La copertura assicurativa decorre dall’inizio del periodo di loca- zione riportato sul contratto di noleggio e termina alla fine della locazione ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).