ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiesta, il pa- gamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: 1) sia stata trasmessa dall’Assicurato tutta la documentazione probatoria richiesta da Poste Assicura S.p.A.; 2) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso; 3) il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal contratto; 4) non sia in corso un’indagine sui fatti determinanti il Sinistro da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia; 5) l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 Euro. In caso di sussistenza di tutte le predette condizioni l’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di de- nuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.
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ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiestaSinistro, il pa- gamento pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, acquisite a condizione che:
1) sia stata trasmessa dall’Assicurato tutta la documentazione probatoria richiesta da Poste Assicura S.p.A.;
2) che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso;
3) il Contraente stesso e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal contratto;
4) non sia in corso un’indagine sui fatti determinanti il Sinistro da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia;
5) che l’Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 Euro€ 50.000,00. In caso di sussistenza di tutte le predette condizioni l’anticipo L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di de- nuncia denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al Valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del Sinistro, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, l’articolo 18.9 - Indennizzo separato.
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ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiestasinistro, il pa- gamento pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, acquisite a condizione che:
1) sia stata trasmessa dall’Assicurato tutta la documentazione probatoria richiesta da Poste Assicura S.p.A.;
2) che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso;
3) il Contraente sinistro stesso e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal contratto;
4) non sia in corso un’indagine sui fatti determinanti il Sinistro da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia;
5) l’Indennizzo che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 Euro€ 50.000,00. In caso di sussistenza di tutte le predette condizioni l’anticipo L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di de- nuncia denuncia del Sinistrosinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.13 “Indennizzo separato”.
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ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiestasinistro, il pa- gamento pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo stimato che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
1) sia stata trasmessa dall’Assicurato tutta la documentazione probatoria richiesta da Poste Assicura S.p.A.;
2) che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso;
3) il Contraente sinistro stesso e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal contratto;
4) non sia in corso un’indagine sui fatti determinanti il Sinistro da parte dell’Autorità giudiziaria o di Polizia;
5) l’Indennizzo che l’indennizzo complessivo computato a termini contrattuali sia prevedibile in almeno 25.000,00 Euro€ 50.000. In caso di sussistenza di tutte le predette condizioni l’anticipo L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di de- nuncia denuncia del Sinistrosinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l’indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.14 “Indennizzo separato”.
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