ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.000. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione richiesta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.000100.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non prima potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione i beni avevano al momento del danno minimo prevedibile e sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che venga prodotta la documentazione verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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Samples: Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistroSinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro Sinistro stesso e che l’indennizzo l’Indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.000100.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 90 giorni dalla data di denuncia del sinistroSinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non prima potrà comunque essere superiore a € 1.600.000. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione i Beni avevano al momento del danno minimo prevedibile e Sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che venga prodotta la documentazione verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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Samples: Leasing Agreement, Leasing Agreement
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo com- plessivo computabile a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.00050.000. L’anticipo Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante- gli, che verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.00050.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima sia stata fornita la necessaria documentazione. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che venga redatto tra le Parti atto i beni avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. È data facoltà all’Assicurato di accertamento contenente la quanti- ficazione scegliere, al momento del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione richiestasinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.13 “Indennizzo separato”.
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ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI. Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corri- spondente all’importo più elevato fermo restando l’applicazione degli eventuali scoperti previsti. L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to minimo 50 dell’importo mi- nimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità sull’indenniz- zabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.00050.000,00. L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L’anticipo non prima potrà comunque es- sere superiore a € 1.550.000,00. La determinazione dell’anticipo dovrà es- sere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’in- dennità relativa al valore che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione i beni avevano al momento del danno minimo prevedibile e sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul sup-
8.13 plemento spettantegli, che venga prodotta la documentazione verrà determi- nato in relazione allo stato dei lavori al mo- mento della richiesta.
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Samples: Assicurazione