Common use of ANTIMAFIA Clause in Contracts

ANTIMAFIA. Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia. A tal fine si impegna, tra l’altro, a: - inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza. - comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria. - reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente. L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia. L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.

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Samples: Contratto Tra, www.laziocrea.it, www.laziocrea.it

ANTIMAFIA. Oltre Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera i 300 milioni, potranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma”. Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell’impresa dichiarare di non essere sottoposto ad alcuna procedimento di cui alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli legislazione “antimafia” o produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all’art. 10 L 575/65, la Committente prescritta “comunicazione”. Alternativamente la “comunicazione” del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l’autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all’acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate. Nel caso si riserva proceda all’affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l’applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. Decorso il termine di eseguire 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d’urgenza, l’Amministrazione può procedere anche in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatariassenza delle informazioni del Prefetto. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 alla citata legge 575/65 e s.m.i., l’Amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’esecuzione della parte rimanente delle opere. relativamente alle Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche antimafia. A tal fine si impegnadisposte dal Prefetto, tra l’altro, a: - inserire nei contratti emergono elementi relativi a tentativi di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza. - comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria. - reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui al D. Lgsall’art. n. 159/1110, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committentecomma 7, del D.P.R. 252/98. L’Appaltatore prestaNel caso di associazioni, inoltreraggruppamenti d’imprese, il proprio consensosocietà e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2, anche ai fini dal comma 3 dell’art. 10 e dal comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia. L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafiaD.P.R. 252/98.

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Samples: www.comune.roma.it

ANTIMAFIA. Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Committente Società Appaltante si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia. A tal fine si impegna, tra l’altro, a: - inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza. - comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria. - reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente. L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia. L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.

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Samples: Accordo Quale Sub Responsabile Del Trattamento Dei Dati

ANTIMAFIA. Oltre L’Aggiudicatario è obbligato alla verifica svolta prima della stipula del Contratto osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (leggi: 13.09.1982, nr. 646, 12.10.1982, nr. 726 e ai controlli antimafia19.03.1990, la Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatarinr. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i55). relativamente alle verifiche antimafia. A tal fine si impegna, tra l’altro, a: - inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del ContrattoIl Committente, nel corso dell’esercizio del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. LgsServizio può effettuare, tramite propri delegati rappresentanti, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza. - comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria. - reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte degli stessi dei delegati del Committente, devono essere segnalate al Responsabile del Procedimento che provvederà a notificarle all’Aggiudicatario, previo ulteriori accertamenti. Il ripetersi di due irregolarità in successione, sullo stesso impianto e stesso componente darà diritto al Committente al sollevamento dell’incarico dell’Appaltatore. A carico di ogni ditta partecipante è prevista una cauzione provvisoria, mentre per la ditta aggiudicatrice è prevista una cauzione definitiva. Si rimanda al Bando ed al Disciplinare di gara per ogni informazione. L’IVA è a carico del Committente nella misura prevista dalla Legge. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l’Aggiudicatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare a causa della predetta disciplina arbitraria esecuzione dei Servizi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Aggiudicatario, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati al Committente. I danni che l’Aggiudicatario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati al Committente entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Per i Servizi oggetto dell’Appalto valgono i prezzi unitari stabiliti nella “Tabella per la compilazione dell’Offerta economica” di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente. L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia. L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafiaall’Allegato 2.

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Samples: Cessione Contratto Di Gestione Calore Da Unione Terre Verdiane a Comune Di Fontevivo Per La Quota Di Propria Competenza. Approvazione Bozza Di Contratto