Common use of Apprendistato professionalizzante Clause in Contracts

Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento e trattamento economico L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento e trattamento economico L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove. Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3 alla 9, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionaledello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. In deroga subordinato a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori dalle disposizioni legislative vigenti. L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del legge e dal presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, articolo valgono per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionaleapprendisti le norme del vigente CCNL.

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Samples: Collective Labor Agreement, Collective Bargaining Agreement

Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento e trattamento economico L’apprendistato In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante è finalizzato diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al conseguimento fine di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente consentire -attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. La presente regolamentazione diventerà, pertanto, pienamente operativa nelle singole regioni, quando saranno emanate le discipline regionali relative ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionaleformativi ex art. Ai sensi dell’art. 4249, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto del D.lgs 276/03 Il contratto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, professionalizzante può essere instaurato con i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato il contrattoalla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali. Trascorso detto terminePer i soggetti in possesso di una qualifica professionale, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondenteconseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, al netton. 53, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stessodi apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. In deroga La formazione si realizza tramite la partecipazione a quanto previsto ai commi percorsi formativi sia interni che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionaleesterni all'azienda.

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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo

Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire -attraverso il tempestivo uti- lizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e trattamento economico L’apprendistato mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compre- sa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato al conseguimento alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale professionale, conseguita ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 42della legge 28 marzo 2003, comma 5n. 53, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto contratto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto professionalizzante può essere stipulato a quello al cui conseguimento è finalizzato il contrattopartire dal di- ciassettesimo anno di età. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, La formazione si realizza tramite la partecipazione a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. In deroga a quanto previsto ai commi percorsi formativi sia interni che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionaleesterni all'a- zienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro