(Aspetti economici e finanziari) Clausole campione

(Aspetti economici e finanziari). L’ATS Sardegna riconoscerà alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro - ONLUS per la realizzazione delle attività indicate all’articolo 1: a. un importo di € 1620 per ogni utente per lo svolgimento dell’attività di valutazione preliminare dell’utente, da svolgersi presso l’Istituto Sospiro. La valutazione sarà svolta presso la Fondazione Sospiro oppure presso il contesto di vita dell’utente attraverso gli operatori della regione che fa richiesta d’inserimento. In questa seconda tipologia di valutazione Fondazione Sospiro fornirà le schede di analisi del comportamento e la consulenza necessaria b. un importo di € 400 ad accesso, di formazione a distanza (FAD) per gli operatori delle strutture di destinazione dell’utente (questa formazione è facoltativa per chi partecipa al pacchetto formativo del progetto o per chi ha già acquisito le competenze necessarie in altri corsi) c. un importo di € 3.080,00, per ogni utente, per lo svolgimento di attività di affiancamento nei confronti degli operatori delle strutture di provenienza e/o dei familiari presso Sospiro, per un impegno orario di 36 ore (5 Giornate). A tal fine è predisposto un registro presenza che andrà firmato giornalmente sia dagli operatori di Fondazione Sospiro che dai caregiver (operatori e Famigliari). Il registro varrà inviato al referente del gruppo di coordinamento del progetto e/o ad altro operatore da esso delegato alla verifica dello svolgimento dell’attività d. un importo di euro 100/h per consulenza telefonica, fino ad un massimo di 2.400 € per 24 ore. La consulenza telefonica, o via skype, andrà programmata settimanalmente individuando giornata e orario preciso. La consulenza telefonica verterà sia sull’andamento del CP, attraverso l’utilizzo di schede di raccolte dati precipuamente preparate e fornite da Fondazione Sospiro, sia sull’individuazione di nuove strategie psicoeducative e farmacologiche necessarie per armonizzare l’adattamento dell’utente al proprio nuovo contesto residenziale. La rendicontazione dell’attività di consulenza telefonica è garantita attraverso un registro di avvenuta consulenza inviato al referente del gruppo di coordinamento del progetto, e/o ad altro operatore da esso delegato alla verifica dello svolgimento dell’attività, a firma dell’operatore di Fondazione sospiro e dell’operatore che ha usufruito della consulenza. Gli importi sopra indicati sono comprensivi di Iva, se ed in quanto dovuta. Come indicato all’articolo 1, le rette (pari a 480 euro Die) per...
(Aspetti economici e finanziari). L’appalto proposto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori che si prevede siano interamente compensati “a misura” come definito dall’Art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice. Si prevede inoltre di affidare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti, mediante ribasso percentuale massimo sui prezzi unitari riportati nei listini prezzi posti a base di gara e indicati nel Capitolato speciale di appalto. Si prevede con il presente accordo quadro di eseguire tutti i lavori di Manutenzione Ordinaria che si dovessero rendere necessari nelle Sedi Strumentali INPS della Sardegna, ricadente nell’accordo stesso, nel limite del budget finanziato disponibile e indicato in oggetto. Le opere che si prevede di realizzare con il presente Accordo Quadro sono di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Esse trovano capienza nel seguente intervento previsto nella 1^ annualità del PTL 2022/2024 e, quindi, nel relativo EAL 2022:
(Aspetti economici e finanziari). La Regione Puglia, a partire dall’anno 2022, con la DGR che stabilisce le modalità di ripartizione del Fondo Regionale dei Trasporti, cosi come previsto dall’art. 4 della L.R. 18/2002, stabilirà e quindi comunicherà annualmente alle imprese ferroviarie l’importo massimo destinato all’attuazione del presente Accordo. Dietro presentazione di rendiconto, la Regione corrisponderà alle imprese ferroviarie, per ogni abbonamento emesso e previa trasmissione di relativa fattura, la differenza tra l’importo corrisposto dall’abbonato e l’importo facciale dell’abbonamento. A seguito di validazione del rendiconto da parte della Regione Puglia, le imprese ferroviarie emetteranno fattura da liquidare con le modalità previste nel contratto di servizio sul conto corrente dedicato intestato a ciascuna impresa ferroviaria. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine indicato decorreranno, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna costituzione in mora, gli interessi previsti dal D. lgs. n. 231/2002. Le imprese ferroviarie comunicheranno alla Regione Puglia gli abbonamenti emessi, al fine di poter procedere alla sospensione della vendita al momento del raggiungimento del predetto plafond previsto. Raggiunti i limiti indicati, le imprese ferroviarie sospenderà senza ulteriori comunicazioni la vendita dell’agevolazione. La Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di integrare tale plafond previa adozione di specifico atto di Giunta regionale e stanziamento di apposite risorse.
(Aspetti economici e finanziari). Erogazioni dai Comuni all’Ulss Erogazioni dall’Ulss agli Enti gestori di servizi

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  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Dotazione finanziaria I soggetti sottoscrittori di seguito elencati assicurano la dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione delle azioni-attività individuate nel primo programma d’azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo (All. 2 e 3), e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d’azione. La Regione Lombardia – D.G. Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile assicura i mezzi finanziari e le strutture organizzative per il funzionamento del Comitato Tecnico e mette a disposizione per l’attuazione dell’AQST gli strumenti e le consulenze attivate con ARPA. La Dotazione finanziaria prevista dal presente AQST e dal relativo Primo Programma d’Azione è così riassumibile: Soggetti sottoscrittori Fondi Disponibili Fondi da Reperire Totale Comuni 3.280.491,00 VEDI ALLEGATO 3 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI Provincia di Como 5.000,00 Provincia di Milano 2.253.494,00 A.T.O. di Como 7.517.473.86 A.T.O. di Milano 9.997.500,00 A.T.O. Città di Milano

  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • Oneri finanziari Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dall’ASST e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.