Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Incendio Ed Altri Rischi, www.comune.arezzo.it
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo l'indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.di. 100.000,00
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Samples: www.uwcad.it, www.comune.campoformido.ud.it
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.€ 25.000,00.=.
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Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del l' importo in eccedenza rispetto al predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.€ 25.000,00. La presente clausola trova applicazione per le partita 1 (Fabbricati, compresi immobili storici vincolati) mentre le garanzie tutte per la partita 2 (Contenuto) sono prestate a primo rischio assoluto, ovvero senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del Codice Civile.
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Samples: portalebandi.regione.basilicata.it
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.6 della presente Sezione “Determinazione del danno (valore a nuovo) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo l’indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di €.15.000,00.=.€ 35.000,00.
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Samples: www.eui.eu
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se Relativamente a fabbricati e contenuto), se dalle stime valutazioni fatte con le norme dell'articolo precedente dell'Artt 6 e 6bis della presente Sezione, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=..
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Samples: www.comune.pordenone.it
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.9 della presente Sezione “Determinazione del danno (valore a nuovo) e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo l’indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di €.15.000,00.=.di
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Samples: www.eui.eu
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=..50.000,00.=.
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Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.. 15.000,00.=.
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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo l'indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.di. 20.000,00
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Samples: www.comunegrado.it
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=..100.000,00.=.
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Samples: Polizza Di Assicurazione CVT Veicoli Di Amministratori E Dipendenti Veicoli Ente Cig XXX
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 all’Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultimaquest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=.. 20.000,00.=.
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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks
Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale. Se dalle stime Dalle valutazioni fatte con le norme dell'articolo precedente risulta dell'Art 6 della presente Sezione, qualora risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l’indennizzo non superi la somma di €.15.000,00.=..
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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks