Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Assistenza sanitaria. 1In relazione alle richieste avanzate dalle XX.XX. La spesa annua complessiva ed a quanto evidenziato in corso di trattativa, viene costituita tra le Parti apposita Commissione Tecnica - pariteticamente composta tra rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle presenti intese e dell’Azienda - nell’ambito della quale si proceda ad approfondimenti tecnici in linea generale circa la praticabilità di introdurre una copertura “long term care” e/o garanzie assicurative correlate a malattia allo stato non previste in favore del Personale, da gestire, anche per gli aspetti economici, nell’ambito della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi, ovvero, per il Personale ex Banco di Napoli, attraverso l’utilizzo della contribuzione dello 0,50% attualmente destinata a previdenza complementare. Le risultanze dei lavori della Commissione predetta, che ricomprendono altresì valutazioni circa coperture di assistenza sanitaria, a differenti livelli di prestazioni e conseguenti premi, da riservare ai soggetti pensionati ex Banco di Napoli, a carico dell’impresa per misure dei medesim i e a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl decorrere dal 1° dicembre 2000gennaio 2003, da terminare entro il 31/10/2006, saranno sottoposte alle Parti sociali per le opportune determinazioni. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.SANPAOLO IMI S.P.A.
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Samples: Contratti Integrativi
Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenzialedal 1° gennaio 2014 risulta iscritto all’Associazione V.i.S. - Vita in Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa, che sovvengano di seguito denominata Fondo V.I.S., tutto il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortunipersonale della CONSAP, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato regolato dal vigente CCNL ANIA, in servizio e a detta data, nonché quello assunto successivamente, a partire dalla data di assunzione. L’iscrizione al Fondo V.I.S. permane per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo tutta la durata del rapporto di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo lavoro alle dipendenze della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.CONSAP;
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’arta far tempo dal 1° gennaio 2014 il suddetto Fondo, pertanto, gestisce l’attuazione: Per la realizzazione delle forme assistenziali di cui alle successive lettere a) e b) il Fondo V.I.S. ha stipulato polizze assicurative collettive con UniSalute, per l’erogazione delle prestazioni di seguito indicate, alle condizioni e nei limiti ivi precisati. 5 dell’accordo La CONSAP, pertanto, versa regolarmente, al predetto Fondo V.I.S., alle scadenze convenute, appositi contributi tali da garantire le prestazioni di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI cui alle successive lettere a) e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contrattob).
3. I trattamenti a) Personale di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.7° livello retributivo - Funzionari:
4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl b) Personale dal 1° dicembre 2000.al 6° livello retributivo Quadro:
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa dell’im- presa per misure a carattere assi- stenzialeassistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € €361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato effet- tuato sentiti gli organismi sindacali aziendali azien- dali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti sot- toscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano cumu- lano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento l’adegua- mento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate a ad interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia ma- teria e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.
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Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie a tutti i Funzionari delle Società, ad eccezione di quelli ai quali si applicava al 31.12.2019 il CCA Fata del ccnl ACRI 16 giugno 199516.12.2016, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque che continueranno a vedere applicata la garanzia sanitaria prevista nell’allegato 6, 6a, 6b, 7. Le garanzie relative all’Assistenza Sanitaria per i Funzionari previste dal presente articolo si dovranno intendere come integrative di quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’artal medesimo titolo dal CCNL vigente. 8 Le Società provvederanno a garantire a mezzo Cassa di assistenza sanitaria, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni ivi indicate, nei limiti e con le modalità di cui alla richiamata normativa, con le modifiche e le integrazioni qui di seguito specificate. Si precisa che l’assistenza sanitaria è operante esclusivamente per il funzionario e per i familiari a carico (sono considerati a carico coloro per i quali si ha diritto alle detrazioni di imposta) con la sola estensione al coniuge convivente non a carico (che non concorre a determinare l’aumento del ccnl 1° dicembre 2000massimale), ai figli non conviventi purché a carico ed al convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia. Tutte le richieste di rimborso dovranno essere caricate a sistema entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, pena il mancato rimborso. La Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni e documentazione ad integrazione di quanto già presentato a giustificazione del rimborso richiesto.
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Samples: Group Insurance Agreement
Assistenza sanitaria. 1In relazione alle richieste avanzate dalle XX.XX. La spesa annua complessiva ed a quanto evidenziato in corso di trattativa, viene costituita tra le Parti apposita Commissione Tecnica - pariteticamente composta tra rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle presenti intese e dell’Azienda - nell’ambito della quale si proceda ad approfondimenti tecnici in linea generale circa la praticabilità di introdurre una copertura “long term care” e/o garanzie assicurative correlate a malattia allo stato non previste in favore del Personale, da gestire, anche per gli aspetti economici, nell’ambito della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi, ovvero, per il Personale ex Banco di Napoli, attraverso l’utilizzo della contribuzione dello 0,50% attualmente destinata a previdenza complementare. Le risultanze dei lavori della Commissione predetta, che ricomprendono altresì valutazioni circa coperture di assistenza sanitaria, a differenti livelli di prestazioni e conseguenti premi, da riservare ai soggetti pensionati ex Banco di Napoli, a carico dell’impresa per misure dei medesimi e a carattere assi- stenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl decorrere dal 1° dicembre 2000gennaio 2003, da terminare entro il 31/10/2006, saranno sottoposte alle Parti sociali per le opportune determinazioni. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.SANPAOLO IMI S.P.A.
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Samples: Verbale Di Accordo
Assistenza sanitaria. 1. La spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assi- stenzialeL’assistenza di malattia ai dirigenti è assicurata dal Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio n. 833 e per il relativo nucleo fami- liare (coniuge successive modificazioni e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali della categoriaintegrazioni.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo Interventi integrativi di rinnovo tutela della salute e di assistenza di malattia sono assicurati dal 1° ottobre 1996 mediante l’iscrizione al FASI il quale, secondo le norme del ccnl 22 giugno 1995 ABI proprio sta- tuto, erogherà prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal SSN con onere contribu- tivo a carico degli iscritti e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contrattodelle imprese di servizi pubblici locali.
3. I trattamenti L’iscrizione al FASI va richiesta dal dirigente interessato; i dirigenti in servizio devono notificare alla propria azienda la loro iscrizione al Fondo e comunicare contestualmente al FASI l’azienda di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole impreseappartenenza, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferioretenuta alle incombenze successive.
4. Data la loro natura, Il contributo dovuto dalle imprese e dai dirigenti in servizio iscritti al FASI è determinato e adeguato mediante accordi tra le somme destinate Organizzazioni che hanno costituito il Fondo. Le im- prese e i dirigenti vi si attengono dalla data e per l’importo comunicato dal FASI. Le parti prendono atto delle modifiche intervenute nello Statuto del Fondo e della nuova contribuzione definita dagli organismi del Fondo a interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapportodecorrere dall’1.01.2019.
5. Il Le parti, prendono, altresì, atto della volontà, espressa dagli organi di indirizzo di FASI ed Assidai, di addivenire ad un accordo di reciproca collaborazione finalizzato a raf- forzare il ruolo nel mercato della sanità integrativa attraverso la presentazione di una proposta unica. Nel condividere questa comune volontà, le parti auspicano che dall’ac- cordo di reciproca collaborazione possa derivare anche una maggiore integrazione o un ampliamento delle coperture assicurative previste per l’iscritto FASI e ne valuteranno gli effetti sul presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000contratto.
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