Assunzioni obbligatorie Clausole campione

Assunzioni obbligatorie. 1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68 Oppure 1. Si dà atto che l’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Assunzioni obbligatorie. 1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, avvengono, per le categorie per le quali sia richiesto un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. 2. Il Comune inoltra direttamente all’ufficio circoscrizionale per l’impiego, sezione utenze speciali, la richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di lavoratori pari al numero di posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. 3. L’assunzione è subordinata allo svolgimento presso il Comune di un periodo di tirocinio pre-lavorativo. L’ammissione al tirocinio è subordinata alla verifica dell’idoneità delle mansioni da svolgere.
Assunzioni obbligatorie. La Ditta , come sopra rappresentata, mi dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Assunzioni obbligatorie. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, e relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, avvengono, per le categorie per le quali sia richiesto un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo - facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità - per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dalla Direzione Regionale per l'Impiego di Bari, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione lavorativa dei disabili, l’Azienda può procedere ad assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della L. 68/1999, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirato al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge 68/1999, e nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che l'Azienda s’impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere contenute vi sono la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, lo svolgimento di periodi di prova più ampi rispetto a quelli previsti dal C.C.N.L.
Assunzioni obbligatorie. 1. Le assunzioni obbligatorie ai sensi della L. n. 68/1999 avvengono, nei limiti della complessiva quota d’obbligo: a) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. n. 466/1980, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa; b) mediante riserva di posti nelle selezioni pubbliche. A tal fine i bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame che consentano agli interessati di partecipare alle selezioni in condizioni di parità con gli altri.
Assunzioni obbligatorie. L’azienda impiega lavoratori disabili ai sensi della legge 68/1999.
Assunzioni obbligatorie. 1. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di non essere tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68. Oppure 1. Si dà atto che il Concessionario ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.
Assunzioni obbligatorie. 1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle di- sposizioni vigenti in materia. 2. Al riguardo le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nelle strutture aziendali, nell’ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicap in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle R.S.U./R.S.A. 3. Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavora- tive di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiun- tamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai “sistemi di lavoro protetto” di cui all’art. 25 legge 118 del 1971. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità. 4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le “barriere architettoniche” compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecni- che-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Assunzioni obbligatorie. (art. 4, comma 27)‌ • Viene ampliata la base di computo dei lavoratori sulla quale applicare le c.d “quote di riserva”, ossia il numero di lavoratori disabili da assumere obbligatoriamente. • L’ampliamento consiste, sostanzialmente, nell’includere nella base di computo tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato (in precedenza erano esclusi quelli di durata fino a 9 mesi) con prevedibili conseguenze sul piano organizzativo per le imprese, stante l’indeterminatezza della base di calcolo che ne deriverà. Incentivi alla contrattazione di secondo livello - sgravi contributivi (art.‌ • La norma rende strutturale, a partire dall’anno 2012, la misura sugli sgravi contributivi a favore della retribuzione di produttività erogata sulla base di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali).
Assunzioni obbligatorie. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.