Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro Clausole campione

Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il Periodo di Indennizzo l’Assicurato sarà in grado di esercitare l’Attività dichiarata, anche parzialmente, in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, il fatturato pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di detta attività sarà incluso nel calcolo del Volume di affari durante il Periodo di Indennizzo.
Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.
Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il periodo di Indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di Contribuzione durante il Periodo di Indennizzo.
Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato continua l’attività in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di tale attività sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.
Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato realizzerà ricavi di vendita in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo della produzione di energia durante il periodo di indennizzo.
Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato realizzerà Fatturato, tramite l’attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, tale Fatturato sarà incluso, in sede di calcolo dell’indennizzo, nel Fatturato effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.
Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro. Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato svolgerà attività, in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, se ne terrà conto nella determinazione dell’importo della diaria da corrispondere nel periodo di indennizzo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).