AUMENTI ECONOMICI Clausole campione

AUMENTI ECONOMICI. Liv. Par. Aumento economico Giugno 2011 Aumento economico Marzo 2012 Aumento economico Settembre 2012 Aumento economico Aprile 2013 Totale Q 220 € 50,46 € 20,18 € 20,18 € 50,46 € 141,28 7° 201 € 46,10 € 18,44 € 18,44 € 46,10 € 129,08 6° 174 € 39,91 € 15,96 € 15,96 € 39,91 € 111,74 5° 140 € 32,11 € 12,84 € 12,84 € 32,11 € 89,90 4° 128 € 29,36 € 11,74 € 11,74 € 29,36 € 82,20 3° 118 € 27,06 € 10,83 € 10,83 € 27,06 € 75,78 1° 100 € 22,94 € 9,17 € 9,17 € 22,94 € 64,22 Parametro 115 € 26,38 € 10,55 € 10,55 € 26,38 € 73,86 Parametro 125 € 28,67 80,28 € 11,47 € 11,47 € 28,67 € Liv. Par. Aumento economico Giugno 2011 Retribuzione tabellare Giugno 2011 Indennità di contingenza Retribuzione base Giugno 2011 E.D.R. Q 220 € 50,46 € 1.239,68 € 532,06 € 1.771,74 € 10,33 7° 201 € 46,10 € 1.132,62 € 532,06 € 1.664,68 € 10,33 6° 174 € 39,91 € 980,47 € 524,77 € 1.505,24 € 10,33 5° 140 € 32,11 € 788,89 € 518,53 € 1.307,42 € 10,33 4° 128 € 29,36 € 721,27 € 517,50 € 1.238,77 € 10,33 3° 118 € 27,06 € 664,92 € 515,42 € 1.180,34 € 10,33 2° 109 € 25,00 € 614,21 € 513,96 € 1.128,17 € 10,33 1° 100 € 22,94 € 563,50 € 512,71 € 1.076,21 € 10,33 Liv. Par. Aumento economico Marzo 2012 Retribuzione tabellare Marzo 2012 Indennità di contingenza Retribuzione base Marzo 2012 E.D.R. Q 220 € 20,18 € 1.259,86 € 532,06 € 1.791,92 € 10,33 7° 201 € 18,44 € 1.151,06 € 532,06 € 1.683,12 € 10,33 6° 174 € 15,96 € 996,43 € 524,77 € 1.521,20 € 10,33 5° 140 € 12,84 € 801,73 € 518,53 € 1.320,26 € 10,33 4° 128 € 11,74 € 733,01 € 517,50 € 1.250,51 € 10,33 3° 118 € 10,83 € 675,75 € 515,42 € 1.191,17 € 10,33 2° 109 € 10,00 € 624,21 € 513,96 € 1.138,17 € 10,33 1° 100 € 9,17 € 572,67 € 512,71 € 1.085,38 € 10,33 Liv. Par. Aumento economico Sett. 2012 Retribuzione tabellare Sett. 2012 Indennità di contingenza Retribuzione base Settembre 2012 E.D.R. Q 220 € 20,18 € 1.280,04 € 532,06 € 1.812,10 € 10,33 7° 201 € 18,44 € 1.169,50 € 532,06 € 1.701,56 € 10,33 6° 174 € 15,96 € 1.012,39 € 524,77 € 1.537,16 € 10,33 5° 140 € 12,84 € 814,57 € 518,53 € 1.333,10 € 10,33 4° 128 € 11,74 € 744,75 € 517,50 € 1.262,25 € 10,33 3° 118 € 10,83 € 686,58 € 515,42 € 1.202,00 € 10,33 2° 109 € 10,00 € 634,21 € 513,96 € 1.148,17 € 10,33 1° 100 € 9,17 € 581,84 € 512,71 € 1.094,55 € 10,33 Liv. Par. Aumento economico Aprile 2013 Retribuzione tabellare Aprile 2013 Indennità di contingenza Retribuzione base Aprile 2013 E.D.R. Q 220 € 50,46 € 1.330,50 € 532,06 € 1.862,56 € 10,33 7° 201 € 46,10 € 1.215,60 € 532,06 € 1.747,66 € 10,33 6° 174 € 39,91...
AUMENTI ECONOMICI. E’ pattuito un aumento salariale su tutti i livelli di qualifica pari a : 5,30 %, per il biennio 2012 – 2013, così ripartito: 4,24 %, decorrente dal 1° marzo 2013; 1,06 %, decorrente dal 1° ottobre 2013.
AUMENTI ECONOMICI. (Accordo 31 Maggio 2011)
AUMENTI ECONOMICI. Le organizzazioni sindacali hanno riconosciuto che il set- tore vive un momento di difficoltà ed hanno espresso for- te preoccupazione per possibili tagli che ne potrebbero derivare su lavoro e investimenti. Hanno peraltro ribadito che, avuto riguardo ai dati eco- nomici del settore, ci sono margini per concordare un in- cremento salariale che risponda alle attese dei lavoratori coinvolti in una situazione di accentuata dinamicità. Hanno quindi chiesto – prendendo a riferimento il risultato del meccanismo del Protocollo del 23 luglio 1993 - se ci sia disponibilità a ricercare un diverso punto di equilibrio. ASSTEL ha sottolineato il forte impegno delle imprese associate in termini di investimenti e formazione dei lavo- ratori; ha poi sottolineato la necessità di riferirsi sempre alle regole del Protocollo del 1993, tenendo conto, rispet- to al passato, della diversa situazione del settore e dell’andamento dell’inflazione. Il confronto proseguirà il giorno 5 giugno.
AUMENTI ECONOMICI. La definizione degli aumenti contrattuali per i vari livelli e le relative decorrenze sono specificate agli articoli 81 ed 82.
AUMENTI ECONOMICI. In linea con quanto stabilito per tutto il pubblico impiego, l’aumento della retribuzione complessiva è del 3.48% che, per quanto riguarda l’Università, è stato riversato quasi interamente nella retribuzione tabellare, che così ha visto un incremento effettivo di circa il 4%, con circa 440 euro medi di arretrati. È stata utilizzata una indennità perequativa, valida fino al 31 dicembre 2018, per avvicinare le retribuzioni più basse alla soglia degli 85 euro prevista dall’Accordo del 30 novembre 2016. È stata prevista una posizione economica in più per tutte le categorie. La legge di bilancio salvaguarda in buona parte dagli aumenti contrattuali il bonus fiscale di 80 euro innalzando a 24.600 e 26.600 i limiti di reddito. La legge di bilancio prevede inoltre che le università che rispettano determinati limiti di “virtuosità” potranno incrementare il fondo del salario accessorio.
AUMENTI ECONOMICI. Le parti concordano l’erogazione di complessivi € 109 lordi di cui € 100 sottoforma di Retribuzione Contrattuale Conglobata e € 9 quale incentivo di modulo. Tale importo sarà parametrato prendendo come riferimento il modulo consolidato dell’Area operativa e sarà distribuito in 4 tranches con le seguenti scadenze: • 1° gennaio 2010 - € 20 lordi sotto forma di retribuzione contrattuale conglobata; • 1° luglio 2010 - € 20 lordi sottoforma di retribuzione contrattuale conglobata; • 1° gennaio 2011 - € 35 lordi di cui € 30 sottoforma di retribuzione contrattuale conglobata e € 5 quale incremento incentivo di modulo; • 1° gennaio 2012 - € 34 lordi di cui € 30 sottoforma di retribuzione contrattuale conglobata e € 4 quale incremento incentivo di modulo; Con la retribuzione relativa alla mensilità di gennaio 2010 sarà erogata ai dipendenti una “una tantum” di € 130 lordi – da riparametrare al modulo consolidato/area operativa - per la copertura economica del periodo di tempo intercorso dalla scadenza del contratto precedente (1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009). L’”una tantum” assorbirà eventuali quote già corrisposte a tale fine dalle aziende. Questa “una tantum” sarà erogata ai lavoratori in forza al 31-12-2009, con riduzione proporzionale per i casi di aspettativa a qualsiasi titolo, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel periodo dall’1/7 al 31/12 e cassa integrazione guadagni a zero ore. L’importo “una tantum” è omnicomprensivo, non utile, agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale né del T.F.R. Gli aumenti salariali di cui sopra sono comprensivi del recupero del differenziale inflattivo pregresso. Il recupero di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale, secondo la verifica circa la significatività degli stessi effettuata dalle sedi deputate, sarà definito mediante apposito incontro tra le parti nel mese di dicembre 2011 e troverà applicazione con le retribuzioni del mese di gennaio 2012. Le parti concordano che la stampa del nuovo ccnl sarà a carico dell’EBLI e sarà distribuito gratuitamente ai sensi del comma 8 dell’ex art. 4 del precedente ccnl.
AUMENTI ECONOMICI. E’ pattuito un aumento salariale su tutti i livelli di qualifica pari a : 6,90 %, per il biennio 2008 – 2009, così ripartito: 3,80 %, decorrente dal 1° luglio 2008 sul salario al 30/06/2008; 3,10 %, decorrente dal 1° gennaio 2009 sul salario al 30/06/2008. ART. 64 PREMIO FEDELTA’ AZIENDALE - Addetti agli incubatoi - In considerazione della permanenza al 5° livello da parte degli addetti agli incubatoi ed al fine di evitare la dispersione di tali figure, si stabili- sce che agli stessi, quando assunti consecutivamente in qualità di O.T.D. dalla stessa azienda, sin dalla stipula del precedente CPL del 1996, venga riconosciuto a titolo “ad personam” un importo annuo pari a € 123,949656 (lire 240.000) da corrispondere in aggiunta al T.F.R. e da erogarsi nella busta paga del mese di dicembre, in presenza di almeno cinque anni di anzianità continuativa maturata dall’operaio presso la stessa azienda e/o datore di lavoro. Per tutti gli altri alla maturazione in continuità lavorativa - Assunti nel 1996 - 31 dicembre 2001 - Assunti nel 1997 - 31 dicembre 2002 - Assunti nel 1998 - 31 dicembre 2003 - Assunti nel 1999 - 31 dicembre 2004. - Assunti nel 2000 - 31 dicembre 2005 e così di seguito per gli anni successivi.
AUMENTI ECONOMICI. Complessivamente, l'aumento economico previsto dall'accordo del 19 novembre è pari a 100 € medi mensili, di cui 80€ (attuale 2° livello, nuovo livello D2) sui minimi contrattuali, 20 sull'ERI (dall'1 novembre 2006) e 5 € sul buono pasto (dall’1 ottobre 2006). L'aumento dei minimi contrattuali è cadenzato in tre fasi (pag.89): 50 € medi dall'1 dicembre 2005, con applicazione sulla scala parametrale vigente a quella data, 30 € medi dall’1 settembre 2006, con applicazione sulla nuova scala parametrale del CCNL delle Attività Ferroviarie e in coerenza con l'accordo di rinnovo del relativo biennio eco- nomico già sottoscritto il 23 giugno scorso. I 20 € sull'ERI, che decorrono dall'1 novembre 2006, saranno attribuiti nelle mi- sure previste dall'accordo (pag.89). Va ricordato che, per la sua validità definita all’atto della sottoscrizione nel 2003, il CCNL delle Attività Ferroviarie scade il 31 dicembre 2006 e che, per effetto della con- fluenza, la cadenza per il suo rinnovo (quadriennio normativo e bienni economici) si applica anche all’indotto di servizi. Inoltre, ai lavoratori in forza presso le aziende del settore al 19 novembre 2005, è stato riconosciuto un importo pro-capite "una tantum" per il periodo 1 gennaio 2004 - 30 novembre 2005, di 1.000 € medie (attuale 3° livello), secondo le misure riparame- trate e le relative decorrenze previste dall'accordo (pag.90). Detti importi sono riproporzionati ai periodi in cui i lavoratori erano in forza nelle aziende del settore nell'intervallo considerato, non avranno alcun riflesso su altri isti- tuti economici e saranno erogati al netto dell'IVC già erogata.

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  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo ......................................................................................................................... Art. 27 Pagamenti in acconto .............................................................................................................................. Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • Lavori in economia Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.