Limiti di reddito Clausole campione

Limiti di reddito. Ai fini dell’ammissione al concorso sarà considerata la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e un valore ISE (Indicatore situazione economica) e una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati: Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” sarà possibile soltanto in presenza di autocertificazione da parte del richiedente attestante la fonte di sostentamento. Per i soggetti in carico ai Servizi Sociali del Comune tale requisito può essere attestato dal Responsabile del servizio, su valutazione dell’Ufficio stesso. Nella fascia “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque pari rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori (considerato fino all’importo massimo di € 6.600,00).
Limiti di reddito. 1. Il reddito complessivo annuo (convenzionale) del nucleo familiare anagrafico, così come individuato sopra, non deve essere superiore a euro 29.000,00.= calcolato ai sensi di quanto qui di seguito. 2. Considerando che: • RD = ammontare di reddito di lavoro dipendente e assimilabili; • RA = ammontare di qualsiasi altro reddito; • F = ammontare delle detrazioni per figli a carico (euro 600,00.= per ciascun figlio); il reddito complessivo convenzionale RC si calcola nel seguente modo: • in presenza di soli redditi di lavoro dipendente e assimilabili di cui all’art. 47 del T.U.I.R. RD: RC = (RD – F) x 0,60 • in presenza di qualsiasi altro reddito RA: RC = RA – F • in presenza di redditi RD e redditi RA: RC = RA + [ (RD – F) x 0,60] 3. I redditi verranno adeguati ogni anno in base al canone ISTAT, con provvedimento formulato nell’ambito della procedura di bando del contributo.
Limiti di reddito. L’erogazione dell’assegno di cura è subordinata alla verifica della condizione economica del soggetto anziano beneficiario delle cure, effettuata, a titolo sperimentale sino all’entrata in vigore della direttiva regionale prevista dall’art.lo 49 della L. R. 2/2003, sulla base delle modalità e dei limiti di seguito riportati: - la verifica della situazione economica per i nuovi assegni è effettuata attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anziano beneficiario delle cure, calcolato secondo quanto previsto dal D.L. n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni. La verifica della situazione economica attraverso l’ISEE, fatta salva comunque la valutazione del bisogno espresso, è effettuata antecedentemente la valutazione dell’UVG /UOL in sede di accoglimento della segnalazione dello stato di bisogno da parte dell’Ass. Sociale nei singoli Comuni. I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente, al 31.12, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT, con determinazione regionale.
Limiti di reddito. I limiti reddituali sono rivalutati annualmente e da intendersi come reddito imponibi- le complessivo del nucleo familiare del richiedente come evidenziato nella seguente tabella: 2017 € 35.250,00 € 45.800,00 € 52.850,00 € 58.100,00 Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handi- cap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del “contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti". Ogni anno la Cassa emana dei bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore dei Dottori Commercialisti e dei figli di Xxxxxxx Commercialisti, iscritti alla Cassa, per sostenere studi.
Limiti di reddito. I limiti reddituali sono rivalutati annualmente e da intendersi come reddito imponi- bile complessivo del nucleo familiare dell’orfano richiedente come evidenziato nella seguente tabella: 2017 € 35.250,00 € 45.800,00 € 52.850,00 € 58.100,00 Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di han- dicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconosci- mento del “contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".
Limiti di reddito. F.1):SOGLIA MINIMA La soglia minima di reddito - per presentare domanda di assegnazione di un alloggio ERS - deve essere calcolata tenuto conto il valore ISEE del nucleo familiare richiedente sommato al valore del canone di locazione annuo indicato nell’attestazione ISEE. Tale valore non dovrà essere inferiore a: - 10.500 euro per nuclei richiedenti fino a 4 persone - 8.000 euro per nuclei richiedenti da 5 persone ed oltre. F.2) SOGLIA MASSIMA Il valore ISEE del nucleo richiedente non dovrà essere superiore a 35.000,00 euro. Requisiti specifici di reddito ISEE possono essere previsti in specifici bandi di finanziamento pubblico. Ai fini della valutazione dei predetti limiti di reddito, sarà possibile tenere conto della attuale capacità reddituale del nucleo. La Giunta è autorizzata a rivedere con proprio atto tali limiti. Per le giovani coppie intenzionate a convivere, ai fini della valutazione della soglia minima e massima di reddito, si valuterà la sussistenza del requisito reddituale sulla base dell’ultima dichiarazione reddituale disponibile dei componenti il nucleo richiedente alloggio di nuova formazione. I limiti ISEE si aggiorneranno in aumento annualmente in base all’indice FOI dell’ISTAT, salvo diverso aggiornamento da parte della Giunta. In ogni caso, non sarà possibile attivare il contratto di locazione se almeno uno dei componenti il nucleo famigliare non possiede una fonte di reddito stabile, e se l’incidenza dell’affitto più le spese per servizi comuni supererà il 40% del reddito netto attuale. Per gli studenti che non esercitano un’attività lavorativa il reddito di riferimento è quello dei genitori.
Limiti di reddito. E’ possibile ricorrere a prestazioni occasionali nei limiti annui di seguito indicati: • 1. Ciascun lavoratore occasionale potrà percepire compensi fino a Euro 5.000,00 con riferimento alla totalità delle prestazioni effettuate nell’anno con tutti gli utilizzatori;
Limiti di reddito. FASCIA A - reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS annuo 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%; FASCIA B – il reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

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  • Limiti di età Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata; e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

  • Ci sono limiti di copertura? Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: ! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; - atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; - terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente; - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; - viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; - viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente; - viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; - inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; - fallimento del Vettore, dell’organizzatore del viaggio o di qualsiasi fornitore; - errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; - suicidio o tentativo di suicidio; - malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza per la garanzia “Annullamento viaggio” e della partenza del viaggio per le garanzie “Rimborso spese mediche” e “Assistenza alla persona”; - patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; - interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; - uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; - pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato “Covid-19” - quarantene che siano la causa dell’Annullamento del viaggio, che riguardino il luogo di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione del viaggio acquistato dall’Assicurato, con l’eccezione della garanzia prevista al Capitolo “Interruzione soggiorno a seguito di quarantena”; - pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, tiro con l’arco, attività ciclistiche, speleologia, sci fuori pista, sci alpinismo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua, rafting, Canyoning, kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri, karting, moto d’acqua, guidoslitte, trekking svolto a quote superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili; - atti di temerarietà; - attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni; - gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto x’xxxxx, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti; - le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; - parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; - svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; - eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti. L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio del viaggio. Qualora l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del premio di polizza. Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione e con il massimo di trenta giorni consecutivi. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso l’applicazione stessa. Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx che al momento della partenza riportano un grado di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

  • Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).