Autonomia e indipendenza Clausole campione

Autonomia e indipendenza. L’OdV gode di autonomia e indipendenza dagli Organi Sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo. Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali, né è in condizione di dipendenza gerarchica. Al fine di preservare l’indipendenza dell’OdV, lo Statuto prevede che l’Organismo resti in carica per la durata di tre anni ed i componenti sono rieleggibili. In ogni caso, i componenti restano in carica fino alla nomina del successore. Ad ulteriore garanzia della propria indipendenza, l’OdV informa, in merito all’attività svolta, l’AU, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci, con cadenza semestrale. In ogni caso, l’Organismo riferisce tempestivamente all’AU, quando possibile, ogni evento di particolare rilievo (cfr. paragrafo 3.4). Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell’organo dirigente, a garanzia del funzionamento, aggiornamento e attuazione del Modello, di vigilare sull'adeguatezza delle funzioni svolte dall'organismo stesso. L’OdV, nell’espletamento delle proprie funzioni: - ha libero accesso a tutte le strutture organizzative della Società e a tutto il personale della stessa, ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’OdV ai sensi del D.lgs. 231/2001; - dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l’operatività. A tal fine, l’AU di Euro Ferroviaria S.r.l. provvede ad attribuire all’OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione finanziaria per i costi e le spese da sostenere nell’esercizio delle proprie funzioni. L’OdV dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l’obbligo di fornire annualmente alla Società adeguata rendicontazione delle somme impiegate.
Autonomia e indipendenza. L’autonomia e l’indipendenza mirano a garantire che l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua at- tività di controllo e, soprattutto, la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condi- zionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Tali requisiti si possono ottenere garantendo all’Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica e un’attività di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.
Autonomia e indipendenza. L’autonomia va intesa nel senso formale rispetto al posizionamento dell’OdV nell’ambito dell’ente. Tale posizionamento formale deve poi garantire l’effettiva piena autonomia decisionale e di iniziativa di ispezione e controllo, libera da ogni forma di interferenza o condizionamento diretto e indiretto da parte di qualunque componente dell’ente ivi incluso l’organo dirigente, che nel disegno del D.Lgs. 231/2001 è uno dei soggetti controllati proprio dall’OdV. Per tale motivo in GSK l’OdV riporta direttamente al CdA. E’ allo stesso Consiglio che l’OdV riporta la definizione dei suoi obiettivi annuali ed i risultati della sua attività. L’OdV può essere rimosso solo dal CdA per gravi e comprovate inadempienze. Strettamente connesso al concetto di autonomia, vi è il requisito dell’indipendenza, intesa come un condizionamento a livello economico o personale o una situazione di conflitto di interesse anche potenziale che mira a garantire che l’OdV non sia titolare di funzioni di tipo esecutivo all’interno di attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. L’OdV è altresì dotato di tutte le risorse finanziarie ed umane adeguate al pieno svolgimento dei suoi compiti attraverso appropriata delibera del CdA che, in funzione degli obiettivi di vigilanza e controllo stabiliti di anno in anno, attribuisce allo stesso OdV tali risorse.
Autonomia e indipendenza. Nello svolgimento del servizio il Prestatore di Servizi agirà in piena libertà, autonomia ed indipendenza, sia operativa che organizzativa, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto. Ne consegue che il Prestatore di Servizi sarà tenuto a rispondere sia verso i terzi che verso la Stazione Appaltante per tutti i danni diretti ed indiretti che il proprio personale incaricato abbia subito o arrecato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, all’uopo dotandosi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi rischio causato in conseguenza del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera comunque il Prestatore di Servizi dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. I servizi, oggetto dell’appalto, dovranno essere eseguiti con la dovuta diligenza, in orari idonei e tali da non arrecare molestie ai clienti e potranno eventualmente essere effettuati in orari particolari, concordati preventivamente con il cliente stesso. In particolare, nell’ambito del calendario operativo di lettura prefissato e delle altre attività di rilevazione, il Prestatore di Servizi ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti. Il Prestatore di Servizi dovrà dotare il proprio personale impegnato nelle attività oggetto dell'appalto di propria strumentazione; in particolare tale dotazione dovrà consentire il rilievo delle letture con fotografie del contatore ed ambientali ed informazioni a corredo nel rispetto delle specifiche del presente capitolato; il numero di apparecchiature utilizzato dal Prestatore di Servizi dovrà essere tale da garantire sempre la copertura dei servizi richiesti, incluse eventuali offerte migliorative rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato. Il Prestatore di Servizi dovrà provvedere alla dotazione tecnico-organizzativa necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, nonché ai mezzi ed apparecchiature per raggiungere tutti gli abitati interessati dall'appalto e avrà la più ampia libertà nell’utilizzo dei mezzi di locomozione e nell’organizzazione degli itinerari sul territorio secondo i carichi e le scadenze assegnati e, in generale, nella gestione della propria struttura. Il Prestatore di Servizi, in sintesi, è tenuto a provvedere a sue cure e spese a fornire il proprio personale, del materiale neces...

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  • DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è sottoscritta: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; b) copia conforme all’originale della procura.

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