Soggetti attuatori. Soggetti attuatori dell’AQST sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengono attribuite, i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Primo Programma d’Azione, allegato 2, e nelle schede delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d’azione. I Comuni il cui territorio è interessato dalle attività previste dai Programmi d’Azione, saranno comunque individuati quali soggetti attuatori sia per le attività cui sono direttamente preposti, sia per la necessaria condivisione delle attività ricadenti nei propri territori e di competenza di altri soggetti. I compiti dei soggetti attuatori sono:
a) assicurare la completa realizzazione dell’attività, cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dall’AQST;
b) concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’azione;
c) collaborare con il soggetto coordinatore dell’azione nella verifica dell’attuazione degli impegni. Per ciascuna azione viene altresì individuato, di norma fra i componenti del Comitato Tecnico, un soggetto coordinatore cui compete:
a) coordinare le attività dei vari soggetti attuatori al fine di garantire la corretta realizzazione dell’azione;
b) organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’azione;
c) promuovere opportuni momenti di confronto e di verifica per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b);
d) raccordarsi con il soggetto responsabile dell’AQST per le attività di sua competenza. I soggetti coordinatori sono tenuti altresì ai compiti di cui all’art. 14 del presente AQST.
Soggetti attuatori. Le iniziative ed i progetti devono necessariamente essere presentati da un soggetto attuatore (capofila) in partenariato con uno o più soggetti co-attuatori (partners), da indicare nel Modello B1. Qualora il partenariato coinvolga più di un soggetto co-attuatore (partner), detta condizione costituirà elemento premiante ai fini della valutazione del progetto. Per i progetti a valenza territoriale d’ambito il soggetto capofila deve avere la sede legale nell’ambito territoriale nel quale viene presentata la proposta progettuale. Qualora gli altri partner non avessero sede legale nel medesimo ambito territoriale, dovranno dimostrare di avere sede operativa e una comprovata e consolidata operatività nel territorio distrettuale di riferimento. Sia il capofila che i partners devono essere esclusivamente Organizzazioni di volontariato (ODV) o Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte, alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale, ai rispettivi Registri della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla LR n.23/2012 (D.P.Reg. n. 91/2014 per il Registro delle Organizzazioni di Volontariato e D.P.Reg. n. 90/2014 per il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale), nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve essere mantenuto da parte di tutti i soggetti attuatori e co-attuatori per l’intero periodo di realizzazione del progetto. Qualora, a progetto già avviato e finanziato, dovessero venire meno i requisiti di iscrizione del soggetto attuatore capofila, le sue funzioni potranno essere assunte da uno dei partner, previa cooptazione in caso di più partner, in deroga al limite previsto nelle sotto riportate cause di inammissibilità. L’ente capofila, in quanto beneficiario del contributo, è il soggetto responsabile della realizzazione dell’intero progetto e della sua rendicontazione nei confronti dell’Amministrazione regionale. A pena di inammissibilità si prevede che: • Per le iniziative ed i progetti a valenza territoriale regionale il soggetto attuatore capofila può presentare una sola iniziativa progettuale in una sola delle aree di intervento indicate nella Tabella 1 del punto 3.1; il medesimo può eventualmente partecipare in qualità di partner solo ad un altro progetto purché in una diversa area di intervento. • Per le iniziative ed i progetti a valenza territoriale d’ambito il soggetto attuatore capofila può presentare una sola iniziativa p...
Soggetti attuatori. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del citato D.M. n. 131 del 28 febbraio 2018, i soggetti attuatori delle attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori dovranno essere individuati tra i professionisti che operano nella Regione Lazio e in particolare, in via prioritaria, tra gli organismi finanziati nell’ambito del Fondo unico per lo spettacolo per l’anno 2018 ai sensi del D.M. 27 luglio 2017, comprese le “Residenze artistiche” individuate ai sensi dell’art. 43 del decreto stesso.
Soggetti attuatori. All’assegnazione delle aree possono concorrere:
a) per le aree in diritto di superficie:
b) per le aree in diritto di proprietà:
Soggetti attuatori art. 14 requisiti delle cooperative edilizie di abitazione art. 15 requisiti delle imprese di costruzione
Soggetti attuatori. 1. I soggetti attuatori delle iniziative di edilizia convenzionata sono:
a) le Ater, di cui all’articolo 37 della legge regionale 1/2016, istituite con l' articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia);
c) le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa;
d) le imprese di costruzione;
e) gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che realizzano interventi di edilizia residenziale in attuazione dei rispettivi statuti o atti costitutivi.
2. Il Comune stipula la convenzione dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti attuatori di cui agli articoli 14, 15 e 16.
Soggetti attuatori. I soggetti che hanno il titolo a presentare l’istanza per l’inserimento al “Catalogo” sono:
a) Organismi di Formazione accreditati alla Regione Puglia ai sensi della D.G.R n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i.
b) Organismi formativi già accreditati alla Regione Puglia ai sensi della DGR n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i. e comunque fino all’esito dell’istanza di candidatura ai fini della D.G.R n. 1474 del 2 agosto 2018 e s.m.i. I corsi dovranno essere svolti presso le sedi degli Organismi formativi accreditati del soggetto attuatore o di altri Organismi accreditati.
Soggetti attuatori. I soggetti attuatori del presente Contratto di fiume sono, ciascuno per le responsabilità che gli vengo- no attribuite, i soggetti specificatamente individuati in ciascuna scheda del Programma d’Azione (Al- legato 2). I Comuni il cui territorio è interessato dalle attività previste dai Programmi d’Azione, sono comunque individuati quali soggetti attuatori sia per le attività cui sono direttamente preposti, sia per la necessa- ria condivisione delle attività ricadenti nei propri territori e di competenza di altri soggetti. I compiti dei Soggetti Attuatori sono: • assicurare la completa realizzazione dell’attività, cui sono preposti, nel rispetto delle previsioni dei tempi, delle fasi, delle modalità e nei limiti delle risorse finanziarie fissate dal Contratto di Fiume; • concorrere ad organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’azione; • collaborare con il soggetto coordinatore dell’azione nella verifica dell’attuazione degli impegni. Per ciascuna azione verrà altresì individuato, di norma fra i componenti del Comitato Tecnico, un soggetto coordinatore cui competerà: • coordinare le attività dei vari soggetti attuatori al fine di garantire la corretta realizzazione dell’azione; • organizzare, valutare e monitorare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’azione; • promuovere opportuni momenti di confronto e di verifica per le finalità di cui ai precedenti punti a) e b); • raccordarsi con il soggetto responsabile del Contratto di Fiume per le attività di sua competenza. I Soggetti Attuatori sono tenuti altresì ai compiti di cui all’art. 13 del Contratto di Fiume.
Soggetti attuatori. Soggetto attuatore è la Provincia di Lodi. Le domande di contributo o rimborso dovranno essere presentate alla Provincia di Lodi, territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione/attivazione del tirocinio o l’erogazione dei servizi. La presentazione della domanda dovrà essere effettuata on-line ai link di seguito riportati: Provincia di Lodi: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx - Applicativo COB – Avviso LO0118 Dote Impresa – Collocamento Mirato è una dotazione di risorse e servizi per sostenere le imprese nel processo di inserimento o mantenimento lavorativo delle persone con disabilità anche indipendentemente dalla dote lavoro – persone con disabilità. Le domande possono essere presentate fino all’esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo previsto dal Bando. Gli interventi previsti dal Bando afferiscono a: - ASSE I - Incentivi assunzione - ASSE I - Indennità di tirocinio Le fasi previste per la compilazione e presentazione dalle domande ASSE I vengono dettagliate nei paragrafi seguenti.
Soggetti attuatori. 1. Ai sensi dell'art.4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n.53 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente accordo-quadro, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di cui all'art.1 del presente accordo sono istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, che all'uopo stipuleranno apposite convenzioni con imprese e/o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
2. Alle istituzioni scolastiche attuatrici competerà, altresì, la gestione finanziaria dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con D.I. 1.2.2001, n.44.