Azioni oggetto dell’Offerta Clausole campione

Azioni oggetto dell’Offerta. L’Offerta ha per oggetto n. 312.232.392 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,144 cadauna (ciascuna azione, singolarmente, una “Azione” e, al plurale, le “Azioni”) emesse da Bastogi, e pari al 46,19% del capitale sociale. Le Azioni rappresentano la totalità del capitale sociale sottoscritto e ver- sato di Bastogi alla data del Documento di Offerta, dedotte le azioni ordinarie possedute direttamente da Sintesi alla medesima data (n. 339.996.430 azioni ordinarie, rappresentative del 50,301% del capi- tale sociale sottoscritto e versato di Bastogi) e dedotte le azioni possedute dalla società Rada S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx X. Xxxxxxxxx 13 (“Rada”), ossia n. 23.699.750 azioni ordinarie, rappresentati- ve del 3,506% del capitale sociale sottoscritto e versato di Bastogi. Rada è società, direttamente e indi- rettamente, controllata in via totalitaria da Sintesi, la quale è direttamente titolare di una partecipazio- ne pari al 90% del capitale sociale di Rada, ed è titolare dell’intero capitale sociale di Santa Xxxxx Xxxxx S.p.A., società che detiene il restante 10% del capitale sociale di Rada. Il numero delle Azioni oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione, qualora, entro il termine del periodo di adesione all’Offerta, l’Offerente dovesse acquistare azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta. Il tutto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 41, comma 2, lett. b), e dell’articolo 42, comma 2, del Regolamento Consob.
Azioni oggetto dell’Offerta. Successivamente alla diffusione del comunicato diffuso ai sensi degli artt. 102 del TUF e 37 del Rego- lamento Emittenti in data 22 gennaio 2018, (i) in data 9 febbraio 2018 l’Emittente ha emesso e assegnato n. 716.716 Azioni YNAP a seguito dell’esercizio di n. 13.783 Stock Option; (ii) in data 9 marzo 2018 l’Emittente ha emesso e assegnato n. 14.166 Azioni YNAP a seguito dell’e- sercizio di n. 14.166 Stock Option; (iii) in data 12 marzo 2018 l’Emittente ha emesso e assegnato n. 55.599 Azioni YNAP a seguito dell’esercizio di n. 55.599 Stock Option. Poiché le Stock Option sono esercitabili a partire dal mese di marzo 2018, il numero delle Azioni YNAP che l’Emittente potrebbe emettere a fronte dell’esercizio delle Stock Option e, pertanto, il numero delle Azioni YNAP in circolazione potranno variare ulteriormente, successivamente al 12 marzo 2018, in misura corrispondente, fermo comunque il numero complessivo di Azioni YNAP oggetto dell’Offerta. Per effetto di quanto sopra, l’Offerta, sulla base dei numeri di Azioni YNAP disponibili al 12 marzo 2018, avrà a oggetto: (i) n. 69.249.601 Azioni YNAP, corrispondenti a circa il 75,24% del capitale sociale ordinario dell’Emittente sottoscritto alla Data del Documento di Offerta, ossia la totalità delle Azioni YNAP emesse e sottoscritte alla medesima data, dedotte le complessive n. 22.786.452 Azioni YNAP (pari a circa il 24,76% del capitale sociale ordinario sottoscritto alla Data del Documento di Offerta) attualmente nella titolarità di Richemont UK, società che – come l’Offerente – è indi- rettamente controllata da Compagnie Rupert; (ii) ulteriori Azioni YNAP per un massimo di n. 1.541.973 che l’Emittente potrebbe emettere al servizio delle Stock Option. L’ammontare sopra indicato rappresenta il numero complessivo di Azioni YNAP che l’Emittente emetterebbe nel caso in cui tutte le Stock Option attualmente eser- citabili o che potrebbero divenire esercitabili venissero effettivamente esercitate; (iii) in caso in cui al termine del Periodo di Adesione l’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venga a detenere Azioni YNAP che eccedano la Soglia Minima per la Rinuncia ma siano inferiori alla soglia per l’avveramento della Condizione Livello Minimo di Adesione e l’Offerente rinunci a tale condizione, per effetto del perfezionamento del trasferimen- to all’Offerente delle Azioni YNAP apportate all’Offerta si verificherà un cambio di controllo e si avrà luogo alla Riapertura dei Termini. Pertanto...
Azioni oggetto dell’Offerta. L’Offerta ha per oggetto n. 3.043.437.826 azioni ordinarie dell’Emittente, del valore nominale di € 0,03 ciascuna (singolarmente, l’“Azione Ordinaria” e, collettivamente, le “Azioni Ordinarie”), le quali rappresentano la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, dedotte quelle possedute dall’Offerente (cioè, n. 5.071.777.870 azioni ordinarie, pari al 62,50% del capitale sociale ordinario dell’Emittente e al 61,47% dell’intero capitale sociale dell’Emittente, costituenti la Partecipazione di Maggioranza). Il numero di azioni ordinarie oggetto di Offerta potrà variare in aumento, nel caso in cui siano emesse, entro la data di chiusura del periodo di adesione, ulteriori massime n. 42.640.377 azioni ordinarie dell’Emittente, in conseguenza dell’esercizio di diritti di sottoscrizione assegnati a dipendenti dell’Emittente o di società controllate nell’ambito di piani di incentivazione in cui l’Emittente è subentrata per effetto della scissione. Ne consegue che il numero di azioni ordinarie dell’Emittente che forma oggetto dell’Offerta potrà variare in aumento da un minimo di n. 3.043.437.826 azioni, fino a un massimo di n. 3.086.078.203 azioni.
Azioni oggetto dell’Offerta. Le massime 13.030.123 azioni ordinarie Alerion oggetto dell’Offerta, pari al 29,90% del capitale sociale dell’Emittente, dalle quali sarà detratto il numero di azioni acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta (corrispondenti, alla Data del Supplemento, a n. 11.054.247 Azioni Alerion, pari al 25,37% del capitale sociale dell’Emittente), ai sensi di quanto previsto nella Sezione C, Paragrafo C.1. del Documento di Offerta.
Azioni oggetto dell’Offerta. Le azioni oggetto dell’OFFERTA (le “AZIONI”) rappresentano la totalità del capitale sociale ordinario di XXXXXX, dedotte le n. 15.085.635 azioni ordinarie di cui l’OFFERENTE è proprietaria per effetto dell’acquisto della PARTECIPAZIONE. Fanno parte delle AZIONI anche le n. 1.424.136 azioni proprie detenute dall’EMITTENTE, pari al 4,75% circa del capitale sociale ordinario dell’EMITTENTE. L’OFFERTA ha quindi ad oggetto n. 14.914.365 azioni ordinarie dell’EMITTENTE che rappre- sentano il 49,71% circa del capitale sociale ordinario dell’EMITTENTE medesima.
Azioni oggetto dell’Offerta. Le massime 13.030.123 azioni ordinarie Alerion oggetto dell’Offerta, pari al 29,90% del capitale sociale dell’Emittente.
Azioni oggetto dell’Offerta. Ciascuna delle (ovvero al plurale, secondo il contesto, tutte le o parte delle) massime n. 15.166.000 Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e quotate sul Mercato Telematico Azionario, rappresentative del 22,57% del capitale sociale dell’Emittente e del 20,22% dei diritti di voto alla Data del Documento di Offerta. Il numero di Azioni Oggetto dell’Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, a partire dalla data della Comunicazione dell’Offerente (inclusa) ed entro il termine del Periodo di Adesione (incluso), l’Offerente acquistasse, direttamente e/o indirettamente, Azioni Ordinarie al di fuori dell’Offerta. In tal caso dalle massime n. 15.166.000 Azioni Oggetto dell’Offerta sarà detratto il numero di Azioni Ordinarie acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta.

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  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.

  • Oggetto dell’Accordo 1.L’Ente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale che si pone come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID. L’Ente, come sopra rappresentato, prende atto che la Città metropolitana di Roma Capitale con D.C.M. n. 43/2016 del 23/05/2016: a) ha istituito il nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale ponendosi come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID per i Comuni che ne faranno richiesta previa adozione di apposita convenzione. b) ha individuato la piattaforma dei pagamenti elettronici multi ente denominata MyPay e gli ap- plicativi ad essa collegati della Regione Veneto essendo conforme alle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi Allegati in quanto dotata del marchio di qualificazione dell’Agid PAGOPA e dunque idonea ad essere acquisita con la procedura del riuso ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 (CAD). c) ha acquisito l’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, ponendosi come soggetto che of- fre agli enti del territorio di riferimento il servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici defi- niti dalle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi allegati (Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione - Allegato B – Specifiche at- tuative del nodo dei pagamenti SPC) al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute agli enti aderenti che fanno capo o comunque risultano collegati all’ente Città metropolitana. d) ha statuito che ciascun ente che aderirà al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a nominare un proprio Referente dei pagamenti così come previsto dalla Sezione IV “Ruoli e responsabilità degli aderenti” dell’ Allegato B – Specifiche Attuative del nodo dei Pagamenti –SPC e) svolgerà attività di supporto tecnico operativo nei confronti dell’ente, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente; f) in qualità di Intermediario Tecnologico, porrà in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC denominato di seguito Sistema PagoPa. Non rientra nel presente accordo ogni attività rivolta a rendere servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di analisi, elaborazione e studio della qualità dei crediti e riorganizzazione dei processi gestionali, i quali restano di competenza dell’ente.

  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

  • OGGETTO DELLA GARA ll presente capitolato ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di campionamento e determinazioni analitiche sulle seguenti matrici: • acque reflue: all’interno di questa matrice si intendono compresi: - acque reflue urbane - acque reflue industriali - acque reflue di scarico da impianti di depurazione - acque di scarico in genere - percolati; - bottini; • acque sotterranee. Le determinazioni necessarie vengono per la maggior parte eseguite nel Laboratorio Prove Interno. Vengono esternalizzate e costituiscono l’oggetto della presente gara le determinazioni di singoli parametri che il Laboratorio interno non effettua o per i quali il Laboratorio non possa in via transitoria o continuativa eseguire le determinazioni nei tempi previsti dalla normativa o da specifiche autorizzazioni. L’oggetto della gara è quindi il servizio su chiamata delle determinazioni analitiche descritte ed elencate nell’Allegato B “elenco prezzi”. L’accordo quadro sarà concluso con un operatore economico, purché vi siano offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. Le analisi necessarie a ETRA S.p.A. sono programmate annualmente in base alle normative vigenti, alle autorizzazioni degli impianti e alle esigenze gestionali del settore Gestione Impianti. Una parte di analisi non è però preventivabile a priori, a causa di situazioni puntuali agli impianti (lavori, scarichi anomali, criticità d’esercizio), pubblicazione di nuove normative cogenti, variazioni autorizzative che modifichino i limiti da rispettare, etc. Per tale motivo le necessità della Stazione Appaltante non sono determinabili preventivamente con esattezza, in quantità e in parametri analitici. L’accordo quadro ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere sempre e TEMPESTIVAMENTE a disposizione LA PRESTAZIONE RICHIESTA NEL MOMENTO IN CUI NE RILEVI LA NECESSITA’. Si sottolinea fin d’ora che il rispetto dei tempi costituisce una caratteristica fondamentale per valutare la corretta esecuzione del servizio.

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.