Banche delle ore Clausole campione

Banche delle ore. E' data facoltà all'Azienda di istituire, per il personale dipendente, una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative. L'azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice a titolo di banca delle ore e nel limite massimo di 2 ore giornaliere, fino al tetto massimo di 200 ore annue. Le prestazioni aggiuntive, fino a 200 ore nell'anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi costituiscono banca delle ore e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo di riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato. Della banca delle ore possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato. Nell'eventualità di inadempienza del recupero obbligatorio, entro il 31/12 di ogni anno, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 25% a titolo di risarcimento del danno.
Banche delle ore. Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 71 del presente C.C.N.L., eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di due ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua. Eventuali prestazioni entro il limite di una ulteriore ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale. Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art. 71 lettera b. Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 Gennaio-31 Dicembre) di cui all'art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all'art. 105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell'organico, escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre. La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l'ora di arrivo della richiesta alla sede dell'istituto.
Banche delle ore. Con riferimento ai principi stabiliti dall’art. 71 del presente CCNL, ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 del D.lgs 66/2003 eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di un’ora per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua. Eventuali ulteriori prestazioni entro il limite di un’ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale. In attuazione dell’art. 6 comma 2 del D.lgs. 66/2003, le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art 71 lettera b. Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 gennaio-31 Dicembre)di cui all’art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all’art.105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell’organico, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre. La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta alla sede dell’istituto.
Banche delle ore. Con riferimento ai principi stabiliti dall'art. 10 p. sez., le parti demandano a livello territoriale l'eventuale istituzione di una banca ore.
Banche delle ore. Con riferimento ai principi stabiliti dall’art. 71 del presente CCNL, eventuali prestazioni ulteriori di cui al precedente art. 79 potranno essere richieste, fermo restando la volontarietà, nel limite di due ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua. Eventuali prestazioni entro il limite di una ulteriore ora, calcolata con le modalità di cui sopra, potranno essere concordate a livello locale. Le predette prestazioni non si computano ai fini della media di cui al precedente art. 71 lettera b. Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1 Gennaio-31 Dicembre) di cui all’art. 71, fatti salvi i periodi di esclusione. Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione di cui all’art. 105; i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell’organico, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi, quelli dal 10 Dicembre al 10 Gennaio a quelli dal 15 Luglio al 15 Settembre. La richiesta di usufruire dei permessi per le ore maturate e accantonate nella banca delle ore dovrà avvenire in forma scritta almeno 15 giorni prima della fruizione; ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora di arrivo della richiesta alla sede dell’istituto.
Banche delle ore. È data facoltà all’Azienda di istituire, per il personale dipendente, una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative. L’azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice a titolo di banca delle ore e nel limite massimo di 2 ore giornaliere, fino al tetto massimo di 200 ore annue. Le prestazioni aggiuntive, fino a 200 ore nell’anno, rappresentano uno stru- mento di flessibilità e quindi costituiscono banca delle ore e danno diritto al re- cupero obbligatorio secondo il meccanismo di riduzione della prestazione gior- naliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Della banca delle ore possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato. Nell’eventualità di inadempienza del recupero obbligatorio, entro il 31/12 di ogni anno, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate mag- giorate del 25% a titolo di risarcimento del danno.

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