BARRIERE DI SICUREZZA Clausole campione

BARRIERE DI SICUREZZA. Le barriere verranno installate lungo tratti delle banchine, lungo lo spartitraffico centrale della strada a doppia sede, nonché in presenza di ostacoli fissi immediatamente a lato della carreggiata. Le barriere debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli, qualunque sia l'angolo di incidenza, e da presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto della barriera.
BARRIERE DI SICUREZZA. Per le barriere stradali di sicurezza la normativa di riferimento risulta essere la seguente: – D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”; – D.M. LL.PP. 15 ottobre 1996, “Aggiornamento del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”; – D.M. LL.PP. 3 giugno 1998, “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”; – D.M. 4 maggio 1990, “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali”; – Circ. LL.PP. 11 luglio 1987, n. 2337; – Circ. LL.PP. 9 giugno 1995, n. 2595; – Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357 (e successive modifiche); – Circ. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 4622. Pertanto in sede di offerta le ditte dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante della stessa ditta nella quale si attesta che i loro fornitori realizzeranno la fornitura come prescritto nelle specifiche tecniche e assicuri la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94 (dichiarazione di impegno). L’Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare una dichiarazione di conformità dei prodotti alle specifiche tecniche del presente capitolato e secondo i criteri che assicurino la qualità della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94, dichiarazione ai sensi della norma EN 45014 rilasciata all’impresa installatrice direttamente dal produttore o fornitore (dichiarazione di conformità). Le barriere stradali di sicurezza dovranno essere attuate con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica, ovvero l’omologazione, rilasciata dal Min. LL.PP. – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale. L’omologazione della barriera di sicurezza stradale dovrà corrispondere alla classe richiesta nell’elaborato progettuale. Ove la richiesta di omologazione sia stata inoltrata ma non sia stata rilasciata la certificazione di omologazione dal Min. LL.PP., la Ditta fornitrice, tramite l’Impresa appaltatrice, dovrà presentare prima dell’inizio effettivo dei lavori i relativi certificati di prova sul manufatto e sui materiali, per il tipo e classe di barriera richiesta nel lavoro in oggetto. La...
BARRIERE DI SICUREZZA. I materiali occorrenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e cioè: DIRETTIVA 25 agosto 2004, n. 3065. Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali Aggiornamento del decreto 18 febbraio 1992, n. 223 e successive modificazioni CIRCOLARE 27 maggio 2004, n. 1960. (G.U. n. 153 del 2.7.04).
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