Common use of Beneficiari Clause in Contracts

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Accordo Per L’attuazione Degli Interventi a Sostegno Delle Imprese E Dei Lavoratori Del Settore Del Turismo, Accordo Per L’erogazione Di Bonus Assunzionali Nel Settore Del Turismo

Beneficiari. AI beneficiari sono i soggetti indicati dall’Aderente/Assicurato che beneficiano della liquidazione del capitale assicurato al verificarsi del decesso dell’Aderente/Assicurato e sono designati (uno o più) Sono beneficiarie al momento della sottoscrizione. La designazione favorita dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di ditta individualeposta elettronica). A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, microl’Aderente/Assicurato può indicare nell'ambito del modulo di adesione i dati di un referente terzo, piccola, media e grande impresa che assumonodiverso dal beneficiario, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021cui Credemvita può fare riferimento, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cuicui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Aderente/Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, prima dell’utilizzo non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di un lavoratore mediante contratto percentuali diverse da parte dell’Aderente. X. Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di somministrazionedesignazione a Beneficiari degli eredi legittimi, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare ai fini del presente Contratto di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenzaassicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si rinvia intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a quanto stabilitoBeneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da ultimoparte dell’Aderente. B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nella risposta nell’ipotesi di designazione a interpello n. 7/2016 Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del Ministero del Lavoro presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’assicurato sulla scorta delle Politiche socialirelative previsioni testamentarie, secondo il qualerestando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. C. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione della polizza, la rinunzia o nelle more accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di una volontà espressa numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. D. Ferma restando la preferenza per iscritto la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale. Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del lavoratore entro Contraente. X. Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i termini di leggemeri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità. F. Essendo la designazione del beneficiario atto personale, il datore Curatore, il Tutore, l’Amministratore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori Sostegno non possono indicare beneficiari diversi dagli eredi testamentari o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i beneficiari in spregio a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale tale disposizione, l’indicazione del beneficiario si richiede il bonus riterrà come non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo apposta con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata conseguente applicazione del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativipunto E). Si precisa che Nel caso in cui al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato il beneficiario designato risulti pre morto, il criterio di liquidazione riguardante tale soggetto sarà quello ereditario, considerandosi la liquidazione come una somma dell’asse ereditario e come tale eventualmente da ripartire secondo i criteri della successione per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474questi applicabile.

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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Beneficiari. A) 1. Sono beneficiarie beneficiari i soggetti destinatari dei Bonus Assunzionali contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2022. 2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del presente Avviso 2016. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le imprese private sorelle e gli affini di primo grado del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali medesimo. 3. Possono beneficiare degli interventi - di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità comma 1- i minori orfani di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso. 4. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in Liguria virtù di affidamento familiare, per il tempo dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice. 5. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea Il decesso del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa titolare successivo alla data di presentazione della presente domanda non comporta la decadenza della prestazione. 6. La prestazione erogata in favore di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenzaconiuge del titolare, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cuicui intervenga successivamente lo scioglimento del vincolo coniugale, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazioneverrà mantenuta, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio salvo nuove nozze, nel rispetto del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione criterio della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)continuità assistenziale. B7. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili. 8. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella: CATEGORIE DISABILITÀ MEDIA DISABILITÀ GRAVE DISABILITA’ GRAVISSIMA INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88) Con il presente Avviso èInabili totali (100%) (L. 118/71, altresìartt. 2 e 12) Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese art. 1, comma 2, lettera b) INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (anche L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le cooperative funzioni proprie della loro età e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, cui ricorrano le imprese condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1) INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Invalidità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabilità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Cittadini ultrasessantasettenni con diritto all’indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera Bb) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi CIECHI CIVILI Art 4, L.138/2001 Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) SORDI CIVILI Invalidi Civili con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. cofosi esclusi dalla fornitura protesica (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”DM 27/8/1999, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le impresen. 332) Sordi pre-linguali, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera BLegge n 381/1970 INPS Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5) INAIL − Invalidi sul lavoro 50- 79% (DPR 1124/65, art. 66); − Invalidi sul lavoro 35- 59% (D.Lgs. 38/2000, i riferimentiart.13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, ivi compresi destinatariart 1, beneficiaricomma 782) − Invalidi sul lavoro 80- 100% (DPR 1124/65, codici ATECOart. 66); − Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, importi dei Bonus Assunzionaliart. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, maggiorazione art 1, comma 782) − Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato continuativa (DPR 1124/65 – art. 66); − Invalidi sul lavoro con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 INPS GESTIONE PUBBLICA Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-202080%) Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%) Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) HANDICAP Art 3, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisicomma 3, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.L.104/92

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Samples: Bando Pubblico, Bando Pubblico

Beneficiari. AI Beneficiari sono i soggetti indicati dall’Aderente che beneficiano della Liquidazione del Capitale Assicurato al verificarsi del Decesso dell’Assicurato e sono designati (uno o più) Sono beneficiarie al momento della sottoscrizione. La designazione favorita dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite Beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di ditta individualeposta elettronica). A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, microl’Aderente può indicare nell'ambito del Modulo di Adesione i dati di un Referente Terzo, piccola, media e grande impresa che assumonodiverso dal Beneficiario, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021cui Credemvita può fare riferimento, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cuicui sia venuta a conoscenza del Decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei Beneficiari. Nel caso in cui i Beneficiari della Polizza risultino di numero superiore a 1, prima dell’utilizzo non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di un lavoratore mediante percentuali diverse da parte dell’Aderente. X. Xxxxx restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenzaassicurazione sulla vita e agli effetti della relativa Liquidazione, si rinvia intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a quanto stabilitoBeneficiari identificati negli eredi legittimi, laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da ultimoparte dell’Aderente. B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nella risposta nell’ipotesi di designazione a interpello n. 7/2016 Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del Ministero del Lavoro presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa Liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle Politiche socialirelative previsioni testamentarie, secondo il qualerestando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. C. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a tal fine che il testamento faccia menzione della Polizza, la rinunzia o nelle more di una volontà espressa per iscritto accettazione dell'eredità da parte del lavoratore entro degli stessi. Laddove i termini Beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di leggenumero superiore a 1, il datore non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso percentuali diverse da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzatedell’Aderente. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, Solo in caso di ricorso alla cassa integrazione mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in derogatal caso, o ad altre forme laddove i Beneficiari siano di integrazione salariale con causale “Covid-19”numero superiore a 1, le imprese non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. D. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi in cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (la designazione a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario Beneficiari sia stata resa per almeno 4 mesi effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (anche non continuativi). Si precisa che per le impresead esempio, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera Bcon l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione il Beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi necessaria diligenza professionale. Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del fondo sociale europeo 2014-2020Beneficiario), sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisiladdove i Beneficiari siano di numero superiore a 1, nonché nella sezione lavoro non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della Liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Aderente. X. Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (Bandi e Gare apertiin parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità. F. Essendo la designazione del Beneficiario atto personale, il Curatore, il Tutore, l’Amministratore di Xxxxxxxx non possono indicare Beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, infineove vengano indicati i Beneficiari in spregio a tale disposizione, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 l’indicazione del Beneficiario si riterrà come non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato apposta con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.conseguente applicazione del punto E)

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Samples: Assicurazione Collettiva, Assicurazione Collettiva

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del 1. Possono beneficiare dell’assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni di Collegno e di Grugliasco. I cittadini appartenenti alla Comunità Europea (di seguito dell’Unione), devono essere in regola secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 30/07 entrato in vigore l’11 aprile 2007 e s.m.i. In particolare, oltre a possedere i requisiti individuali previsti nel presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere Regolamento per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributil’accesso all’assistenza economica, devono possedere i uno dei seguenti requisiti che verranno dichiarati documenti in corso di validità: • essere in possesso dell’attestazione di iscrizione anagrafica rilasciata ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 30/2007 dall’ufficio anagrafe del Comune di residenza ovvero rilasciare autocertificazione attestante l’iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. D.P.R. n. 445/2000 la cui veridicità sarà compito degli uffici consortili verificare prima di accogliere la domanda; • essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale possesso della carta di lavoro; III. soggiorno ed essere residenti nel Comune di Collegno o di Grugliasco; • essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;possesso dell’attestato che certifichi la titolarità del diritto di soggiorno permanente. IV2. I cittadini extracomunitari residenti nei Comuni di Collegno e di Grugliasco devono essere in regola con la vigente normativa nazionale sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998 e smi) ed in particolare, essere in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità: • di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di competenza con validità in corso; • in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno, previa esibizione della prescritta ricevuta di inoltro della domanda e dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la procedura di rinnovo é ancora in corso; • di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (come previsto dal dlgs. n.3/2007). Per i cittadini dell’Unione ed i loro familiari le esclusioni dal godimento del diritto a prestazioni d’assistenza sociale sono quelle previste nell’art.19 comma 3 del D. Lgs 30/07: non godono del diritto a prestazioni sociali durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’art.13 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 30/2007 (cittadini dell’Unione entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro). Per i cittadini extracomunitari l’esclusione dal godimento del diritto a prestazioni sociali è prevista nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato rilasciato in subordine al possesso di mezzi di sussistenza propria, come nel caso di permessi di soggiorno rilasciati per: affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo, residenza elettiva, motivi religiosi 3. Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti a Collegno o Grugliasco, ma che dimostrino di esservi domiciliati in modo continuativo, e/o in condizioni di non poter raggiungere nell’immediato il proprio comune di residenza, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti: a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l’affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001 e smi; b) donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere; c) inseriti in programmi di protezione sociale con provvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria (con esclusione di provvedimenti in ambito penale); d) conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti a Collegno o Grugliasco; e) accolti in Italia per motivi umanitari; f) richiedenti asilo. 4. Possono inoltre beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, anche se privi del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti a Collegno o Grugliasco, ma che dimostrino di esservi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti: a) minori non accompagnati, nelle more del procedimento giudiziario e fatto salvo l’affidamento temporaneo contestualmente disposto dal Servizio Sociale ai sensi della L. 149/2001; b) persone alle quali, per le gravi condizioni materiali in cui versano, sia necessario garantire d’urgenza ed UNA TANTUM beni primari quali la somministrazione di vestiario, pasti caldi, ricovero notturno in centri di temporanea accoglienza nel periodo di freddo ovvero consentire la possibilità di richiedere assistenza consolare per il rilascio di documenti validi per il rimpatrio. Tutti i soggetti sopracitati ai punti 3 e 4 sono tenuti a rilasciare preventivamente una dichiarazione di non usufruire già di assistenza economica erogata da altri Enti pubblici del territorio nazionale. 5. I cittadini rientranti nelle condizioni di cui al punto 3, lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto, qualora possiedano i requisiti specifici; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 3 lettere c), d), e), f), e rientranti nelle condizioni di cui al punto 4, lettera a) possono beneficiare esclusivamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e pagamento di temporanee sistemazioni abitative, qualora possiedano i requisiti specifici (fatti salvi per i minori gli altri eventuali interventi di tutela non rientranti nel presente atto). I cittadini rientranti nelle condizioni descritte al punto 4 lettera b), possono beneficiare esclusivamente di interventi di mero soccorso temporaneo attraverso l’erogazione di beni o servizi primari in natura. 6. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1/87, del 9 gennaio 1987, “Interventi regionali in materia di sicurezza del lavoro;movimenti migratori”, nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge. V. essere in regola con 7. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l’erogazione dei contributi si considerano di norma le norme che disciplinano il diritto condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate - al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data momento di presentazione della presente domanda di bonus assunzionalee per tutto il periodo della durata dell’intervento - del nucleo familiare composto da: a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica; VIIIb) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditorialeIl coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica; non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi; IXc) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica; d) persone non conviventi con il richiedente, non tenute all’obbligo di assistenza, ai sensi dell’art. 433 del C.C., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente; Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente. 8. I contributi economici descritti nel presente atto non violare possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l’eccezione dei casi in cui sia necessario mantenere l’abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo. Non sono considerate tra tali strutture(qualora il diritto progetto di precedenzainserimento sia promosso dal CISAP) le convivenze guidate, stabilito dalla legge i gruppi appartamento, i centri di temporanea accoglienza o dal contratto collettivostrutture alberghiere o similari, che consentono un percorso di autonomia richiedendo alla riassunzione persona di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per far fronte direttamente alle spese di mantenimento. In questi casi, se ne ricorrono i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di leggerequisiti, il datore contributo di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione Reddito di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione mantenimento e/o riduzione Temporaneo personalizzato dovrà essere ridotto del 60% in considerazione dell’assenza di orario sia stata resa spese relative al mantenimento dell’abitazione. 9. Sono fatte salve le competenze che la normativa affida ad altri Enti. A tale fine, si attiveranno le procedure per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474attribuire a tali soggetti gli oneri delle prestazioni erogate dal Consorzio.

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Samples: Regolamento Delle Misure Di Contrasto Alla Povertà E Dei Contributi Economici Assistenziali

Beneficiari. A1 - Possono beneficiare dell’assistenza economica i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni che fanno parte del CSSAC. I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull’immigrazione. Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente. 2 - Possono beneficiare degli interventi i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nei comuni aderenti al CSSAC, ma ivi domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti: a) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del presente Avviso le imprese private figlio cui devono provvedere; b) inseriti in programmi di protezione sociale; c) conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nei comuni del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite CSSAC; d) accolti in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali Italia per motivi umanitari; e) richiedenti asilo. 3 - I cittadini rientranti nelle condizioni di cui al Paragrafo 8alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) ed e), possono beneficiare solamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e dei Contributi temporanei per i nuclei con minori. 4 - Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei comuni del CSSAC, anche se non residenti, e che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria. 5 - Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini di origine piemontese che rientrano definitivamente in Piemonte, secondo il disposto dell'art. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono10 della L. R. n. 1/87, a decorrere dalla data del 15 marzo 20219 gennaio 1987, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa «Interventi regionali in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con movimenti migratori», nonché secondo i programmi attuativi annuali di tale legge. 6 - I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l’erogazione dei contributi si considerano di norma le norme che disciplinano il diritto condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data momento di presentazione della presente domanda di bonus assunzionalee per tutto il periodo della durata dell’intervento - del nucleo familiare composto da: a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica; VIIIb) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditorialeIl coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi; IXc) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica. non violare Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine richiedente. 7 - I contributi economici descritti all’articolo 1- tranne che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso delle integrazioni rette di minori - non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l’eccezione dei casi in cuicui sia necessario mantenere l’abitazione presso la quale la persona viveva sola, prima dell’utilizzo per un massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo. 8 - Non sono considerate tra tali strutture le convivenze guidate, i gruppi appartamento od assimilabili in quanto strutture socio – assistenziali che consentono un lavoratore mediante contratto percorso di somministrazioneautonomia richiedendo alla persona di far fronte direttamente alle spese di mantenimento. In questi casi, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto se ne ricorrono i requisiti, il contributo di Reddito di mantenimento/Temporaneo Personalizzato dovrà essere ridotto del 50% in considerazione della spesa che il Consorzio già sostiene per la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termineretta della struttura. 9 - Sono fatte salve le competenze che la normativa affida ad altri Enti. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenzaA tale fine, si rinvia attiveranno le procedure per attribuire a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e tali soggetti gli oneri delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)prestazioni erogate dal Consorzio. B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Regolamento Delle Misure Di Contrasto Alla Povertà

Beneficiari. AI principali beneficiari sono 20 tra medici e personale sanitario (di cui il 50% donne) Sono beneficiarie riceveranno formazione sull’identificazione precoce della disabilità uditiva e opportunità di trattamento con visita-studio in Italia; i. il 100% dei Bonus Assunzionali neonati degli Ospedali di Durazzo, Fier, Elbasan e Korca – nati nel ciclo di vita del presente Avviso le imprese private del settore turistico progetto - i cui genitori abbiano dato il consenso informato, saranno sottoposti al programma di screening audiologico neonatale e avranno un referto (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma i nati presso gli Ospedali Regionali coinvolti dal progetto nell’arco temporale di ditta individuale20 mesi sono 12.000); ii. Il 100% dei neonati degli Ospedali di Durazzo, microFier, piccolaElbasan e Korca che hanno risposto negativamente al test di screening verranno derivati clinicamente presso il Q.S.U.T “Xxxx Xxxxxx” di Tirana e sottoposti a diagnosi audiologica specialistica; iii. il 80% dei neonati sottoposti a diagnosi audiologica specialistica che ha avuto diagnosticata una disabilità uditiva all’interno dei limiti utili per l’applicazione delle protesi inizia sia il percorso di controlli periodici e posizionamento protesi, media sia il programma di logopedia; iv. il 100% degli studenti/esse dell’Istituto per Xxxxxxx non Udenti di Tirana riceverà una diagnosi affidabile e grande impresa controlli periodici attraverso un protocollo di intesa tra l’Istituto per Allievi non Udenti e il Q.S.U.T. “Xxxx Xxxxxx” di Tirana; v. il 100% degli studenti dell’Istituto per Allievi non Udenti di Tirana che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in sarà protesizzato e seguirà il programma di logopedia migliora la propria autonomia e qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata vita; vi. 20 tra medici, dirigenti e professori universitari partecipano al Comitato Scientifico del Progetto e che redigono il position paper da presentare al Ministero; vii. 240 studenti/esse con disabilità uditive si avvalgono di personale docente formato, curriculum didattici adattati ai loro bisogni e metodologie didattiche innovative compresi gli strumenti ICT (100 provenienti dall’Istituto e 140 integrati nelle classi delle scuole non speciali); viii. Un gruppo di docenti ed esperti in Liguria Educazione per Xxxxxxx con le tipologie contrattuali bisogni speciali, identificati dal Ministero dell’Istruzione, Sport e Gioventù, parteciperà al gruppo di lavoro responsabile per la creazione ed adattamento dei Curriculum didattici e professionali specifici per studenti con disabilità uditive; ix. il 100% degli studenti/esse dell’Istituto per Allievi non Udenti parteciperanno a momenti di integrazione scolastica nelle scuole non speciali e a laboratori di inclusione sociale tra bambini udenti e non udenti. x. il 100% degli studenti/esse con disabilità uditive che frequentano gli ultimi due anni dell’Istituto per Xxxxxxx non udenti di Tirana (di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi il 50% donne) riceveranno formazione e accompagnamento nello sviluppo di auto imprenditorialità (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361circa 100 studenti/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligureesse); IIxi. essere 6 gruppi di ragazzi con disabilità uditive che hanno ricevuto formazione in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale sviluppo di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione auto- imprenditorialità riceveranno un grant per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la iniziare una propria attività di impresa alla data autoimpiego. I beneficiari indiretti sono: i. il 100% delle famiglie dei neonati e degli studenti/esse coinvolti nel programma di presentazione della presente domanda valutazione audiologica sarà informato sulle modalità di bonus assunzionaletrattamento e possibilità di miglioramento delle condizioni di vita dei propri figli; VIIIii. essere in regola con le normative vigenti applicabili Le famiglie degli studenti dell’Istituto Allievi non udienti; 1.500 persone della società civile beneficiano della campagna informativa e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)sensibilizzazione. B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Call for Proposals

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite Il servizio è rivolto a cittadini/e anziani non autosufficienti , nonché ai soggetti affetti da patologie croniche stabilizzate, non autosufficienti, ai I pazienti affetti da patologie acute o riacutizzate, temporaneamente invalidanti e ai pazienti inguaribili in fase terminale che non rispondono a trattamenti specifici e a pazienti critici e speciali,I soggetti affetti da demenza Alzheimer negli stadi III,IV,V e VI della GDS. . Tali soggetti necessitano di assistenza continuativa, caratterizzata dalla presa in carico globale , attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie rese in forma integrata A seconda della prevalenza sociale o sanitaria degli interventi, si articola in bassa, media, alta intensità assistenziale e bassa, media, alta intensità sanitaria; dalla combinazione delle due tipologie di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, intervento si ricava il profilo di cura dell’utente come esplicitato nel sottostante prospetto. Al servizio ADI PAC si accede a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data seguito di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge un’istanza dell’interessato o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da suo familiare. Per i residenti del Comune di Palermo le istanze dovranno essere presentate presso le 5 sedi PUA dell’ASP 6 dedicate alle cure Domiciliari e precisamente (Guadagna-E. Albanese, Casa del Sole – Biondo e Palermo Centro. Per i cittadini residenti nei Comuni del Distretto, in attesa dell’istituzione dei PUA Territoriali , le istanze dovranno essere presentate presso gli uffici sociali del comune di residenza Il PUA , la cui attività lavorativa è articolata su 5 giorni di apertura al pubblico, prevede un rapporto a tempo indeterminato o cessato da front Office e un rapporto a termine che abbia manifestato Back Office. Il front office del PUA con competenze di orientamento, informazione e gestione della domanda semplice, accoglie le istanze già definite, corredata della necessaria documentazione e le trasmette per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - l’avvio dell’iter previsto. Il back Office dopo aver esaminato le istanze , effettuerà una distinzione tra ADI SANITARIA ASP e ADI INTEGRATA PAC. Successivamente le Unità Operative Socio –sanitarie dell’ASP, unitamente ai Servizi Sociali comunali provvederanno ad una valutazione complessiva , compilando la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenzascheda SVAMA ed elaborando il PAI A valutazione effettuata, si rinvia a quanto stabilitoconcorda con il richiedente e i suoi familiari il Piano Assistenziale Individuale (PAI), da ultimocomprensivo delle prestazioni socio-assistenziali e di quelle sanitarie, in cui vengono definiti gli obiettivi dell’intervento, la durata, e la frequenza. L’Unità Valutativa trasmette entro il giorno lavorativo successivo alla valutazione, la proposta di inserimento e copia del PAI alla U.O. Gestione Fondi PAC che provvede all’inserimento secondo il profilo socio-assistenziale definito nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche socialiproposta di intervento, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.seguente criterio inserimento:

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Samples: Accreditation Agreement

Beneficiari. A) 1. Sono beneficiarie beneficiari i soggetti destinatari dei Bonus Assunzionali contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2019. 2. Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla ge- stione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati – di- retti e indiretti - utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, lad- dove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e, i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del presente Avviso 2016, i fratelli o le imprese private sorelle del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individualetitolare, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali se questi ne è tutore o curatore. 3. Possono beneficiare degli interventi - di cui al Paragrafo 8comma 1- i minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici. 4. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio so- ciale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumonoaffidamento giu- diziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, a decorrere dalla data infine, affidamento preadottivo disposto dal Giu- dice. 5. Il decesso del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa titolare successivo alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. do- manda non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - comporta la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione decadenza della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)prestazione. B6. I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili. 7. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute e classifi- cate in base alla seguente tabella: CATEGORIE DISABILITÀ MEDIA DISABILITÀ GRAVE DISABILITA’ GRAVISSIMA INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88) Con il presente Avviso èInabili totali (100%) (L. 118/71, altresìartt. 2 e 12) Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all’indennità di accompagna- mento (L. 508/88, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese art. 1, comma 2, lettera b) INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (anche L. 118/71, art. 2 - diritto all’indennità di frequenza) Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le cooperative funzioni pro- prie della loro età e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, cui ricorrano le imprese condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagna- mento (L. 508/88, art. 1) INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svol- xxxx i compiti e le funzioni propri della loro età - Inva- lidità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svol- xxxx i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabi- lità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) Cittadini ultrasessantaset- tenni con diritto all’inden- nità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera Bb) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi CIECHI CIVILI Art 4, L.138/2001 Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) SORDI CIVILI Invalidi Civili con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. cofosi esclusi dalla fornitura pro- tesica (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”DM 27/8/1999, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le impresen. 332) Sordi pre-linguali, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera BLegge n 381/1970 INPS Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) Inabili con diritto all’asse- gno per l’assistenza perso- nale e continuativa (L. 222/84, art. 5) INAIL − Invalidi sul lavoro 50-79% (DPR 1124/65, art. 66); − Invalidi sul lavoro 35-59% (D.Lgs. 38/2000, i riferimentiart.13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, ivi compresi destinatariart 1, beneficiaricomma 782) − Invalidi sul lavoro 80- 100% (DPR 1124/65, codici ATECOart. 66); − Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, importi dei Bonus Assunzionaliart. 13 – DM 12/7/2000 - L. 296/2006, maggiorazione art 1, comma 782) − Invalidi sul lavoro con di- ritto all’assegno per l’assi- stenza personale e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato conti- nuativa (DPR 1124/65 – art. 66); − Invalidi sul lavoro con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014menomazioni dell’inte- grità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4 INPS GESTIONE PUBBLICA Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda cate- goria Tab. A DPR 834/81 (71-202080%) Invalidi con minorazioni glo- balmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%) Invalidi con diritto all’asse- gno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81) HANDICAP Art 3, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisicomma 3, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.L.104/92

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Samples: Bando Pubblico Progetto

Beneficiari. AI beneficiari sono i soggetti indicati dal Contraente che beneficiano della liquidazione del capitale assicurato al verificarsi del decesso dell’Assicurato e sono designati (uno o più) Sono beneficiarie al momento della sottoscrizione. La designazione favorita dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite beneficiari è quella in forma nominativa (nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale/X.XXX, recapiti anche di ditta individualeposta elettronica). A fronte di specifiche esigenze di riservatezza, microil Contraente può indicare nell'ambito del modulo di proposta i dati di un referente terzo, piccola, media e grande impresa che assumonodiverso dal Beneficiario, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021cui Credemvita può fare riferimento, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cuicui sia venuta a conoscenza del decesso dell'Assicurato al fine di ottenere supporto nell'identificazione dei beneficiari. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, prima dell’utilizzo non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto percentuali diverse da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione Contraente. X. Xxxxx restando la preferenza per la quale si richiede il bonus non deve essere utile designazione in forma nominativa, nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non averedel presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dellʼAssicurato la qualifica di chiamati allʼeredità di questʼultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligurea Beneficiari identificati negli eredi legittimi, nei sei mesi precedenti laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la presentazione disciplina successoria e lʼammontare della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)percentuali diverse da parte del Contraente. B) Con il B. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nellʼipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Avviso èContratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, altresìsi intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’ Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, consentito presentare domanda restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. Anche in relazione a Beneficiari identificati negli eredi testamentari, laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e lʼammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo lʼespressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. C. Ferma restando la preferenza per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) la designazione in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019forma nominativa, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’ Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, a causa tal fine che il testamento faccia menzione della chiusura anticipata del sopra detto Avviso polizza, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza degli stessi. Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19numero superiore a 1, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare troverà applicazione la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.pdisciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c.A. (, verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzatepercentuali diverse da parte del Contraente . Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, Solo in caso di ricorso alla cassa integrazione mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la qualifica di chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi e anche in derogatal caso, o ad altre forme laddove i beneficiari siano di integrazione salariale con causale “Covid-19”numero superiore a 1, le imprese non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dellʼart. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. D. Ferma restando la preferenza per la designazione in forma nominativa, nell’ipotesi in cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (la designazione a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario Beneficiari sia stata resa effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), il Beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per almeno 4 mesi provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale. Anche in relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Beneficiario), laddove i beneficiari siano di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di percentuali diverse da parte del Contraente. X. Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) i meri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità. F. Essendo la designazione del Beneficiario atto personale, il Curatore, il Tutore, l’Amministratore di Sostegno non continuativipossono indicare beneficiari diversi dagli eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi e, ove vengano indicati i beneficiari in spregio a tale disposizione, l’indicazione del Beneficiario si riterrà come non apposta con conseguente applicazione del punto E). Si precisa che In caso in cui al verificarsi dell’evento morte dell’Assicurato il Beneficiario designato risulti pre morto, il criterio di liquidazione riguardante tale soggetto sarà quello ereditario, considerandosi la liquidazione come una somma dell’asse ereditario e come tale eventualmente da ripartire secondo i criteri della successione per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474questi applicabile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte

Beneficiari. AI potenziali beneficiari sono sia locatori che conduttori di alloggi siti in Torino. Nel caso specifico dei conduttori, per l’accesso all’iniziativa, occorrono tuttavia i seguenti requisiti: ➢ essere cittadini di nazionalità italiana o di un paese dell’Unione Europea e in caso di cittadini non appartenenti all’U.E. occorre il possesso di un regolare titolo di soggiorno; ➢ presentare un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Sono beneficiarie dell’anno in corso non superiore ad euro 26.000,00; ➢ essere titolare di un contratto di locazione residenziale regolarmente registrato in Torino ed essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, salvo i casi previsti dal decreto 23 giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Bonus Assunzionali Trasporti che richiede invece l’obbligo di autocertificare di aver subìto, in ragione dell’emergenza Covid-19, un calo di reddito Irpef superiore al 30% nel trimestre marzo-maggio 2020 rispetto al reddito relativo al medesimo trimestre del presente Avviso le imprese private 2019, non riuscendo in conseguenza di ciò a far fronte al pagamento del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma canone di ditta individualelocazione e/o degli oneri accessori, microfermo restando che tale calo dovrà essere documentabile. I contributi concessi ai sensi di tale decreto non sono tuttavia cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8decreto-legge 28.1.2019 n. 4, convertito, c on modificazioni, dalla legge 28.3.2019 n. 26; ➢ risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; ➢ occorre trovarsi in una documentabile situazione di morosità incolpevole, accertata dal Comune, in base ai criteri specificati dal decreto interministeriale del 14.5.2014 di seguito richiamati: - per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative La perdita o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data la consistente riduzione della capacità reddituale possono essere dovute ad una delle seguenti cause: perdita del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti lavoro per licenziamento; accordi aziendali o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria sindacali con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale consistente riduzione dell’orario di lavoro; III; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro A specificazione dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si criteri previsti dal decreto interministeriale, si precisa che l’assunzione la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere ai pagamenti, fermo restando quanto prima specificato, può, in linea di principio, essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per la quale si richiede famiglia il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione possesso di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione reddito attuale netto residuo inferiore alla soglia di povertà assoluta indicata dall’Istat, definito in sede di istruttoria; ➢ CRITERIO PREFERENZIALE Presenza all’interno del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo nucleo famigliare di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione componente ultrasessantacinquenne ovvero minore ovvero con invalidità accertata maggiore o uguale al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato 74% o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile carico ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)Servizi Sociali. B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Protocollo D’intesa

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali 1. Le provvidenze di cui al Paragrafo 8presente titolo possono essere concesse a soggetti che agiscano senza fini di lucro, operanti nei settori di cui all'art. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) 4, aventi sede legale od operativa nel territorio comunale ed iscritti al Registro delle associazioni del comune di Rezzato, per attività che assumonosi svolgano sul territorio comunale. 2. Le provvidenze stesse possono, in via eccezionale, essere concesse anche a soggetti pubblici e privati, sempre senza fini di lucro, operanti nei settori di cui all'art. 4, che non hanno sede legale od operativa sul territorio comunale e che non siano iscritti al Registro delle associazioni, per attività che comunque si svolgano sul territorio comunale. 3. I beneficiari, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021pena di decadenza dalle provvidenze eventualmente concesse, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con dovranno dettagliatamente documentare le tipologie contrattuali attività svolte e la loro effettiva ricaduta positiva sulla comunità rezzatese. 4. In casi eccezionali e debitamente motivati, le provvidenze di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi presente titolo possono essere concesse anche per attività realizzate fuori dal territorio comunale, ma in grado di montagna 55.20.40 Colonie marine avere una ricaduta significativa e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione documentata per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione popolazione locale e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi)rafforzare la proiezione culturale del Comune. 5. Si precisa che per le impreseSono esclusi da ogni concessione di provvidenze economiche: a) i partiti o gruppi politici, le cooperative organizzazioni sindacali e le loro consorzi emanazioni o comunque soggetti, comunque denominati, che presentino connotazioni politiche o partitiche in ragione del loro concreto operare; b) i soggetti che hanno in essere convenzioni con il Comune di cui alla lettera B), Rezzato per i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi medesimi ambiti di progetto; c) i soggetti che abbiano pendenze di carattere economico - amministrativo nei confronti del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale Comune di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474Rezzato.

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Samples: Regolamento Comunale

Beneficiari. APossono presentare domanda di cofinanziamento per un progetto di promozione e animazione i seguenti soggetti: 1. Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma associata ATS, ATI, Rete Contratto, Reti di ditta individualeimprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), microConsorzi, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori Società consortili; 2. altri soggetti operanti in qualità attività di dipendenti presso un’unità operativa ubicata natura imprenditoriale in Liguria con le tipologie contrattuali forma associata; 3. due o più soggetti di cui al Paragrafo 8punto 1 e 2 in maniera congiunta. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative I beneficiari come sopra elencati devono essere costituiti principalmente tra imprese del settore commercio iscritte al registro delle imprese o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumononel registro Rea della CCIAA territoriale competete e localizzate alternativamente in: - un centro commerciale naturale sito all’interno di Comuni con meno di 15.000 abitanti 2 delimitato dal Comune competente con proprio atto come stabilito al Capo XIII della legge regionale 28/2005; - due o più centri commerciali naturali siti all’interno di due o più comuni con meno di 15.000 abitanti 2 , a decorrere dalla data del 15 marzo 2021delimitato dal Comune competente con proprio atto come stabilito al Capo XIII della legge regionale 28/2005 purché appartenenti allo stesso ambito turistico o ad ambiti turistici contigui, lavoratori in qualità anche se non ancora costituiti, ai sensi della L.R. 86/2016 e della L.R. 24/2018; - due o più centri commerciali naturali siti all’interno di dipendenti due o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali più comuni di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi massimo uno con più di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni15.000 abitanti 2 purché appartenenti allo stesso ambito turistico o ad ambiti turistici contigui, case ed appartamenti per vacanzeanche se non ancora costituiti, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi della L.R. 86/2016 e della L.R. 24/2018. In questo caso beneficeranno del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. finanziamento solo i soggetti che si trovano collocati in comuni con meno di 15.000 abitanti2; Al momento della presentazione della domanda i beneficiari devono essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto formalmente costituiti come rilevabile da atto costitutivo e/o statuto e iscritti al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese o nel registro Rea della CCIAA territorialmente competente territoriale competete, oppure non ancora costituiti ma con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla l’impegno a costituirsi entro 90 giorni dalla data di presentazione ricezione della presente domanda comunicazione del finanziamento e comunque entro la data di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione avvio del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)progetto. B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Bando Pubblico Per Cofinanziamenti Regionali

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. Posso essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto assunti con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 inserimento le seguenti categorie: - soggetti di età compresa tra i diciotto e ha poi usufruito i ventinove anni; - disoccupati di XX.XXlunga durata da ventinove fino a trentadue anni. I disoccupati di lunga durata sono da intendersi, ai sensi di quanto stabilito all'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. Fra tali soggetti rientrano anche quelli che risultano disoccupati a seguito di dimissioni; - lavoratori con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario più di cinquanta di età che la prestazione siano privi di un posto di lavoro; - lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa e che non abbiano lavorato per almeno 4 mesi due anni; - donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto ministeriale, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; - persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente (anche Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non continuativivalido.; Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.; Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.), da un grave handicap fisico, mentale o psichico (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.), il cui grado di invalidità sia superiore al 45% (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.). Si precisa che Con riferimento alle donne, l'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. ha individuato per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le regioni e province autonome d'Italia, le aree territoriali nelle quali si possono assumere con contratto d'inserimento le lavoratrici (per le impresearee nelle quali spettano le agevolazioni, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera Bv. infra par. 6), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra Per il 01/12/2019 2007 e il 23/04/2020 2008, la stessa previsione è stata confermata dall'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.valido. e del Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazio ni della Compagnia. Il Contraente pu revocare o modificare la designaz ione precedentemente effettuata. La designazione del presente Avviso Beneficiario e le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative sue eventuali revoche o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, modifiche devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato comunicate per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione alla Compagnia o disposte p er testamento. Il Contraente non pu esercitare tale facolt di re voca o modifica: • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano d ichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del rapporto (3 mesi beneficio; • dopo che, verificatosi l evento previsto, il Benefi ciario abbia comunicato per i rapporti stagionali) - iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio. Non pu altres essere modificata la propria volontà di essere riassuntodesignazione d a parte degli eredi dopo la morte del Contraente . Tale condizione vale anche Inoltre, nel caso in cuicui il Contraente abbia optato per la rendita vitalizia reversibile, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazioneverificatosi il decesso dell Assicurato, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto beneficiaria della prestazione div enta la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per Testa Reversionaria. La designazione e l eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa comunicate per iscritto da parte del lavoratore entro alla Societ o disposte per testamento, pr ecisando i termini di legge, nuovi Beneficiari ed il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda contratto per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare quale viene effettuata la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzatedesignazione o la revo ca/modifica. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in In caso di ricorso disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del co ntratto potr essere altres effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate. In caso di designazione o variazione dei Beneficiar i comunicata per iscritto, la stessa dovr essere debitamente firmata dal Contraente e resa no ta alla cassa integrazione Societ per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata in derogadirizzata alla Sede Legale della Societ , o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”Xxx Xxxxx Xxxxxx, le imprese di cui alla lettera B45 - 37126 Verona (VR) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474- Italia.

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Samples: Insurance Agreement

Beneficiari. APossono presentare domanda: a) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)2, le imprese private del settore turistico sociali ed i liberi professionisti (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 240/2017), in forma singola o aggregata quale ATS, ATI, Rete di ditta individualeimprese senza personalità giuridica (rete contratto), micro, piccola, media reti di imprese con personalità giuridica (Rete soggetto) e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligureConsorzi; II. essere b) esercenti un’attività economica rientrante in regola con l'applicazione uno dei codici ATECO ISTAT 2007 individuati nella deliberazione della G.R. 643 del contratto collettivo nazionale 28/07/2014 e distinti nelle sezioni di lavororaggruppamento del Manifatturiero (che comprende industria, artigianato, cooperazione ed altri settori) e del Turismo e commercio ed attività terziarie; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzic) in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico approvato dal paragrafo 2.2. d) con deliberazione sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio del Comune di Livorno; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio del Comune di Livorno al momento della Giunta Regionale 04 luglio 2019domanda, n. 574 che abbiano provveduto detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ a saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato nel territorio del Comune di Livorno e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento; Ciascuna impresa/libero professionista può partecipare solo ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 una ATI, Rete-Contratto richiedente l’agevolazione, pena l’inammissibilità delle domande nelle quali è presente la medesima impresa. 1 Art. 12 L. 241/1990 “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e il 23/04/2020 l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19delle amministrazioni procedenti, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e siano state, pertanto, penalizzatedelle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474al medesimo comma 1”.

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Samples: Accordo Di Programma

Beneficiari. A1 - Possono beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente regolamento: a) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del presente Avviso le imprese private Consorzio, che versino in stato di bisogno e che, pertanto, siano in difficoltà a provvedere autonomamente a se stessi od al proprio nucleo familiare. I cittadini stranieri non appartenenti ad un paese dell’Unione Europea devono avere una regolare carta di soggiorno od un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura od avere depositato istanza per il rinnovo dello stesso; b) i minori stranieri non comunitari privi del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma permesso di ditta individualesoggiorno, microdomiciliati nei Comuni del Consorzio, piccolaanche non residenti, media e grande impresa che assumono, siano soggetti a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella Aprovvedimenti emanati dall’Autorità Giudiziaria; c) i cittadini stranieri - anche non residenti - che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati non possano essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi del DPR 28 dicembre 2000della normativa vigente: minori, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere donne in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale stato di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge gravidanza o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o successivi alla nascita del figlio a procedure cui devono provvedere, persone inserite nei programmi di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme protezione sociale, accolte in Italia per motivi umanitari, richiedenti asilo; d) i cittadini italiani residenti in altro Comune - temporaneamente domiciliati in un Comune del Consorzio - che necessitino di integrazione salariale con causale “Covid-19”prestazioni economiche non differibili esclusivamente per ragioni di urgenza. Gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza; e) i cittadini italiani, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente cosiddetti senza fissa dimora, che non evitabili (c.drisultino iscritti presso alcuna anagrafe comunale, purché lo stato di bisogno sia insorto quando dimoravano in uno dei Comuni del Consorzio; f) i cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel territorio piemontese: per tali cittadini si fa riferimento alla l.r. EONE)1/87. B) Con il 2 - Sono, invece, esclusi dal beneficio delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente Avviso èregolamento: o i cittadini stranieri con permessi di soggiorno concessi per motivi di affari, altresìturismo, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e loro consorzi) cure mediche in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione quanto tali permessi sono concessi sulla base della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza garanzia di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.predditi percepiti autonomamente.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Regolamento Delle Misure Di Contrasto Alla Povertà E Dei Contributi Economici Assistenziali

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella nelle sottostanti tabella A e B) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 20211 febbraio 2022, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella AA e B) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 20211 febbraio 2022, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie CODICE ATECO DESCRIZIONE CODICE ATECO 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 2000 n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99L.68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. riassunto Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)collettivo. B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Accordo Per L’attuazione Degli Interventi a Sostegno Delle Imprese E Dei Lavoratori Del Settore Del Turismo

Beneficiari. AHanno diritto all'indennità di mobilità: - i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito della procedura di cui in precedenza, oppure a seguito di licenziamento collettivo intimato ai sensi dell'art. 24, L. n. 223/1991 da parte di aziende diverse da quelle edili, rientranti nel campo d'applicazione della Cassa integrazioni guadagni straordinaria, se in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro - compresi i periodi di sospensione del rapporto per ferie, festività, infortuni e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 1995, i periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio - espletato in esecuzione di un rapporto a carattere continuativo e comunque non a termine (art. 16, comma 1, L. n. 223/1991 (*); v. anche INPS circ. n. 148/1998). I lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità, ed iscritti a seguito di propria specifica domanda nelle apposite liste, possono beneficiare del relativo trattamento economico qualora ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive prescritte dalla L. n. 223/1991 e dopo che sia stata accertata la sussistenza del requisito numerico di cui all'art. 24 della stessa legge (imprese con oltre 15 dipendenti) Sono beneficiarie e che si tratti di licenziamento per totale cessazione dell'attività aziendale. Il suddetto criterio è applicabile a tutte le domande presentate dopo il 10 maggio 2000 (v. INPS circ. n. 186/2000; mess. n. 476/2000). I soci lavoratori di cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali ex art. 21, L. n. 84/1994, in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi degli artt. 4 e 24, L. n. 223/1991, risultando le predette cooperative escluse dalla disciplina della CIGS, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, L. n. 223/1991, nonostante l'eventuale versamento del contributo all'INPS da parte della cooperativa (ML interpello n. 18/2013). Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministero del lavoro il decreto di cui all'art. 7, L. n. 464/1972 (con il quale viene accertato il carattere sostitutivo dell'attività dell'impresa rispetto a quella esercitata da altre imprese ai fini dell'avviamento con preferenza alla prima azienda dei Bonus Assunzionali lavoratori licenziati da queste ultime), i requisiti di cui agli artt. 16, comma 1, 7, comma 4, L. n. 223/1991 (*), rilevanti ai fini del presente Avviso le riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità e della determinazione della relativa durata, si considerano maturati anche con riferimento all'attività espletata presso l'impresa di provenienza (art. 8, comma 4 bis, D.L. n. 148/1993); - i lavoratori già dipendenti da imprese private sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 223/1991 (*) (cfr. INPS circ. n. 3/1992); - i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del settore turistico 1991 (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite 11 agosto 1991), fruivano del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. n. 1115/1968 o di sue proroghe (art. 22, comma 7, L. n. 223/1991; cfr. anche INPS circ. n. 246/1991); - i lavoratori licenziati da imprese esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in forma regime di ditta individualeconcessione, microche siano state dichiarate fallite o poste in liquidazione successivamente alla data del 1º gennaio 1993; - i lavoratori licenziati successivamente al 1º agosto 1993 da imprese di trasporto pubblico (i cui dipendenti siano iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) assoggettate a fallimento, piccolaconcordato preventivo, media e grande impresa che assumonoamministrazione controllata o procedura di liquidazione (art. 3, comma 4-ter, L. n. 223/1991) (*). - i lavoratori a domicilio (v. la nota Lavoratori a domicilio). Estensione ad altri settori L'art. 12, comma 3-bis, L. n. 223/1991 (introdotto dall'art. 3, comma 1, L. n. 92/2012), a decorrere dalla data del 15 marzo 2021dal 1º gennaio 2013, lavoratori estende l'applicazione della CIGS ai settori, di seguito indicati, per i quali prima era concessa solo in qualità di base a proroghe annuali. Si tratta in particolare di: - imprese esercenti attività commerciali, con più 50 dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, fino a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle 200; - agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di convegni e fiere 93.29.20 Gestione 50 dipendenti; - imprese di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione vigilanza con più di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 200315 dipendenti. Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con Con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello circolare n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge2/2013 l'INPS sottolinea come, il datore combinato disposto del predetto art. 3, comma 1, L. n. 92/2012, e degli artt. 4 e 7 della L. n. 223/1991, estendendo la CIGS alle aziende dei settori commercio, turismo e vigilanza, autorizza automaticamente l'estensione della mobilità ai medesimi settori. Infatti, l'art. 4, comma 1, L. n 223/1991, prevede che l'impresa che sia stata ammessa alla CIGS può avviare le procedure di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a mobilità (ora procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme collettivo), qualora nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale con causale “Covid-19”ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi; l'art. 7, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili L. n. 223/1991, prevede che i lavoratori collocati in mobilità (c.d. EONEora licenziati). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione previsti, hanno diritto all'indennità di mobilità. Inoltre, il citato art. 3, comma 1 della Giunta Regionale 04 luglio 2019legge di Riforma, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e cheestende l'applicazione della CIGS anche a: - imprese di trasporto aereo, a causa della chiusura anticipata prescindere dal numero di dipendenti; - imprese del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specificosistema aereoportuale, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso prescindere dal numero di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesidipendenti. Anche a tali settori viene estesa la mobilità (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XXINPS circ. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativin. 2/2013). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Licensing Agreements

Beneficiari. A) 1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. 2. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.): • dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso comunque salve le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali previsioni di cui al Paragrafo 8all’ art. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali 1922 c.c.. 3. La designazione del Beneficiario e le cooperative sue eventuali revoche o loro consorzi modifiche devono essere comunicate a Credemvita per iscritto a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumonoes. banca, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021agente assicurativo, lavoratori ecc.), sottoscritti in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003originale dal Contraente. Le impresestesse possono essere altresì disposte per testamento. 4. Nel caso in cui i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributinon troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000dell’art. 1920, n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere comma 3, c.c., verrà suddiviso in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di lavoro; III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale; IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto percentuali diverse da parte del lavoratore entro i termini Contraente. 5. Nell’ipotesi di leggedesignazione a Beneficiari degli eredi (sia legittimi sia testamentari), il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto;del presente contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano, al momento della morte dell’assicurato la qualità di chiamati all'eredità di costui, risultando irrilevanti, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi. X. non avere6. Ove per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del beneficiario per il caso di morte, si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (in parti uguali), ovvero, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale liguremancanza, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)gli eredi legittimi. B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera B) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.

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Samples: Insurance Contract

Beneficiari. A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate indentificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante Tabella A tabella A) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021dal 01/01/2018, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8dipendenti. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A) che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021dal 01/01/2018, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8dipendenti. 55.00 Alloggio 55.10.00 Alberghi 55.20.10 Villaggi turistici 55.20.20 Ostelli della gioventù 55.20.30 Rifugi di montagna 55.20.40 Colonie marine e montane 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 55.90.10 Gestione di vagoni letto 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 56.10.11 Ristorazione con somministrazione 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 56.21.00 Catering per eventi e banqueting 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio 79.12.00 Attività dei tour operator 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ammessa, ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea europea del 6 maggio 2003. Le imprese/datori di lavoro, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti requisiti, che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 2000 n.445: I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro; IIIII. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi; IVIII. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; V. IV. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla legge 68/99L.68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta leggelegge 68/1999; VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo; VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della presente domanda di bonus assunzionale; VIII. V. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale VI. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure; IXVII. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) avere - la propria volontà di essere riassunto. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto; X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda - fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure interventi di licenziamento collettivo con esclusione degli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale, introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). B) Con il presente Avviso è, altresì, consentito presentare domanda per il riconoscimento dei Bonus Assunzionali alle imprese (anche le cooperative e loro consorzi) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04 luglio 2019, n. 574 che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del sopra detto Avviso da parte dell’Amministrazione regionale determinata dall’esigenza di avviare con tempestività un nuovo strumento di incentivazione per fronteggiare l’emergenza Covid-19, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda alla Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.) e siano state, pertanto, penalizzate. Nello specifico, a causa della sopraggiunta emergenza Covid-19, in caso di ricorso alla cassa integrazione in deroga, o ad altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19”, le imprese di cui alla lettera Bal comma 1) del presente Paragrafo devono aver stipulato un contratto di lavoro di durata pari ad almeno otto mesi con prestazione di lavoro effettiva di almeno quattro mesi. (a titolo esemplificativo: se l’impresa ha assunto con contratto di 8 mesi in data 27 dicembre 2019 e ha poi usufruito di XX.XX. con causale “Covid-19”, per beneficiare del Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi (anche non continuativi). Si precisa che per le imprese, le cooperative e loro consorzi di cui alla lettera B), i riferimenti, ivi compresi destinatari, beneficiari, codici ATECO, importi dei Bonus Assunzionali, maggiorazione e premialità sono contenuti all’interno dell’Avviso Pubblico approvato con la già citata d.G.R. 574/2019 pubblicato sul portale xxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, sul sito internet regionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Bandi Avvisi, nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx. Pertanto, per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 non si applicano le disposizioni contenute nell’Avviso approvato con d.G.R. 04 giugno 2021, n. 474.lettera

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Samples: Bonus Occupazionali Nel Settore Turistico