Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Beneficiari. 1) Personale L’aderente/assicurato designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata: - dopo che fruirà l’aderente/assicurato e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte dell’aderente/assicurato; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio. Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i beneficiari. La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza. Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l’individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal 1° gennaio 2011 testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui l’aderente/assicurato abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 10) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011essi in parti uguali, salvo facoltà diversa ripartizione indicata in modo chiaro dall’aderente/assicurato in fase di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato adesione o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011atto successivo.
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte E Invalidità Permanente, Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Malattia Grave e Perdita d’Impiego è l’Aderente/Assicurato; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Aderente/Assicurato all’interno della Richiesta di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello StatutoAdesione. Nel caso di estinzione anticipata del Prestito, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l’Aderente/Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto, ovvero la persona fisica designata dall’Aderente/Assicurato nella Richiesta di cui Adesione. L’Aderente/Assicurato può in qualsiasi momento modificare la designazione comunicandola per iscritto alla Compagnia o con testamento nel quale venga chiaramente evidenziato il riferimento al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriaticoassicurazione. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
a. dopo che l’Aderente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, Banco rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di Napolirevoca della designazione in precedenza effettuata; (ii) l'accettazione del beneficio;
b. dopo la morte dell’Aderente/Assicurato;
c. dopo che, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per verificatosi il Personale dell’ex Banco di NapoliDecesso dell’Aderente/Assicurato, il cui Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l’assenso scritto di lavoro sia stato oggetto quest’ultimo. Per effetto della designazione il Beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; le somme corrispostegli a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato non rientrano pertanto nell'asse ereditario. La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Sinistro completa.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Beneficiari. 1) Personale . L’Aderente Assicurato designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi: - dopo che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni l’Aderente Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, ri- spettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; - dopo la morte dell’Aderente Assicurato; - dopo che, verificatosi l'evento previsto nell'Art.1, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assen- so scritto di quest’ultimo.
2. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - diretta- mente o tramite l’Agenzia cui al “Regolamento” Personale in servizio è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l'effettiva esi- stenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, che dovranno presentare un docu- mento identificativo valido insieme alla richiesta di liquidazione redatta su apposito modulo. In coerenza con quanto stabilito nello Statutocaso di decesso dell'Aderente Assicurato, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni documenti per la richiesta di assistenza sanitaria riconosciute daliquidazione sono: - Cassa Intesacertificato di morte; - Xxxxx Xxxxxrelazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore nonché l’ulteriore docu- mentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medi- ci, ecc.); - eventuale atto notorio dal quale risulti se l’Aderente Assicurato abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi; - eventuale copia del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011testamento pubblicato.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego è l’Aderente/Assicurato; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Aderente/Assicurato all’interno della Richiesta di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello StatutoAdesione. Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Prestito e portabilità del Prestito, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l’Aderente/Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto, il suo/suoi eventuale/i Garante/i, ovvero la persona fisica designata dall’Aderente/Assicurato nella Richiesta di cui Adesione. L’Aderente/Assicurato può in qualsiasi momento modificare la designazione comunicandola per iscritto alla Compagnia o con testamento nel quale venga chiaramente evidenziato il riferimento al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriaticoassicurazione. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
a) dopo che l’Aderente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, Banco rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di Napolirevoca della designazione in precedenza effettuata; (ii) l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte dell’Aderente/Assicurato;
c) dopo che, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per verificatosi il Personale dell’ex Banco di NapoliDecesso dell’Aderente/Assicurato, il cui Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l’assenso scritto di lavoro sia stato oggetto quest’ultimo. Per effetto della designazione il Beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; le somme corrispostegli a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato non rientrano pertanto nell'asse ereditario. La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Sinistro completa.
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Samples: Polizza Collettiva
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiari delle prestazioni assicurative previste dal Contratto in caso di cui decesso dell’Assicurato sono gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, legittimi dell’Assicurato stesso, ossia i soggetti che rivestono, al “Regolamento” Personale momento della morte dell’Assicurato, la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Come previsto dagli articoli 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di assicurazione sulla vita, per effetto della designazione fatta a suo favore, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Da ciò deriva che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e che in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statutocaso di pluralità di Beneficiari, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 salvo diversa indicazione da parte dell’Assicurato che faccia espressa menzione del presente accordoContratto, fatta salva la facoltà prestazione assicurativa sarà divisa in parti uguali. L’Assicurato ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011revocare o modificare la suddetta designazione, salvo facoltà ad eccezione dei seguenti casi: dopo che l’Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di recesso da esercitarsi entro revoca e l’accettazione del beneficio; dopo il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiaridecesso dell’Assicurato; dopo che, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxxverificatosi l’evento previsto, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di San Paolovolersi avvalere del beneficio. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, già iscrittiper essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla data polizza vita. La comunicazione della nomina o revoca o modifica del 31 dicembre 2010Beneficiario, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesain qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriaticopotrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. Per le coperture prestate da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto prestazioni assicurative saranno riconosciute a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzionefavore dell’Assicurato. In nessun caso, nel corso di detto periododella durata del Contratto, risultasse destinatario della Cassa Intesa la Banca potrà essere indicata come Beneficiario o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011vincolatario delle prestazioni assicurative.
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Samples: Polizza Cpi Mutui Privati
Beneficiari. 1) Personale . L’Aderente Assicurato designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento modificare tale designazione comunicandola per iscritto alla Società o per testamento. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi: - dopo che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni l’Aderente Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, ri- spettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; - dopo la morte dell’Aderente Assicurato. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assen- so scritto di quest’ultimo.
2. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - diretta- mente o tramite l’Agenzia cui al “Regolamento” Personale in servizio è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l'effettiva esi- stenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, che dovranno presentare un docu- mento identificativo valido insieme alla richiesta di liquidazione redatta su apposito modulo. In coerenza con quanto stabilito nello Statutocaso di decesso dell'Aderente Assicurato, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni documenti per la richiesta di assistenza sanitaria riconosciute daliquidazione sono: - Cassa Intesacertificato di morte; - Xxxxx Xxxxxrelazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore nonché l’ulteriore docu- mentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medi- ci, ecc.); - eventuale atto notorio dal quale risulti se l’Aderente Assicurato abbia lasciato o meno testamento e l’indicazione degli eredi legittimi; - eventuale copia del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011testamento pubblicato.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Beneficiari. 1) Personale indica gli amministratori esecutivi - diversi dall’Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e i dipendenti, inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, della Società e delle società del Gruppo Salcef, nonché gli altri beneficiari che fruirà ricoprono ruoli manageriali Definizione Descrizione ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo, come individuati dal 1° gennaio 2011 Consiglio di Amministrazione. Claw-back indica la clausola di restituzione in base alla quale la Società avrà diritto di chiedere ai Beneficiari la restituzione, in tutto o in parte, delle prestazioni Azioni eventualmente attribuite, qualora le stesse siano state attribuite sulla base di cui al “Regolamento” Personale dati che in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statutoseguito risultino errati o falsati per ragioni tecniche, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni errori di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato calcolo o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una diversa natura, e/o a causa di comportamenti illeciti, dolosi o gravemente colposi da parte di uno o più Beneficiari. Codice indica il codice di corporate governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società aderisce. Comitato Remunerazioni e Nomine indica il comitato per le remunerazioni e nomine istituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di Salcef che svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive in adesione alle raccomandazioni del Codice. Consegna indica la consegna delle Società Azioni a ciascuno dei Beneficiari del Gruppo Intesa Sanpaolo Piano, a seguito della Attribuzione deliberata dal Consiglio di cui all’allegato 1 del presente accordoAmministrazione, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statutoindividuate dal Piano. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011Consiglio di Amministrazione indica il Consiglio di Amministrazione della Società. Data di Assegnazione dei Diritti indica la data in cui il Consiglio di Amministrazione, salvo facoltà sentito il Comitato Remunerazioni e Nomine, indica il numero di recesso da esercitarsi entro Diritti assegnati a ogni Beneficiario. Data di Attribuzione delle Azioni indica la data in cui il 30 aprile 2011: • i dipendenti Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Remunerazioni e Nomine, al Termine di Maturazione di ciascuna Tranche e una volta verificato il grado di conseguimento degli Obiettivi di Performance in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari occasione dell’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 2021, delibera il numero di Azioni da attribuire a ogni Beneficiario e dispone l’invio ai Beneficiari della Lettera di Attribuzione delle prestazioni Azioni. Data di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx XxxxxConsegna delle Azioni indica, per ciascuna delle due tranche individuate, la data in cui vengono consegnate al Beneficiario le Azioni Attribuite. Definizione Descrizione Dirigenti con esclusione dei destinatari Responsabilità Strategiche indica i dirigenti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della polizza assicurativa pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o delle Società Controllate di maggiore rilevanza. Diritti indica i diritti assegnati ai Beneficiari a ricevere gratuitamente le Azioni in favore del Personale dell’ex Banco base al raggiungimento degli Obiettivi di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Performance.
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Samples: Stock Grant Plan
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni Il Contraente designa il Beneficiario: – in caso di riscatto, il Beneficiario potrà essere o il Contraente o l’Assicurato; – in caso di premorienza dell’Assicurato, salvo diversa indicazione fornita dall’Assicurato stesso, Bene- ficiari saranno le persone di cui all’Art. 2122 del C.C. Il Contraente può revocare o modificare la designazione del Beneficiario mediante comunicazione scritta alla Società. La designazione non può essere revocata o modificata dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al “Regolamento” Personale potere di revoca e l’accettazione del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e di recesso richiedono l’assenso per iscritto dei Beneficiari. • Art. 5 – Conclusione ed efficacia del contratto, diritto di recesso Il contratto si considera concluso nel momento in servizio In coerenza cui la Società abbia rilasciato al Contraente la Polizza. Gli effetti del contratto decorrono, sempre che sia stato pagato il relativo premio, dalle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella Polizza. Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante comunica- zione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata con quanto stabilito nello Statutoricevuta di ritorno, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti Centro Sud – Ufficio Assunzione Rischi, Viale Unità d’Italia 34, 66013 Chieti Stazione. Il recesso libera sia il Contraente sia la Società da qualsiasi obbligo derivante dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato decorrere dal momento in cui la relativa comunicazione arriva a destinazione. La Società è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio- ne di recesso, il premio corrisposto al netto delle spese sostenute per l’emissione della Polizza il cui importo è indicato nella proposta. • Art. 6 – Pagamento del premio Le prestazioni sono riconosciute a fronte del versamento di uno o più premi ciascuno pari ad almeno € 1.000, comprensivo di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle caricamenti e costi. I premi possono essere pagati presso: – il proprio domicilio, grazie al servizio offerto dai Consulenti Alleanza; – l’Agenzia Generale che gestisce il contratto; – la Direzione della Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (Viale Xxxxx Xxxxxx, 35 – 20150 Xxxxxx). • Art. 7 – Spese (caricamenti) Oltre alle spese di cui all’allegato 1 sottoscrizione pari a € 6, la sottoscrizione del presente accordocontratto comporta il paga- mento di un caricamento determinato dalla seguente tabella: Premio versato* Caricamento percentuale fino a € 25.000 5% da € 25.000 a € 50.000 4% da € 50.000 a € 125.000 3% da € 125.000 a € 250.000 2% da € 250.000 a € 500.000 1% superiore a € 500.000 0% *cumulo dei premi versati • Art. 8 – Duplicato della Polizza In caso di smarrimento, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari sottrazione o distruzione dell’originale della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di NapoliPolizza, il cui contratto Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato sotto la propria responsabilità. • Art. 9 – Pagamento delle somme assicurate Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti: – richiesta scritta dell’avente diritto corredata dall’indicazione del codice fiscale; – Polizza o dichiarazione di lavoro smarrimento dello stesso; – copia di un documento di riconoscimento dell’avente diritto. Per i pagamenti conseguenti alla morte devono inoltre essere preventivamente consegnati alla Società: – certificato anagrafico di morte; – copia del testamento o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento. Per i pagamenti conseguenti alla risoluzione del rapporto di collaborazione, deve essere preventivamente consegnato alla Società: – documento comprovante il fatto che la risoluzione non sia stato oggetto dipendente dalla volontà dell’Assicurato (sono escluse le autocertificazioni); – documento nel quale si attesti il diritto alla percezione dell’indennità di cessione individuale nel corso del 2010 fine rapporto (incluse sono escluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a autocertificazioni). La Società effettua ogni pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell’intera documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. Ogni pagamento viene effettuato presso l’Agenzia Generale che gestisce il cui personale di nuova assunzionecontratto, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva presso la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Direzione oppure tramite bonifico bancario.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera Rivalutabile E Premi Ricorrenti
Beneficiari. 1) Personale L’aderente/assicurato designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata: - dopo che fruirà l’aderente/assicurato e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte dell’aderente/assicurato; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio. Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l’assenso scritto di tutti i beneficiari. La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza. Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l’individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal 1° gennaio 2011 testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui l’aderente/assicurato abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 10) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011essi in parti uguali, salvo facoltà diversa ripartizione indicata in modo chiaro dall’aderente/assicurato in fase di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato adesione o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011atto successivo.
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Samples: Assicurazione Temporanea in Forma Collettiva Per Il Caso Di Morte Ad Adesione Facoltativa
Beneficiari. 1Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente da parte degli eredi dello stesso; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Nel caso in cui il Contraente abbia aderito all’Opzione Cedola, ovvero abbia, in alternativa, aderito all’Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back), lo stesso designa in Proposta il Soggetto a cui viene corrisposto, ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, l’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale ovvero il Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back). La designazione dei Beneficiari e del Soggetto designato per la rivalutazione annua ovvero per il Riscatto Parziale Programmato (Cash Back) Personale che fruirà e le eventuali revoche e modifiche delle stesse devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Relativamente al Soggetto designato per la rivalutazione annua, le eventuali revoche o modifiche della designazione – affinché questa abbiano effetto già nel corso dell’anno a cui l’importo si riferisce- devono pervenire alla Società entro e non oltre sessanta giorni prima dell’anniversario della data di decorrenza del Contratto. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l’Intermediario, ai sensi dell’art.48 del Regolamento IVASS (già Isvap) n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 Provvedimento IVASS (già Isvap) n. 2946 del 6 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato successive modifiche o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011integrazioni.
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Beneficiari. 1La borsa di studio è destinata a: Studenti, under 35, con un percorso formativo in ambito artistico: arti visive, arti applicate, performing art, iscritti a istituti di alta formazione, accademie d’arte e università, di Milano Laureati nell’anno solare 2017 under 35 in ambito artistico: arti visive, arti applicate, performing art, presso istituti di alta formazione, accademie d’arte e università, di Milano Per partecipare al bando in oggetto i candidati dovranno: Avere un’ età inferiore o pari ai 35 anni Essere iscritti a istituti di alta formazione, accademie e università, di Milano o aver conseguito la laurea nell’anno solare 2017 presso istituti di alta formazione, accademie e università, di Milano Presentare un progetto di produzione inedito in ambito artistico (arti visive, arti applicate, performing arts ) Personale Individuare e contattare l’ente, nazionale o internazionale, presso il quale svolgere l’attività di ricerca finalizzata alla realizzazione del proprio progetto Ottenere dall’ente l’ accettazione della domanda per effettuare congiuntamente l’attività di ricerca Gli enti, nazionali e internazionali, dovranno appartenere alle seguenti categorie: Centri artistici Centri di ricerca Istituzioni culturali Residenze artistiche Università Le domande di partecipazione alla selezione per la borsa di studio dovranno essere redatte in carta libera necessariamente secondo il modello allegato al presente bando. Le domande dovranno essere inviate entro il giorno 20 novembre 2017. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: Copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità Curriculum vitae della propria attività scientifica e professionale con autorizzazione sottoscritta al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003) Portfolio di presentazione dei lavori e progetti svolti Documento che fruirà dal 1° gennaio 2011 attesti l’iscrizione in essere ad un istituto di alta formazione, accademia o università, di Milano per gli studenti, specializzandi e dottorandi Copia della domanda di laurea o copia del diploma di laurea per i laureati nell’anno solare 2017 Elaborato scritto di presentazione del proprio progetto, nel quale dovranno essere esplicitati: obiettivi, metodologia, ed eventuali relazioni con precedenti lavori svolti, durata e periodo esatto dello svolgimento dell’attività di ricerca (massimo cinque cartelle) Research Agreement con timbro e firma dell’ente ospitante Dettaglio delle prestazioni spese previste per l’attività di ricerca presso l’ente nazionale o internazionale, pari all’importo massimo della Borsa di studio Budget, con indicazione delle singole voci di costo, per la realizzazione del progetto inedito La documentazione di cui al “Regolamento” Personale all’elenco sopra riportato deve essere compilata, stampata, firmata e scansita in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni formato pdf prima di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo Fondazione Xxxxxx Xxxx - Xxxxx XxxxxXxxxxxxxx 0, con esclusione Xxxxxx 00000, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Candidatura al Bando per l’assegnazione di una borsa di studio Fondazione Xxxxxx Xxxx per sostenere progetti inediti in ambito artistico. 2017 L’istruttoria e la valutazione di merito si concretizzeranno nell’attribuzione di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco singoli punteggi analitici, assegnati dalla Commissione secondo i criteri indicati di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimiseguito. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011.VOCI DI PUNTEGGIO Punteggio massimo
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Beneficiari. 1Beneficiari in caso di decesso dell’Aderente prima dell’accesso alle prestazioni pensionistiche: eredi testamentari o, in mancanza, eredi legittimi dell’Aderente, in entrambi i casi in parti uguali altri beneficiari (compilare la sezione sottostante) Personale che fruirà dal Cognome e Nome / Denominazione sociale Codice Fiscale / Partita IVA Indirizzo Residenza % del capitale 1° gennaio 2011 2° 3° 4° L’adesione deve essere sempre preceduta dalla consegna e relativa presa visione del documento “Informazioni Chiave per l’Aderente”. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione l’Aderente ha la possibilità di recedere dandone comunicazione scritta utilizzando eventualmente l’apposito modulo di recesso. La Compagnia istitutrice rimborserà il controvalore delle prestazioni quote maggiorato delle spese trattenute direttamente a carico dell’Aderente, entro 30 giorni dalla data di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà calcolo dell’ultimo valore quota utile successivo alla ricezione della richiesta di recesso corredata della documentazione completa. Le contribuzioni versate al fondo per il tramite del datore di lavoro verranno restituite al datore stesso mediante riaccredito sul conto corrente da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statutoquesti indicato. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà L’esercizio del diritto di recesso da esercitarsi entro comporta la risoluzione di qualsiasi rapporto contrattuale tra l’Aderente e la Compagnia istitutrice. La Compagnia istitutrice non risponderà di eventuali danni economici, contabili e/o fiscali che il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato lavoratore e/o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto datore di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso possano subire in conseguenza del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimirecesso. Gli strumenti che la Compagnia utilizza per verificare i flussi contributivi si basano sulle informazioni ad essa disponibili, senza essere nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. È fondamentale che l’Aderente controlli periodicamente la contribuzione al fondo, tramite l’Area Riservata agli iscritti e segnali tempestivamente eventuali irregolarità, fermo restando che la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali omissioni contributive da parte dell’Aderente o del suo datore di lavoro, né opera il recupero coercitivo delle contribuzioni dovute. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Aderente riceverà la comunicazione periodica relativa alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo propria posizione individuale in formato cartaceo. L’aderente può scegliere di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi ricevere la comunicazione periodica in formato elettronico in sostituzione dell’invio cartaceo accedendo all’Area Clienti. Con le medesime modalità potrà sempre variare la scelta effettuata e secondo le regole la variazione avrà efficacia a partire dalla comunicazione periodica relativa all’anno in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva cui viene effettuata la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011variazione.
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Beneficiari. 1) Personale Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che fruirà dal 1° gennaio 2011 il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dagli eredi, dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Per i contratti nei quali il Contraente è diverso dall’Assicurato, in caso di premorienza del contraente in corso di contratto, subentreranno nella titolarità del medesimo gli eredi del contraente deceduto. Qualora gli eredi del contraente risultino superiori ad uno, al fine di rendere effettivo il subentro, questi dovranno congiuntamente individuare un solo erede al quale verrà attribuita la contraenza della polizza. In ogni caso, gli eredi subentrati non potranno modificare la designazione dei Beneficiari né disporre delle prestazioni del contratto in modo diverso rispetto a quanto stabilito, in vita, dal contraente originario (e, pertanto, non potranno procedere con operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto). La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Credemvita o disposte per testamento. Nel caso in cui al “Regolamento” Personale i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” parti uguali fra tutti i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011Beneficiari, salvo facoltà l’espressa indicazione di recesso percentuali diverse da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore parte del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Contraente.
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Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero, è l’Aderente/Assicurato stesso; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Aderente/Assicurato all’interno della Richiesta di cui Adesione. L’Aderente/Assicurato può in qualsiasi momento modificare la designazione comunicandola per iscritto alla Compagnia o con testamento nel quale venga chiaramente evidenziato il riferimento al “Regolamento” Personale presente contratto di assicurazione.
a) dopo che l’Aderente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di revoca della designazione in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statutoprecedenza effettuata; (ii) l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte dell’Aderente/Assicurato;
c) dopo che, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” verificatosi il Decesso dell’Aderente/Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per beneficiare iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio. Per effetto della designazione il Beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; le somme corrispostegli a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato non rientrano pertanto nell'asse ereditario. Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Leasing, laddove sia stato richiesto all’Impresa il mantenimento della Copertura Assicurativa, Beneficiario delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordoresta, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011in riferimento alle garanzie Invalidità Totale Permanente, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero, l’Aderente/Assicurato o, in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, riferimento alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoligaranzia Decesso, il cui contratto soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Aderente/Assicurato all’interno della Richiesta di lavoro sia stato oggetto Adesione. La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Sinistro completa.
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Samples: Insurance Policy
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiari delle prestazioni assicurative previste dal Contratto in caso di cui decesso dell’Assicurato sono gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, legittimi dell’Assicurato stesso, ossia i soggetti che rivestono, al “Regolamento” Personale momento della morte dell’Assicurato, la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Come previsto dagli articoli 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di assicurazione sulla vita, per effetto della designazione fatta a suo favore, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Da ciò deriva che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e che in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statutocaso di pluralità di Beneficiari, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 salvo diversa indicazione da parte dell’Assicurato che faccia espressa menzione del presente accordoContratto, fatta salva la facoltà prestazione assicurativa sarà divisa in parti uguali. L’Assicurato ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011revocare o modificare la suddetta designazione, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011ad eccezione dei seguenti casi: • i dipendenti in servizio a tale data dopo che l’Assicurato ed i relativi familiariil Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, già beneficiari rispettivamente, la rinuncia al 31 dicembre 2010 delle prestazioni potere di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore revoca e l’accettazione del Personale dell’ex Banco di Napolibeneficio; • i dipendenti della dopo il decesso dell’Assicurato; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di San Paolovolersi avvalere del beneficio. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, già iscrittiper essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento alla data polizza vita. La comunicazione della nomina o revoca o modifica del 31 dicembre 2010Beneficiario, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesain qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriaticopotrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca o modifica del Beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. Per le coperture prestate da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto prestazioni assicurative saranno riconosciute a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzionefavore dell’Assicurato. In nessun caso, nel corso di detto periododella durata del Contratto, risultasse destinatario della Cassa Intesa la Banca potrà essere indicata come Beneficiario o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011vincolatario delle prestazioni assicurative.
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Samples: Cpi Mutui Privati
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiario delle prestazioni assicurative, in riferimento alle garanzie Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’Impiego è l’Aderente/Assicurato; in riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) indicato/i, in forma nominativa o generica, dall’Aderente/Assicurato all’interno della Richiesta di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello StatutoAdesione. Nel caso di estinzione anticipata o accollo del Mutuo e portabilità del Mutuo, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare laddove sia stato richiesto alla Compagnia il mantenimento della copertura assicurativa, Beneficiario delle prestazioni resta l’Aderente/Assicurato o, se del caso, i suoi aventi diritto, il suo/suoi eventuale/i Garante/i, ovvero la persona fisica designata dall’Aderente/Assicurato nella Richiesta di cui Adesione. L’Aderente/Assicurato può in qualsiasi momento modificare la designazione comunicandola per iscritto alla Compagnia o con testamento nel quale venga chiaramente evidenziato il riferimento al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriaticoassicurazione. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
a) dopo che l’Aderente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, Banco rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di Napolirevoca della designazione in precedenza effettuata; (i i) l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte dell’Aderente/Assicurato;
c) dopo che, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per verificatosi il Personale dell’ex Banco di NapoliDecesso dell’Aderente/Assicurato, il cui Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l’assenso scritto di lavoro sia stato oggetto quest’ultimo. Per effetto della designazione il Beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; le somme corrispostegli a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato non rientrano pertanto nell'asse ereditario. La Compagnia provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Sinistro completa.
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Samples: Cpi Mutui Insurance Policy
Beneficiari. 1) Personale L’Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.): - dopo che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni l’Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Credemvita, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; - dopo la morte dell’Investitore-Contraente; - dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Credemvita di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di liquidazione, recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all’ art. 1922 c.c.. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate a Credemvita per iscritto a mezzo lettera raccomandata ovvero mediante apposito modulo disponibile presso i soggetti incaricati della distribuzione (es. banca, agente assicurativo, ecc.), sottoscritti in originale dall’Investitore-Contraente. Le stesse possono essere altresì disposte per testamento. La Compagnia può opporre ai Beneficiari diverse designazioni che revochino o modifichino l’individuazione dei beneficiari della polizza. Credemvita si riserva di richiedere ai Beneficiari la produzione dell’originale del documento di loro designazione (che può essere, ad esempio, la polizza, una appendice alla polizza, una lettera o un testamento) solamente al “Regolamento” Personale verificarsi di una della seguenti eventualità: - nel caso in servizio In coerenza con cui la Compagnia non sia già in possesso di tale documento; - nel caso in cui i Beneficiari intendano far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di previsto della documentazione in possesso della Compagnia; - nel caso in cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato sorgano dubbi in merito all’autenticità della polizza o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo altra documentazione contrattuale che i Beneficiari intendano far valere nei confronti della Compagnia. Quanto previsto dal presente paragrafo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso. Nel caso in cui all’allegato 1 i Beneficiari della polizza risultino di numero superiore a 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l’ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo l’espressa indicazione di percentuali diverse da parte dell’Investitore-Contraente.
A) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi legittimi, ai fini del presente accordoContratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, fatta salva si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell’Assicurato la facoltà qualifica di recesso chiamati all’eredità di quest’ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statutoparte degli stessi.
B) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari degli eredi testamentari, ai fini del presente Contratto di assicurazione sulla vita e agli effetti della relativa liquidazione, si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che rivestano la qualifica di chiamati all’eredità dell’Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi.
C) Nell’ipotesi di designazione a Beneficiari di “eredi testamentari o in mancanza eredi legittimi” si intenderanno quali Beneficiari i soggetti che, sulla scorta delle previsioni testamentarie, rivestano la qualifica di chiamati all'eredità dell'Assicurato sulla scorta delle relative previsioni testamentarie, restando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Vengono altresì iscritti dal Laddove i beneficiari identificati negli eredi testamentari siano di numero superiore a 1° gennaio 2011, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i Beneficiari, salvo facoltà l'espressa indicazione di recesso percentuali diverse da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • parte dell'Investitore-Contraente. Solo in caso di mancanza di testamento e di disposizioni testamentarie, i dipendenti Beneficiari saranno identificati nei soggetti che rivestano ovvero che avrebbero rivestito al momento della morte dell'Assicurato la qualifica di chiamati all'eredità di quest'ultimo sulla scorta delle previsioni del codice civile riguardanti la successione legittima (artt. artt. 565 e segg. c.c.), risultando irrilevanti, al fine, la rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi e anche in servizio tal caso, laddove i beneficiari siano di numero superiore a tale data ed 1, non troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i relativi familiariBeneficiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni salvo l'espressa indicazione di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxxpercentuali diverse da parte dell'Investitore-Contraente.
D) Nell’ipotesi in cui la designazione a Beneficiari sia stata effettuata in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa l’indicazione delle specifiche generalità del beneficiario), il beneficiario dovrà allegare la documentazione necessaria per provare la propria designazione e la propria identità e ciò per consentire a Credemvita di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali con la necessaria diligenza professionale, così come specificato al precedente articolo 26. Anche in favore relazione a Beneficiari identificati in qualsiasi modo diverso dal riferimento alla loro qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, con l’indicazione delle specifiche generalità del Personale dell’ex Banco beneficiario), laddove i beneficiari siano di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesanumero superiore a 1, non rientranti nel primo alinea; • troverà applicazione la disciplina successoria e l'ammontare della liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., verrà suddiviso in parti uguali fra tutti i dipendenti assunti nel 2010 con contratto Beneficiari, salvo l'espressa indicazione di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio percentuali diverse da parte dell'Investitore-Contraente.
E) Xxx per qualsiasi ragione risulti mancante la designazione del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza Beneficiario per il Personale dell’ex Banco caso di Napolimorte, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011in parti uguali), ovvero, in mancanza, gli eredi legittimi (in parti uguali), anche in tal caso considerandosi per tali (eredi testamentari o eredi legittimi) a Società il cui personale di nuova assunzionei meri chiamati all’eredità, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi senza che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011rilevi l’effettiva accettazione dell’eredità.
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Samples: Insurance Policy Communication
Beneficiari. 1Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio; • dopo la morte del Contraente da parte degli eredi dello stesso; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. Nel caso in cui il Contraente abbia aderito all’Opzione Cedola, lo stesso designa in Proposta il Soggetto a cui viene corrisposto, ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, l’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale La designazione dei Beneficiari e del Soggetto designato per la rivalutazione annua e le eventuali revoche e modifiche delle stesse devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purchè la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Relativamente al Soggetto designato per la rivalutazione annua, le eventuali revoche o modifiche della designazione – affinché questa abbiano effetto già nel corso dell’anno a cui l’importo si riferisce, devono pervenire alla Società entro e non oltre sessanta giorni prima dell’anniversario della data di decorrenza del Contratto. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l’Intermediario, ai sensi dell’art.48 del Regolamento IVASS (già Isvap) Personale che fruirà n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 Provvedimento IVASS (già Isvap) n. 2946 del 6 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato successive modifiche o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011integrazioni.
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Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni Possono richiedere l’accesso alle misure di questo Protocollo gli inquilini quando ricorrono i presupposti di cui al “Regolamento” Personale agli artt. 2 e 3 del D.M. 14 Maggio 2014, in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato particolare: - possesso della cittadinanza italiana o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo un paese dell’U.E., ovvero, nei casi di cui all’allegato 1 del presente accordocittadini non appartenenti all’Unione Europea, fatta salva la facoltà possesso di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà un regolare titolo di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesasoggiorno; - Xxxxx Xxxxxcontratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9; - pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimenti per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c’è stata ancora l’esecuzione; - importo massimo di morosità non superiore ad € 10.000 per immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa e € 5.500 per tutti gli altri immobili; - residenza nell’immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; - possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell’immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile oggetto di procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione, e nello specifico: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in favore misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del Personale dell’ex Banco nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di Napoliparte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali; • i dipendenti della Compagnia - possesso di San Paoloun reddito attuale I.S.E. non superiore a € 35.000,00, già iscrittio valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00; - l’inquilino, alla data ovvero un componente del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesanucleo familiare, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto deve risultare titolare di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriaticodiritti di proprietà, Banco usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Napoli, Cassa residenza di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011proprio nucleo familiare.
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Samples: Protocollo d'Intesa
Beneficiari. 1) Personale Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 C.C., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione del beneficiario con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'Intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che fruirà dal 1° gennaio 2011 delle prestazioni di cui al “Regolamento” Personale il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011: • i dipendenti in servizio a tale data ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari forza della polizza assicurativa in vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione del Personale dell’ex Banco beneficiario richiamando la polizza stipulata. Ai sensi dell’art. 1921 C.C., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta: − dagli eredi dopo la morte del Contraente; − dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di Napolivoler profittare del beneficio; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza − quando il Contraente ha rinunciato per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito iscritto al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà potere di revoca da esercitare entro e il 30 aprile 2011Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto all'Assicuratore. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Al fine di essere certi che le somme dovute vengano effettivamente riscosse, si consiglia di: informare i beneficiari dell’esistenza del contratto, di evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni utili – indirizzo, recapito telefonico, e‐mail ‐ per consentire alla Società l’identificazione in caso di liquidazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tipo Mista Rivalutabile a Premio Unico
Beneficiari. 1) Personale che fruirà Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. In caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. Qualora il Contraente, per esigenze di riservatezza, voglia indicare un Referente Terzo a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato, può comunicarlo mediante comunicazione scritta diretta alla Società. La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. La comunicazione dovrà essere debitamente firmata dal 1° gennaio 2011 Contraente e comunicata alla Società – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda. La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari possono altresì essere disposte per testamento. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del Contratto potrà essere anche effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle prestazioni di somme assicurate; essa deve contenere specifica indicazione del contratto assicurativo cui al “Regolamento” Personale in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statuto, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato le somme sono riferite. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 del presente accordo, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011modificata nei seguenti casi: • i dipendenti in servizio a tale data dopo che il Contraente ed i relativi familiariil Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, già beneficiari rispettivamente, la rinuncia al 31 dicembre 2010 delle prestazioni potere di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesaxxxxxx e l’accettazione del beneficio; - Xxxxx Xxxxx• dopo il decesso del Contraente; • dopo che, con esclusione verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di Recesso, Riscatto totale, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei destinatari della polizza assicurativa Beneficiari. La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce in parti uguali il beneficio tra i medesimi, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Personale dell’ex Banco di Napoli; • i dipendenti della Compagnia di San Paolo, già iscritti, alla data del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza per il Personale dell’ex Banco di Napoli, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 (incluse le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) a Società il cui personale di nuova assunzione, nel corso di detto periodo, risultasse destinatario della Cassa Intesa o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011Contraente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked
Beneficiari. 1) Personale che fruirà dal 1° gennaio 2011 Beneficiari delle prestazioni assicurative previste dal Contratto in caso di cui decesso dell’Assicurato sono gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, legittimi dell’Assicurato stesso, ossia i soggetti che rivestono, al “Regolamento” Personale momento della morte dell’Assicurato, la qualità di chiamati all’eredità di costui, risultando irrilevante, al fine, la successiva rinunzia o accettazione dell’eredità da parte degli stessi. Come previsto dagli articoli 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di Assicurazione sulla vita, per effetto della designazione fatta a suo favore, acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Da ciò deriva che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e che in servizio In coerenza con quanto stabilito nello Statutocaso di pluralità di beneficiari, vengono iscritti al “Fondo Sanitario” per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2011 con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante CCNL 8 dicembre 2007 presso una delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui all’allegato 1 salvo diversa indicazione da parte dell’Assicurato che faccia espressa menzione del presente accordoContratto, fatta salva la facoltà prestazione assicurativa sarà divisa in parti uguali. L’Assicurato ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recesso da esercitarsi secondo le modalità ordinariamente previste dallo Statuto. Vengono altresì iscritti dal 1° gennaio 2011revocare o modificare la suddetta designazione, salvo facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011ad eccezione dei seguenti casi: • i dipendenti in servizio a tale data dopo che l’Assicurato ed i relativi familiariil Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, già beneficiari rispettivamente, la rinuncia al 31 dicembre 2010 delle prestazioni potere di assistenza sanitaria riconosciute da: - Cassa Intesa; - Xxxxx Xxxxx, con esclusione dei destinatari della polizza assicurativa in favore revoca e l’accettazione del Personale dell’ex Banco di Napolibeneficio; • i dipendenti della dopo il decesso dell’Assicurato; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di San Paolovolersi avvalere del beneficio. Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia ovvero disposte per testamento. In tale ultimo caso, già iscrittiper essere efficace, alla data la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al presente Contratto assicurativo. Qualora, per qualsiasi ragione, risulti mancante la designazione del 31 dicembre 2010, alla Cassa Spimi nonché gli attuali beneficiari della Cassa Intesa, non rientranti nel primo alinea; • i dipendenti assunti nel 2010 con contratto di apprendistato professionalizzante presso Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia e Cassa di Risparmio in Bologna, iscritti alla Cassa Spimi dal 1° gennaio del terzo anno solare, con le specificità contributive stabilite dal punto B delle presenti disposizioni; • i dipendenti assunti nel corso del 2010 con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante CCNL 8.12.2007 presso Società del Gruppo Intesa Sanpaolo destinatarie della Cassa Spimi o della Cassa Intesa, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di iscrizione nei termini previsti dalle rispettive normative di riferimento; • i dipendenti di Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, destinatari di prestazioni sanitarie mediante polizze assicurative diverse dalla polizza Beneficiario per il Personale dell’ex Banco caso di Napolimorte, il cui contratto di lavoro sia stato oggetto di cessione individuale nel corso del 2010 si intenderanno come tali l’erede o gli eredi testamentari o, in assenza, gli eredi legittimi (incluse in entrambi i casi in parti uguali). Per le cessioni con decorrenza 1° gennaio 2011) coperture prestate da Bipiemme Assicurazioni S.p.A., le prestazioni assicurative saranno riconosciute a Società il cui personale di nuova assunzionefavore dell’Assicurato. In nessun caso, nel corso di detto periododella durata del Contratto, risultasse destinatario della Cassa Intesa la Contraente ovvero qualsiasi Società appartenente al Gruppo Bipiemme potrà essere indicata come Beneficiario o Cassa Spimi. Gli iscritti alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi che abbiano aderito al “Fondo di solidarietà” mantengono, laddove previsto dai rispettivi accordi e secondo le regole in essi contenute, l’iscrizione al “Fondo Sanitario” nel periodo di permanenza nel Fondo medesimo previsto dagli accordi stessi, fatta salva la facoltà di revoca da esercitare entro il 30 aprile 2011vincolatario delle prestazioni assicurative.
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Samples: Cpi Prestiti Personali