Common use of Buono pasto Clause in Contracts

Buono pasto. Ai lavoratori/trici il cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dal- l’art. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95. I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendale, ai sensi del punto a) dell’art. 82, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoli.

Appears in 2 contracts

Samples: www.ania.it, www.consap.it

Buono pasto. Ai lavoratori/trici il cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dal- l’art. 95, numero 1), lettera a) Al personale viene corrisposto riconosciuto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedìgiovedì, fatto se previsto dal normale orario di lavoro. Detto buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziende. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto espressamente previsto precisato al precedente punto 7., le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti si danno atto che alcune aree - in tema particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di articolazione copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente artlavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. 95. I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di assenza per qualsiasi motivo necessità contingenti (feriequali ad es., malattie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendale, ai sensi del punto a) dell’art. 82, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoli.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Buono pasto. Ai lavoratoriFermo restando che il buono pasto va erogato con le modalità e le condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 6/trici il cui orario PS/36285-RI/Mensa del 4/7/1986 e successive modificazioni, le Parti convengono che con decorrenza 1.4.2005 l’importo del buono pasto venga elevato ad € 5,28. Il ticket viene erogato ai dipendenti a tempo pieno ed ai dipendenti part time, i quali effettuino una prestazione lavorativa comprendente l’intervallo di lavoro sia pranzo (dalle 12 alle 14.30) Il ticket pasto viene distribuito secondo quanto stabilito dal- l’artmensilmente, sulla base delle presenze registrate nel terzultimo mese precedente, con intestazione al singolo dipendente. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 per ogni giornata intera Il dipendente è tenuto ad annotare sul ticket stesso la data di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95utilizzazione e ad apporvi la propria firma per conferma. I buoni ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, cedibili, né commerciabili o nè commerciabili, nè convertibili in denarodenaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui sopra assorbe, né sono erogati fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti Aziendali in caso vigore. Per il personale in missione l’indennità sostitutiva di assenza per qualsiasi motivo mensa od il ticket pasto vengono assorbiti dal trattamento di missione in vigore (ferie, aspettative, trasferte diaria o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.piè di lista). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminaleAntigene australe HBsAg, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minalecolesterolo HDL, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materiacolesterolo LDL, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12colesterolo totale, fatta eccezione per il personale inquadrato creatininemia, esame emocromocitometrico + formula leucocitaria, esame urine completo, GGT (gamma - glutamil - transferasi), glicemia, HCV, piastrine, ricerca sangue occulto nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavorofeci (Hemoccult), resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendaletransaminasi GOT / GPT, ai sensi del punto a) dell’art. 82trigliceridi, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoliVDRL.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Integrativo Aziendale

Buono pasto. Ai lavoratoriFermo restando che il buono pasto va erogato con le modalità e le condizioni previste dalla circolare ministeriale n. 6/trici il cui orario PS/36285-RI/Mensa del 4/7/1986 e successive modificazioni, le Parti convengono che con decorrenza 1.4.2005 l’importo del buono pasto venga elevato ad Il ticket viene erogato ai dipendenti a tempo pieno ed ai dipendenti part time, i quali effettuino una prestazione lavorativa comprendente l’intervallo di lavoro sia pranzo (dalle 12 alle 14.30) Il ticket pasto viene distribuito secondo quanto stabilito dal- l’artmensilmente, sulla base delle presenze registrate nel terzultimo mese precedente, con intestazione al singolo dipendente. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 per ogni giornata intera Il dipendente è tenuto ad annotare sul ticket stesso la data di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95utilizzazione e ad apporvi la propria firma per conferma. I buoni ticket pasto sono riservati personalmente agli intestatari e possono essere utilizzati soltanto come sopra ordinato. Pertanto essi non sono cumulabili, cedibili, né commerciabili o nè commerciabili, nè convertibili in denarodenaro o merce sostitutiva. Il trattamento di cui sopra assorbe, né sono erogati fino a concorrenza, eventuali analoghi trattamenti Aziendali in caso vigore. Per il personale in missione l’indennità sostitutiva di assenza per qualsiasi motivo mensa od il ticket pasto vengono assorbiti dal trattamento di missione in vigore (ferie, aspettative, trasferte diaria o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.piè di lista). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita Elenco delle visite previste nell’esame Check Up Esami di videoterminaleLaboratorio: Antigene australe HBsAg, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minalecolesterolo HDL, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materiacolesterolo LDL, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12colesterolo totale, fatta eccezione per il personale inquadrato creatininemia, esame emocromocitometrico + formula leucocitaria, esame urine completo, GGT (gamma - glutamil - transferasi), glicemia, HCV, piastrine, ricerca sangue occulto nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavorofeci (Hemoccult), resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendaletransaminasi GOT / GPT, ai sensi del punto a) dell’art. 82trigliceridi, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoliVDRL.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Integrativo Aziendale

Buono pasto. Ai lavoratori/trici il Al personale incaricato di svolgere abitualmente attività esterna, cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dal- l’art. 95si applica la normativa che precede, numero 1), lettera a) viene sarà corrisposto un «buono pasto» giornaliero pasto di euro 3,80 Euro 6,00 per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedìin servizio per la quale non sia stata presentata richiesta di rimborso spese di vitto, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema come piè di articolazione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95lista o come diaria. I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono saranno erogati in ogni caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, eccetc.). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminaleIl buono pasto non verrà computato, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minalead alcun titolo, agli effetti della determinazione della retribuzione e non spetterà, in conformità alcun caso, al personale con orario di lavoro a quanto disposto dalla vigente normativa tempo parziale che non preveda il rientro pomeridiano. Le parti si danno atto che al personale in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese servizio alla data di entrata firma del C.I.A. 14/2/2006 che percepiva il trattamento di cui alla Nota a verbale dell’articolo 19.A del C.I.A. 31/1/2002, in vigore sostituzione del presente contrattopredetto trattamento, è riconosciuto, a far tempo dall’1/1/2006, un assegno corrisposto in 12 mensilità, nelle seguenti misure lorde: • ispettori commerciali, procuratori ed ispettori tecnici: 25 euro mensili pro capite; • liquidatori sinistri, ispettori amministrativi, addetti alla gestione interinale di agenzie: 40 euro mensili pro-capite. L’inizio e il termine dell’orario Inoltre, le parti si danno atto che al personale in servizio alla data di lavoro firma del C.I.A. 14/2/2006 addetto ad attività interna presso uffici periferici siti in mancanza località diverse da quella in cui ha sede l’Impresa, è riconosciuto – con decorrenza 1°gennnaio 2006 – un assegno integrativo di regolamentazione mediante contratto aziendale7 euro mensili pro-capite, ai sensi del punto a) dell’art. 82, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articolicorrisposto in 12 mensilità.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Buono pasto. Ai lavoratori/trici Lavoratori che consumano il pasto fuori casa in via continuatuiva spetta, in sostituzione di quanto previsto dal vigente CCNL e in conformità al regolamento aziendale, il buono pasto aziendale dell'importo indicato nella tabella di cui sotto, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio per il quale non venga corrisposto il trattamento di diaria. La misura del ticket da riconoscere ai Dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e tutti i livelli dei Quadri Direttivi viene cosi rideterminata: Località Importi Dipendenti di unità organizzative centrali site in Bergamo o altro Comune dotato di € 3,00 a decorrere dal 1/4/2007 mensa aziendale Dipendenti di unità organizzative site in Comune non dotato di mensa aziendale, nonché le seguenti dipendenze nel comune di Bergamo: Longuelo, Redona, Borgo S. Caterina, Città Alta, Xxxxxxxxxx, Loreto, Monterosso € 6,30 a decorrere dal 1/4/2007 € 7,00 dal 1/12/2007 Il buono pasto spetta anche al personale con contratto di lavoro a tempo parziale il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l'intervallo di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dal- l’art. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95tempo intercorrente tra le ore 12,00 e le ore 14,00. I buoni pasto pasto: • sono nominativi, non sono cedibili, non cumulabili, né cedibilinon commerciabili, né commerciabili o non convertibili in denaro, né denaro e devono essere firmati al momento dell'utilizzo; • sono erogati consegnati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, eccvia anticipata e sono utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati da società specializzate del settore individuate dalla Banca.). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendale, ai sensi del punto a) dell’art. 82, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoli.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Dl Accordo

Buono pasto. Ai lavoratori/trici a decorrere dal 01/09/2008, la Fondazione riconosce ai lavoratori che effettuano il cui normale orario giornaliero a tempo pieno, un buono pasto (ticket restaurant) del valore unitario lordo di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dal- l’art. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 06,50 per ogni giornata intera giorno di effettiva presenza al lavoro. A decorrere dal 01/01/2009 il valore unitario lordo del precitato buono pasto viene elevato ad €. 09,00. La concessione del predetto buono pasto non può essere, in alcun modo, qualificata come corrispettivo per la prestazione lavorativa, con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell’orario un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95. I buoni pasto ed il relativo valore non sono cumulabilipotrà in nessun caso essere ricompreso o preso a base per alcun istituto retributivo, né cedibiline diretto, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri ne indiretto e/o differito e/o aggiuntivo e/o supplementare. La modalità, i custodi di palazzo adibito unicamente procedimenti e le formalità della dazione e della spendibilità dei predetti buoni pasto dovrà avvenire in rispetto ed in conformità della normativa legale, xxx.xx e contrattuale che ne prescrive la non imponibilità ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi fino al massimo consentito dalla legge stessa. Il buono pasto verrà riconosciuto anche al personale part-time che, su richiesta della Fondazione e ordinariamente e/o straordinariamente, sarà chiamato a sede svolgere prestazioni lavorative superiori a sei ore giornaliere che si accavallino tra le ore antimeridiane e pomeridiane, con termine delle stesse dopo le ore 14,45. Non vi sarà diritto alla percezione del buono pasto nel caso in cui il superamento del precitato orario fosse dovuto a richieste dei lavoratori, ovvero, alla fruizione della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente flessibilità in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendale, ai sensi del punto a) dell’art. 82, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articolientrata/uscita.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo (c.c.i.) Della Fondazione Ifel