Common use of Buono pasto Clause in Contracts

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto un “buono pasto” giornaliero di cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, se previsto dal normale orario di lavoro. Detto buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziende. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7., le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.).

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto un “1. L’importo del buono pasto” giornaliero pasto di cui all’art. 102 50 del CCNL 17.9.2007 31.03.2015, per tutti i Dipendenti di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi, sarà pari a complessivi 7,006,50 (€ 5,29 per il personale con contratto a tempo parziale che non effettua l’intervallo per il pranzo) e verrà attribuito in forma elettronica con le tempistiche e secondo le modalità di cui ai commi successivi. 2. Per i Dipendenti, ivi compreso il personale a tempo parziale, che prestano servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente sulle piazze di Bergamo e Brescia) per le quali risulta logisticamente agevole la fruizione del servizio mensa secondo i criteri che saranno definiti dall’apposita commissione che sarà istituita ai sensi del presente articolo l’importo del buono pasto sarà determinato in ragione di € 4,00 dal 01.02.2017. 3. Con esclusivo riferimento al personale di nuova assunzione in UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo i buoni saranno attribuiti - in attesa dell’attivazione del circuito elettronico dei ticket che avverrà, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, entro il 30.06.2017 - in forma cartacea nell’importo di € 5,29, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. 4. Al personale alle dipendenze di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi alla data del presente Protocollo, nonché al personale che passa alle dipendenze della stessa UBI Banca a partire dalla data di incorporazione, sarà riconosciuto il buono pasto nella misura percepita nella Società di provenienza fino all’introduzione del ticket elettronico. 5. Al personale con contratto a tempo parziale che effettua l’intervallo per il pranzo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti per quanto applicabili. 6. Per il personale di cui al comma 4 con contratto a tempo parziale che non effettua l’intervallo per il pranzo, la differenza tra il valore del buono pasto eventualmente percepito nelle aziende di provenienza e i valori spettanti in base ai commi che precedono sarà adeguata come segue:  se in riduzione, dal 01.01.2019; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera  se in aumento con erogazione di effettiva presenza con rientro pomeridiano buoni pasto nella misura di € 3,50 dal lunedì al giovedì01.01.2017 o dalla data di incorporazione, se previsto successiva, e di € 5,29 dal normale orario 01.01.2018 (€ 4,00 per le posizioni rientranti nel comma 2). 7. Xxxxx restando i criteri di lavoro. Detto cui sopra, in alternativa rispetto all’attribuzione del buono pasto sostituiràin forma elettronica, con le specifiche modalità indicate nelle Note il dipendente può richiedere, mediante opzione esercitabile una volta l’anno (entro il 30.09 a verbale 1 e 2 valere dal 01.01 dell’anno successivo):  l’attribuzione del buono pasto in forma cartacea nella misura di seguito riportate € 5,29 oppure,  la valorizzazione in busta paga, ovvero il versamento sulla posizione personale presso il Fondo di Previdenza Complementare, dell’importo corrispondente al costo sostenuto dall’azienda per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente l’attribuzione del buono in dette Aziendeforma elettronica. In caso di fruizione del servizio variazione della vigente normativa di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7.riferimento, le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli incontreranno a richiesta al fine di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad esvalutarne i relativi effetti., malattie, aspettative, ecc.).

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Samples: Contrattazione Di Secondo Livello

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto un “1. A far data dal 1° maggio 2018 ogni normativa aziendale vigente in tema di buono pasto” giornaliero pasto presso le Banche e Società del Gruppo si intende ridefinita come di cui all’artseguito condiviso. 102 del CCNL 17.9.2007 Pertanto, con pari a complessivi € 7,00; tale “decorrenza e comunque nei tempi tecnici all’uopo necessari, il buono pasto” spetterà pasto sarà emesso unicamente in formato elettronico per ogni giornata intera di effettiva presenza prestazione lavorativa e sarà definito in euro 7,00 in caso di svolgimento dell’attività a tempo pieno, ovvero a tempo parziale con rientro pomeridiano dopo la pausa pranzo, con l’eliminazione della componente costituita dal lunedì contributo straordinario al giovedì, se previsto dal normale orario Fondo Pensione per i Dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese - e a ogni altro Fondo di lavoro. Detto previdenza integrativa di iscrizione di ciascun Dipendente - in qualunque misura a oggi riconosciuta per ogni buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziendeerogato. 2. In caso di fruizione svolgimento dell’attività a tempo parziale, per le giornate che non comprendano il rientro dopo la pausa pranzo, verrà corrisposto un buono pasto di valore facciale pari a euro 3,50. Tale misura verrà applicata anche per tutti i Dipendenti a tempo pieno che non effettuino, in determinate giornate, il rientro dopo la pausa pranzo (a mero titolo esemplificativo: semifestivi, ricorrenza del servizio di mensaSanto Patrono, qualora l’onere per permessi pomeridiani). 3. Qualora il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore Dipendente non intenda fruire del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbitiin formato elettronico e intenda utilizzarlo in modalità cartacea dovrà darne comunicazione al Servizio del Personale competente nelle modalità e tempistiche previste dalla normativa aziendale che verrà emanata sul tema. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di MilanoIn tal caso, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo valore facciale del buono pasto stabilito sarà definito in euro 5,29, con la previsione del versamento di un contributo al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente Fondo di Previdenza Complementare cui è iscritto il Dipendente pari a quello euro 0,71. DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA L’Azienda si riserva di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - effettuare ulteriori valutazioni circa il buono pasto erogato per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2categoria dei Dirigenti., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7., le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.).

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Samples: Verbale Di Accordo

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto un “buono pasto” giornaliero 1. Dato preliminarmente atto che il servizio mensa è attualmente limitato alle giornate da lunedì a venerdì nella fascia oraria 13.00 – 14.00 e non è operativo fuori di cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, se previsto dal normale orario di lavoro. Detto buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziende. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010fascia né gli altri giorni della settimana, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità integrazione di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 35 del CCDI normativo 2016-2018 nonché in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e all’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare CCNL 09.05.2006, ai dipendenti che rientrano nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per condizioni contrattuali che legittimano il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso pasto e che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7., le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri svolgono l’attività lavorativa e le modalità ivi indicati relative pause fuori dagli ambiti orari di funzionamento della mensa è assegnato un buono pasto sostitutivo (riportati nell’appendice all’All. n. 15ticket). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti parti si danno atto che alcune aree - in relazione all’orario ordinario di lavoro, rientra nelle condizioni di cui al comma precedente il personale della biblioteca, limitatamente alla giornata del sabato. Rientra nelle predette condizioni altresì il personale riconducibile ai profili professionali di cui al citato art. 13 CCNL 09.05.2006, con particolare ad oggi Operazioni Assicurative riferimento all’area della vigilanza (polizia locale) e Liquidazione Sinistri - devono della cultura che, al fine di garantire livelli il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi anche nell’impossibilità di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientelaintrodurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario svolge attività lavorativa oltre il termine del proprio orario di lavoro settimanale ordinario ovvero in giornata non lavorativa per il presidio di tali aree sulla base delle esigenze eventi serali o festivi, alle seguenti condizioni: prestazione di apertura settimanaleservizio complessivamente pari ad almeno 8 ore, oltre ad una pausa di durata minima di dieci minuti e massima di due ore, che potrà essere fruita anche al termine del servizio. 3. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza E’ in ogni caso esclusa la fruizione di più di un livello pasto o buono sostitutivo in una singola giornata di lavoro. 4. Tenuto conto del maggior costo che l’ente dovrebbe sopportare ove estendesse il servizio accettabile mensa anche in caso alle citate diverse giornate e fasce orarie, non compatibili con i costi attuali, il buono pasto è stabilito nella misura pari ad euro 5,00. 5. Con riferimento all’orario di necessità contingenti (quali ad eslavoro ordinario degli addetti alla vigilanza delle palestre sono fatti salvi gli accordi previgenti, fermo l’adeguamento al buono pasto di cui al presente articolo., malattie, aspettative, ecc.).

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto un “buono pasto” giornaliero di cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari A. L’Azienda corrisponde a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà ciascun dipendente appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi, per ogni giornata intera giorno di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedìin servizio, se previsto dal normale orario di lavoro. Detto buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziende. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi un Buono Pasto individuale del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto6,00. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al dal 1° luglio 2010 il Buono Pasto acquisirà il valore di € 6,50. Il buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata non spetta nelle giornate di: - Ferie - Malattia - Infortunio - Maternità - Servizio militare - Aspettativa - Missioni o trasferte presso strutture esterne all’Azienda e/o al di fuori dell’area di competenza della struttura periferica - Permessi di qualsiasi natura, con esclusione di quelli sindacali Il Buono Pasto non spetterà solo per le assenze di durata pari all’intera giornata. B. I dipendenti dovranno accettare e rispettare le specifiche norme operative del servizio “buoni pasto”. C. Il rilascio dei buoni pasto avverrà con cadenza mensile: il loro numero sarà calcolato tenendo conto delle assenze (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, come specificato nel precedente punto A) effettuate dal dipendente nel mese che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a precede quello di € 140 - in 14 mensilitàconsegna. In relazione Nei primi due mesi di servizio saranno rilasciati tanti buoni mensa quanti sono i giorni lavorativi: i conguagli saranno effettuati nei mesi successivi. D. Il controvalore di ciascun buono mensa sarà assoggettato a quanto precedecontribuzione previdenziale ed assistenziale secondo la normativa legale tempo per tempo vigente, detto assegno - per la cui erogazione con esclusione delle percentuali dovute al Fondo Integrativo Pensioni (FIP). Esso è inoltre escluso dal calcolo del TFR. E. Qualora l’Azienda decida di avvalersi di società specializzate nel settore della gestione del sistema dei buoni mensa disciplinato con il presente Accordo, potrà, a suo insindacabile giudizio, scegliere la Società avrà riguardo alla posizione stessa la quale avrà, tra l’altro, il compito di stipulare le convenzioni con i locali ritenuti idonei; resta inteso che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7., dell’Azienda dovrà osservare tutte le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato operative che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota tali Società specializzate dovessero prevedere in materia. F. L’Azienda si impegna a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1garantire la copertura territoriale degli esercizi convenzionati., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.).

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto a decorrere dal 01/09/2008, la Fondazione riconosce ai lavoratori che effettuano il normale orario giornaliero a tempo pieno, un buono pasto” giornaliero pasto (ticket restaurant) del valore unitario lordo di cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà 06,50 per ogni giornata intera giorno di effettiva presenza al lavoro. A decorrere dal 01/01/2009 il valore unitario lordo del precitato buono pasto viene elevato ad €. 09,00. La concessione del predetto buono pasto non può essere, in alcun modo, qualificata come corrispettivo per la prestazione lavorativa, con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, se previsto dal normale orario un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, ed il relativo valore non potrà in nessun caso essere ricompreso o preso a base per alcun istituto retributivo, ne diretto, ne indiretto e/o differito e/o aggiuntivo e/o supplementare. Detto La modalità, i procedimenti e le formalità della dazione e della spendibilità dei predetti buoni pasto dovrà avvenire in rispetto ed in conformità della normativa legale, xxx.xx e contrattuale che ne prescrive la non imponibilità ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi fino al massimo consentito dalla legge stessa. Il buono pasto sostituiràverrà riconosciuto anche al personale part-time che, su richiesta della Fondazione e ordinariamente e/o straordinariamente, sarà chiamato a svolgere prestazioni lavorative superiori a sei ore giornaliere che si accavallino tra le ore antimeridiane e pomeridiane, con termine delle stesse dopo le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziendeore 14,45. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza Non vi sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente pasto nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare superamento del precitato orario fosse dovuto a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di richieste dei lavoratori, ovvero, alla fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordi. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7entrata/uscita., le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.).

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Buono pasto. Al personale viene riconosciuto incaricato di svolgere abitualmente attività esterna, cui si applica la normativa che precede, sarà corrisposto un buono pasto” giornaliero pasto di cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà Euro 6,00 per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedìin servizio per la quale non sia stata presentata richiesta di rimborso spese di vitto, se previsto dal normale orario come piè di lavorolista o come diaria. Detto I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né saranno erogati in ogni caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, etc.). Il buono pasto sostituirànon verrà computato, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 ad alcun titolo, agli effetti della determinazione della retribuzione e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziende. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia)spetterà, in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pastoalcun caso, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario lavoro a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-timeparziale che non preveda il rientro pomeridiano. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto Le parti si danno atto che al personale in servizio alla data di firma del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 C.I.A. 14/2/2006 che percepiva il trattamento di cui alla Nota a verbale dell’articolo 19.A del C.I.A. 31/1/2002, in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrispostosostituzione del predetto trattamento, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00)è riconosciuto, a far tempo dall’1/1/2006, un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui lordicorrisposto in 12 mensilità, nelle seguenti misure lorde: • ispettori commerciali, procuratori ed ispettori tecnici: 25 euro mensili pro capite; • liquidatori sinistri, ispettori amministrativi, addetti alla gestione interinale di agenzie: 40 euro mensili pro-capite. Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 - in 14 mensilità. In relazione a quanto precede, detto assegno - per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - Augusta - Augusta Vita - Genertel: - per il suddetto personale di Alleanza e Xxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012; - per il personale di Augusta, Xxxxxxx Xxxx e Xxxxxxxx verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010, ad € 6,60 dall’1.1.2011 e ad € 7,00 dall’1.1.2012. In base all’art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto a loro applicabili. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; - intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Con l’esercizio dell’opzione troverà altresì applicazione anche per tale personale quanto previsto dall’art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. - in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale dell’orario di lavoro con due rientri pomeridiani; - in relazione al punto 2., l’estensione della facoltà di riduzione dell’intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di rientro; - in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; - in relazione al punto 4., l’applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. - possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 18.00; - flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; - possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l’integrale applicazione della disciplina generale prevista dal presente articolo. Gli effetti dell’opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all’esercizio della stessa. Per il personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo quanto precisato al precedente punto 7.Inoltre, le disposizioni già contenute nell’art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 30.6.2006 con i criteri e le modalità ivi indicati (riportati nell’appendice all’All. n. 15). Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente articolo. Le Parti parti si danno atto che alcune aree - al personale in particolare servizio alla data di firma del C.I.A. 14/2/2006 addetto ad oggi Operazioni Assicurative attività interna presso uffici periferici siti in località diverse da quella in cui ha sede l’Impresa, è riconosciuto – con decorrenza 1°gennnaio 2006 – un assegno integrativo di 7 euro mensili pro-capite, corrisposto in 12 mensilità. 19.B. – Trattamento per il personale addetto abitualmente allo svolgimento di attività interna. ➢ Spese di soggiorno e Liquidazione Sinistri - devono garantire livelli di copertura su tutto l’orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Pertanto l’Impresa organizza la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all’esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad espernottamento., malattie, aspettative, ecc.).

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