QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. Art. 4.1
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. Art. 70 – Materiali in genere .....................................................................................
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. Art. 68 – Materiali in genere
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. Comune di Martellago - Protocollo n. 0029334/2022 del 10/11/2022 08:03:21 Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Viene segnalata sin dal presente Capitolato Speciale d’appalto che i lavori dovranno tener conto (per quanto di pertinenza) dei C.A.M., criteri ambientali minimi secondo quanto previsto dal D.M 11 ottobre 2017 che aggiorna il D.M. 24 dicembre 2015 ed il D.M. 11 gennaio 2017 dedicato ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.” Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. I materiali e le parti componenti da impiegare per le forniture dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Capitolato. In mancanza di particolari indicazioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione alla quale sono destinati. In ogni caso i materiali dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Amministrazione. Quando l'Amministrazione abbia rifiutato una qualsiasi parte come non atta all'impiego, l'Affidatario deve sostituirla con altra conforme alle caratteristiche volute. Qualora i materiali, in tutto od in parte siano dichiarate inaccettabili da parte dell'Amministrazione, l'Affidatario deve procedere a sua cura ed a sue spese al loro ritiro, senza responsabilità di sorta per l'Amministrazione in ordine allo stato di conservazione delle stesse.
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. Art. 32 MATERIALI IN GENERE Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Tutti i materiali da impiegare nei lavori devono essere della migliore qualità e privi di difetti; l'Appaltatore non può usare materiali che non siano preventivamente accettati o riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. I materiali rifiutati devono essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore il quale non potrà, per tale fatto pretendere compensi o indennità di sorta. Comunque, anche se dopo la posa in opera dei materiali, i manufatti e le apparecchiature presentassero difetti di qualsiasi genere, l' Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla loro sostituzione. In caso di inadempienza si procederà d'Ufficio a norma di quanto disposto dall'art. 15 del Capitolato Generale di Appalto. Per la fornitura di materiali non allo stato naturale, manufatti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature, macchine ed altri impianti, l'Appaltatore deve fornire alla Direzione dei Lavori i campioni relativi ed i nominativi delle ditte fabbricanti; a suo insindacabile giudizio la Direzione dei Lavori può accettare o rifiutare le scelte dell' Appaltatore. In particolare per i materiali si devono osservare le prescrizioni di seguito indicate nonché le eventuali successive disposizioni in materia.
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. 7.1 Materiali in genere
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. PARTE 3ECONDA – 3pecificazione delle prescrizioni tecniche A – Opere Edili
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI. Art. 2.1