Common use of Canoni Clause in Contracts

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore di autore su opere letterarie, artistiche o e scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive radiofoniche o radiofonichetelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualitàtal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo dei canoni o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo l’effettivo beneficiario, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso l’uso o la concessione in uso di un diritto d'autore d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese compresi le pellicole cinematografiche e le registrazioni i nastri di registrazione per trasmissioni televisive emissioni radiofoniche o radiofonichetelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o procedimenti segreti oppure per l'uso l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale com- merciale o scientificoscientifico (know-how). 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente con- traente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essea detta stabile organizzazione o base fissa. In tale eventualitàipotesi, si applicanotrovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativapolitica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione organizzazione, o una base fissa fissa, per le cui necessità la quale è stato contratto l'obbligo l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissaorganizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare l’ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno canoni relativi a compensi di comune accordo qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie o artistiche, comprese le modalità di applicazione di tale limitazionepellicole cinematografiche o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive; b) il 15 per cento in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive radiofoniche o radiofonichetelevisive, di brevettiun brevetto, marchi di un marchio di fabbrica o di commercio, disegni o modellidi un modello, progettidi un progetto, formule di una formula o processi segretidi un procedimento segreto, o nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industrialiuna attrezzatura industriale, commerciali commerciale o scientifiche o scientifica e per informazioni concernenti esperienze di carattere un'esperienza acquisita nel campo industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal tale caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i l'effettivo beneficiario dei canoni ne è l'effettivo beneficiarioun residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione); (b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canonicanoni in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazionetali limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o altra opera artistica (ad eccezione dei canoni relativi a software per computer, canoni relativi a pellicole cinematografiche o canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine «"canoni» " designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche e le registrazioni ci canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive o radiofonichetelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o altri beni immateriali, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 45. Le disposizioni dei paragrafi 1 1, 2 e 2 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti il diritto o i beni generatori il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualitàtal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 56. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 67. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazionedell'uso, diritto od informazione per i quali il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di ciascuno software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione); b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. Esistono, quindi, due tetti di aliquote in base alla tipologia del canone su cui applicare la ritenuta e non si fa rifermento nella distinzione tra le due a un qualche particolare legame partecipativo tra i due soggetti coinvolti nel flusso transazionale del canone come nel caso dei dividendi. Al paragrafo 3, invece, si definiscono alcuni casi di tassazione esclusiva nello stato di residenza sempre se che colui che li percepisce ne è l’effettivo beneficiario, come nel caso degli interessi (articolo 11 paragrafo 3). Al paragrafo 4, l’articolo definisce cosa intende per canoni, mentre al paragrafo 5 si chiarisce che se il beneficiario effettivo dei canoni esercita nello Stato della fonte un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa, i canoni sono imponibili in tal Stato della fonte secondo la propria legislazione interna, ovvero non si applicano i limiti previsti nei paragrafi precedenti. Infine, il paragrafo 6, sancisce chi sia da considerare come Stato della fonte, ovvero è lo Stato dal quale vengono pagati i canoni se è lo Stato di residenza del debitore ovvero del pagatore, tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tenuto conto tali canoni sono a carico 141 Articolo 12 Convenzione Italia – Canada contro le doppie imposizioni. della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Per ultimare questo paragrafo desidero riportare sia una sentenza della Corte di Cassazione italiana con l’intento di far comprendere meglio come l’ordinamento giuridico italiano applica la clausola del beneficiario effettivo, nel caso in cui tale clausola non sia prevista nella Convenzione contro le doppie imposizioni e sia una risoluzione dell’Agenzia delle altre disposizioni Entrate inerente il concetto di beneficiario effettivo. La sentenza è la numero 24291 del 30 settembre 2019 e riguarda un fondo pensionistico giapponese contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 58/27/12 della presente Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, emessa il 16/4/2012. La CTR piemontese negava all’ente giapponese il rimborso della differenza tra le ritenute domestiche subite con l'aliquota del 32,4% sui dividendi ricevuti nell'anno 1998 da società italiane aventi sede legale nell'ambito di competenza territoriale del Centro Territoriale suddetto e l'importo delle ritenute convenzionalmente applicabili con l'aliquota del 15% sull'ammontare lordo dei dividendi azionari, ex art. 10 della Convenzione per eliminare la doppia imposizione dei redditi stipulata a Tokyo da Italia e Giappone in data 20 marzo 1969 e ratificata in Italia con L. 18 dicembre 1972, n. 855. Tuttavia la CTR negava il rimborso all’ente giapponese in quanto, per la Commissione non era il reale beneficiario effettivo e, quindi, secondo il ricorrente, la CTR aveva errato nel ritenere che l’articolo 10 della Convenzione Italia-­‐Giappone regolasse solo i casi in cui una società italiana paga immediatamente e direttamente i dividendi a soggetti fiscalmente residenti in Giappone, restando esclusa dalla sua sfera di applicabilità i casi in cui i soggetti fiscalmente residenti in Giappone si qualifichino come "beneficiari effettivi" dei dividendi di fonte italiana, seppur pagati immediatamente e direttamente ad altri (nel caso di specie a società statunitensi). In particolare, la CTR ha ritenuto che che l'art. 10 della Convezione Italia Giappone fosse inapplicabile al caso di specie, in cui i dividendi erano stati pagati ad una società statunitense, perchè la norma citata presupponeva che il soggetto che riceve il pagamento sia residente in uno dei due stati contraenti (nel caso in esame il Giappone). Nel caso di specie, l'art. 10 della Convenzione Italia Giappone recita: "I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso"142. Come si evince dal secondo paragrafo le limitazioni per lo Stato della fonte non prevedono che chi recepisca i dividendi sia l’effettivo beneficiario in quanto tale Convenzione è stata scritta prima del 1977 e come riportato nel paragrafo precedente, in ambito OCSE, il concetto di beneficiario effettivo è comparso per la prima volta nel Modello di Convenzione del 1977. Tuttavia, secondo la Cassazione, applicando i principi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati alla Convenzione suddetta, l'interpretazione secondo buona fede dell'art. 10 della Convenzione, alla luce dell'oggetto e dello scopo del Trattato, porta a ritenere che la nozione di "beneficiario" coincida con quella di "beneficiario effettivo", sebbene l'espressione sia stata esplicitamente introdotta solo nelle Convenzioni redatte sulla base dei successivi Modelli OCSE e quindi anche nei casi d’inesistenza di previsione testuale (dell’espressione “beneficiario effettivo”), i parametri dell’articolo 31 indurrebbero comunque a non riconoscere il regime di favore alla società madre che non essendo il beneficiario effettivo dei dividendi che danno luogo al credito d'imposta -­‐ abbia abusato del trattato mediante un'allocazione territoriale strumentale, stravolgendone appunto l'oggetto e lo scopo pratico (c.d. "treaty abuse)143 Inoltre, nell'ordinamento fiscale internazionale vige la clausola generale del beneficiario effettivo, in virtù della quale può fruire dei vantaggi garantiti dai trattati solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione 142 Corte di Cassazione, Sentenza del 30/09/2019 n. 24291.

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Samples: Tesi Di Laurea

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i e questi siano costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, . 2. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente se sono costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario effettivo l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi. 43. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 54. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno un Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissache come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissaorganizzazione. 65. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della del presente Convenzioneaccordo.

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della secondo la legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiarioil beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofonicheradiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività industriale o commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghino ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione organizzazione, o una base fissa fissa, per le cui necessità la quale è stato concluso il contratto l'obbligo al che ha originato il pagamento dei canoni e che sopporta l'onere di tali canoni canoni, questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano considerati come provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione organizzazione, o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention to Avoid Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati imposti anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo l’effettivo beneficiario, l'imposta l’imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 3 per cento dell’ammontare lordo dei pagamenti per l’uso o la concessione in uso di informazioni; b) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei pagamenti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, drammatica, musicale o su un’altra opera artistica (esclusi tuttavia i canoni per pellicole cinema- tografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione); c) il 10 per cento dell'ammontare dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno pagamenti per l’uso o la conces- sione in uso di comune accordo le modalità equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici, di applicazione bre- vetti, di tale limitazionemarchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di pro- getti, di formule o di procedimenti segreti, di programmi informatici nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico, compresi i pagamenti per la fornitura di assistenza tecnica; e d) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso l’uso o la concessione in uso di un diritto d'autore informazioni, di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche drammatiche, musicali o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofonichesu altre opere artistiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segretipro- cedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, o oppure per l'uso l’uso o la concessione in uso di attrezzature programmi informatici, equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifiche scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi per la fornitura di assistenza tecnica e i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante situata oppure una professione indipendente tramite una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino ricolle- ghino effettivamente ad essea detta stabile organizzazione. In tale eventualitàipotesi, si applicano, trovano applica- zione a seconda dei casi, del caso le disposizioni dell'articolo dell’articolo 7 o dell'articolo dell’articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativapolitica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissaorganizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base sede fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare l’ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente Contraente e pagati ad un residente dell'altro dell’altro Stato contraente Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo Articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso l’uso, o la concessione in uso uso, di un diritto d'autore d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive radiofoniche o radiofonichetelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o nonché per l'uso l’uso, o la concessione in uso uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 43. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraenteContraente, eserciti nell'altro nell’altro Stato contraente Contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale canoni, un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti il diritto o i beni generatori il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essea tale stabile organizzazione. In tale eventualità, tal caso si applicano, a seconda dei casi, applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14dell’Articolo 7. 54. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraenteContraente, ha in uno Stato contraente Contraente una stabile organizzazione a cui si ricollegano effettivamente i diritti o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento i beni generatori dei canoni canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissaorganizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissaorganizzazione. 65. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazionedell’uso, diritto od o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) il 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi. Le autorità In ogni caso, da parte dell'Argentina la limitazione dell'aliquota di imposta si applica soltanto nel caso in cui i contratti che danno luogo al pagamento dei detti compensi siano stati approvati dalle competenti degli Stati contraenti regoleranno Autorità argentine in conformità alla propria legge sui trasferimenti di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazionetecnologia. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive radiofoniche o radiofonichetelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché per lavori collegati allo studio o alla ricerca scientifica o tecnica sui metodi o procedimenti industriali, commerciali o amministrativi. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività industriale o commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualitàtal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativapolitica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto si ricolleghi l'obbligo al pagamento dei canoni canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissache come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissaorganizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro StatoStato contraente. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed e in conformità della legislazione di detto Statoquesto Stato contraente, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, ma l'imposta così applicata non può eccedere deve eccedere: a) il 10 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno canoni se essi sono pagati per l'uso o la concessione in uso di comune accordo le modalità un diritto di applicazione di tale limitazioneautore su opere letterarie artistiche o scientifiche; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in ogni altro caso. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi scientifiche comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofonichecinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto StatoStato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissaorganizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione o cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la base fissapropria legislazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazionedell'uso, diritto od o informazione per i quali sono pagati, eccede quello l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere eccedere: a) per quanto concerne le Filippine, il 10 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti , nel caso in cui i canoni siano pagati da un'impresa registrata presso il Comitato degli Stati contraenti regoleranno Investimenti delle Filippine ed impegnata in settori preferenziali di comune accordo le modalità attività, nonché nel caso in cui si tratti di applicazione di tale limitazionecanoni relativi a pellicole cinematografiche o a registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive; b) in tutti gli altri casi, il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive radiofoniche o radiofonichetelevisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualitàtal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissache come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissaorganizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche scientifiche, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualitàtal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e ed il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della del presente ConvenzioneAccordo.

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Samples: Accordo Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali i canoni di cui alle lett. b) e c) del paragrafo 3 possono essere altresì tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti corrisposti: a) per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche; b) per l'uso o la concessione in uso di pellicole cinematografiche, ivi comprese le di pellicole cinematografiche e le o registrazioni per trasmissioni televisive radiofoniche o radiofonichetelevisive, o di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o scientifiche; c) per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, situata sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, una comunità pubblica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o od una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro StatoStato se tale residente ne è l'effettivo beneficiario. 2. TuttaviaIn deroga alle disposizioni del paragrafo 1, tali i canoni indicati al paragrafo 3 b), possono essere altresì tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa designa: a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni televisive; b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per trasmissioni televisive l'uso o radiofoniche, la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali commerciali, o scientifiche o che non costituiscano un bene immobile ai sensi dell'art. 6 e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori il diritto od il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto l'obbligo che ha dato luogo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissache come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissaorganizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Samples: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Canoni. 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei canoni. 2. Tuttavia, tali i canoni pagati da una società residente di uno degli Stati contraenti ad una persona residente dell'altro Stato contraente che possiede più del 50 per cento del capitale sociale della società erogante possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto nel primo Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, ; l'imposta così applicata non può può, tuttavia, eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le (inclusi i canoni relativi a pellicole, o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofonichetelevisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale una libera professione mediante una base fissa ivi situata, situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canonicanoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione prestazione per i quali la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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