CAPEX Clausole campione

CAPEX. (capital expenditur, cioè spese in conto capitale). - acquisizione di apparati e realizzazione del centro di monitoraggio della nuova rete E-Net; - estensione vita operativa del SATCAS, con gli strumenti di medium term conflict detection e arrival management; - sostituzione dei VCS (Voice Control Switch) di aeroporto e dell’ACC Roma con nuovi a standard VoIP; - adeguamento dei sistemi radio al VoIP ed alla nuova normativa europea 8,33 KHz; - aggiornamento dei sistemi Data Link al nuovo standard “multi-frequenza” ed estensione al traffico a terra; - sviluppo del nuovo modello manutentivo con i sistemi TOC ed HAL; - completamento dei programmi di sostituzione del SATCAS nelle TWR e nei sistemi di backup; - nuovo sistema di fusione dati di sorveglianza di terra per gli aeroporti di Fiumicino e Bergamo; - completamento infrastrutturali della nuova Academy a Forlì volto all’utilizzo della sola Nuova Academy come edificio dei servizi addestrativi; - prosecuzione del programma di sviluppo della nuova piattaforma nazionale “4 Flight”; - evoluzione del prodotto Coflight assieme all’ANSP Francese; - ammodernamento di infrastrutture e sistemi su APT militari in transito; - progettazione ed avvio costruzione delle nuove Torri di controllo di Linate e Palermo; - completamento della sorveglianza a terra degli aeroporti di Bologna, Venezia e Bergamo; - sostituzione dei radar di superficie di Bologna e Venezia; - ristrutturazione dell’edificio dell’ACC di Brindisi; - adeguamento e la messa a norma di varie centrali elettriche aeroportuali; - sostituzione di radioassistenze di rotta e di aeroporto; - integrazione dei sistemi informativi di ENAV e Techno Sky. Nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018, relativamente agli investimenti del piano per il 2018, sono stati avviati nuovi programmi per circa 84,7 ml circa. - Aspetti finanziari del piano 2018 La sostenibilità degli impegni di spesa ENAV è stata definita tenendo anche conto dell’ammontare dei contratti già sottoscritti relativi ai progetti di investimento approvati nei precedenti piani ed ancora non conclusi. La sostenibilità sul piano finanziario dei suddetti investimenti nei singoli anni di piano è oggetto di monitoraggio, da parte della società, in relazione allo scenario macroeconomico di riferimento, nonché al rispetto dei vincoli e/o obiettivi attualmente previsti di indebitamento finanziario netto dell’Azienda. Le ricezioni di fatture passive su contratti di investimento nel corso del 2018 si sono sostanziate i...
CAPEX. Per la realizzazione dei diversi elementi di rete, la società utilizzerà, ove disponibili, cavidotti e/o fibra ottica di TIM e di altri operatori che partecipano al co-investimento. Si stima che la realizzazione della rete passiva secondaria e l’acquisto dei diritti d’uso di infrastrutture di posa esistenti per le 19 città del lotto 1 richiedano un investimento complessivo di circa 250 milioni di Euro. Si stima, inoltre, che la realizzazione della rete passiva secondaria e l’acquisto dei diritti d’uso di infrastrutture di posa esistenti per le 20 città del lotto 2 richiedano un investimento complessivo di circa 215 milioni di Euro. In entrambi i casi i valori potranno essere rivisti in sede di negoziato con i soggetti interessati, anche rimodulando la percentuale di copertura delle unità immobiliari per città. I capex per singola città sono stati valutati e potranno essere forniti in dettaglio ai soggetti che manifesteranno interesse ad aderire al progetto su interi lotti o singole città. Le infrastrutture già esistenti in secondaria, ove già disponibili, potranno essere acquisite da altri operatori; le prime stime di capex per la realizzazione dei lotti 1 e 2 si basano sull’ipotesi di acquisizione in IRU a 30 anni. Qualora un partner richieda fibra in primaria nelle città oggetto del co-investimento, la società realizzerà questa infrastruttura e ne cederà la proprietà al richiedente che ne sosterrà interamente i costi di realizzazione e di manutenzione. Nel caso in cui la suddetta primaria sia realizzata anche utilizzando, in tutto o in parte, infrastrutture esistenti di TIM, la società cederà al richiedente i diritti d’uso dell’infrastruttura e la relativa manutenzione sarà assicurata da TIM mediante apposito contratto stipulato tra le parti al di fuori dell’accordo di co-investimento. L’eventuale attività di realizzazione della primaria è limitata ai co-investitori che la richiedono e non è estesa ad altri operatori non partecipanti al co-investimento.
CAPEX. (Investimento totale=Investimento privato + Contributo pubblico): formato valore €
CAPEX. (capital expenditure, cioè spese in conto capitale). - la prosecuzione del programma di sviluppo della nuova piattaforma nazionale “4 Flight” e del nuovo Flight Data Processing tool “Co-flight’’; tali sistemi, rinnovando quelli esistenti in operatività da più di 20 anni, permetteranno maggiore capacità, flessibilità e scalabilità dello spazio aereo italiano e del relativo sistema di controllo del traffico aereo, il collaudo integrato delle due nuove piattaforme è atteso nel 2025. Tale nuovo sistema sarà essenziale per gestire l’atteso incremento di traffico previsto secondo gli scenari eurocontrol entro 2031; - la realizzazione della rete fonia/dati operativa ENET-2; - la finalizzazione del dispiegamento dei sistemi di osservazione meteorologica negli aeroporti; - la sostituzione di radioassistenze di rotta e di aeroporto; - il completamento dello sviluppo del nuovo modello manutentivo con i sistemi TOC ed HAL per la telegestione nazionale degli impianti. Il complesso degli interventi di investimento, fra cui quelli maggiori sopra descritti, nell’anno 2022 ha determinato una spesa CAPEX complessiva per 87,76 milioni, quindi in riduzione rispetto al budget approvato (-12,2 per cento), ma in linea con la ripresa rispetto ai volumi degli anni pandemici (+15,4 per cento). Va considerato che la quasi totalità delle suddette implementazioni e completamenti è avvenuta in forza di contratti di approvvigionamento materiali, lavori e servizi sottoscritti nell’anno 2021 (o entro il primo semestre 2022), mentre a partire da metà 2022 si sono verificate numerose circostanze che hanno limitato la capacità di emettere nuovi ordinativi e che hanno determinato una flessione del volume complessivo di investimenti nel 2022. Le motivazioni per i minori avanzamenti rispetto al budget sono fondamentalmente le seguenti: 1. dal 1° luglio 2022 è diventato operativo il regolamento sul Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (“CVCN”) che ha impedito per molti mesi la contrattualizzazione di sistemi contenenti reti e sistemi di comunicazione, ed il cui effetto si dispiegherà ancor più massicciamente nel 2023 con un posticipo di quote significative di CAPEX su tali sistemi; 2. i ritardi nelle consegne di materiali elettronici sono saliti mediamente da poche settimane a vari mesi; 3. la mancata aggiudicazione di un importante accordo quadro su sensoristica meteorologica (causa ricorso del secondo classificato) ha generato lo slittamento di oltre 12 mesi dei relativi CAPEX.
CAPEX. (capital expenditure, cioè spese in conto capitale). 3.6. L’attività negoziale 3.6.1. L’attività negoziale e le procedure di aggiudicazione

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  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Modifiche al contratto 29.1 In presenza di giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento del profilo di rischio del Titolare, esigenze operative e/o organizzative dell’American Express, variazioni delle condizioni economiche generali e/o modifiche nella normativa applicabile, l’American Express si riserva di modificare, anche in senso sfavorevole al Titolare, il Contratto, ivi inclusi il Regolamento e le condizioni economiche applicate ed indicate nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” o in altra comunicazione successiva, quali tassi di interesse o di cambio, corrispettivi, imputazione dei pagamenti, servizi e benefici connessi con la Carta nonché modifiche relative agli obblighi di pagamento da parte dei Titolari. 29.2 Salvo quanto previsto all’Art. 29.3, l’American Express comunicherà al Titolare modifiche al Contratto almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per la loro applicazione. Tali modifiche si intenderanno tacitamente accettate a meno che il Titolare, prima della data prevista per la loro applicazione, comunichi per iscritto a mezzo raccomandata a/r all’American Express presso la sede di Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che non intende accettare le stesse e che intende recedere dal Contratto. Le comunicazioni di recesso dovranno essere trasmesse all’attenzione del Servizio Clienti – SAC. L’American Express declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni inviate dal Titolare. Il suddetto recesso non comporterà alcuna penalità o costo per il Titolare, fermo restando che il Titolare dovrà immediatamente cessare l’uso della Carta e sotto la propria responsabilità restituire all’American Express e/o distruggere la Carta Base e le eventuali Carte Supplementari (invalidandole mediante taglio in senso verticale), e che il Titolare stesso rimarrà responsabile per qualsiasi Addebito sul Conto fino alla data del recesso (incluso qualsiasi Addebito generato fino alla data del recesso anche se contabilizzato in successivi Estratti Conto), nonché per ulteriori utilizzi non autorizzati o fraudolenti della Carta Base e delle eventuali Carte Supplementari. 29.3 Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio potranno essere applicate dall’American Express con effetto immediato e senza preavviso. Se tali modifiche sono sfavorevoli al Titolare, l’American Express procederà alle stesse solo se derivanti dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.116 del Codice degli appalti. 2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto. a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 3O% riferita all’importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate; b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l’impossibilità per l’aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell’appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato; c. E’ vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara. d. L’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile tra l’Impresa che si avvale del subappalto e l’impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti. e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalle relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l’ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 deI 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui aII’art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all’art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996; g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore; h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell’appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento; i. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 2O% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto; j. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell’inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; k. L’Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge; l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto; 3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori; 4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore. 5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri. 6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni.

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).