Caso Lesioni Clausole campione

Caso Lesioni. La Società corrisponde l’indennizzo nella misura prevista dalla tabella lesioni allegata tenendo conto di quanto previsto alla SEZIONE IV – SOMME ASSICURATE, per i diversi tipi tessera. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento.
Caso Lesioni. L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue: • per i Tesserati Member, i Tesserati Sport, i Partecipanti a Motocavalcate, Mountaintrial, Gimkane e Motoraid, Rievocazione Storica ed Escursioni in Fuoristrada e per tutti i sinistri avvenuti in allenamento (indipendentemente dalla tessera/licenza) saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni A allegata; • per i Presidenti dei Moto Club, i Soggetti B, i possessori di Licenza Agonistica, Licenza Assistenza Trial, Licenza Agonistica Velocità One Event, i possessori ed il Personale addetto a gare e manifestazioni saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni B allegata; • per i Partecipanti a Corsi di educazione stradale – per i Partecipanti a Corsi Teorici e/o Pratici e per i Partecipanti ai Corsi Hobby Sport saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni A allegata; • per i Soggetti A saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni C allegata. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento fermo quanto previsto dall’ art 6. Per le lesioni non indennizzabili a termini di polizza poiché soggette a franchigia (contraddistinte in Tabella da asterisco) la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait, non comprensivo di spese mediche e diaria, pari a € 500,00. Nel caso sussistano lesioni plurime contraddistinte in Tabella da asterisco, la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait, non comprensivo di spese mediche e diaria, pari ad € 700,00. In caso di sinistro avvenuto in allenamento si ribadisce che la tabella di riferimento è la tabella A.
Caso Lesioni. L'Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio. Fermo quanto previsto alla successiva Sezione III − Somme Assicurate e relative Franchigie − la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo riferimento ai valori di cui alla Tabella Lesioni – allegato A) del D.P.C. M. 3 novembre 2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 296/2011 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza. A termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 10.
Caso Lesioni. L'Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio. L'indennizzo della lesione è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni - allegato A della presente Convenzione. A termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 10. Resta convenuto che in caso di mancato versamento del premio l’assicuratore è obbligato ad erogare la prestazione assicurativa a favore dell’assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato.
Caso Lesioni. L’assicuratore corrisponde l’indennizzo nella misura prevista come segue:  Per il Personale addetto a gare e manifestazioni saranno operanti le prestazioni previste nella Tabella lesioni. Nei casi preesistenti di mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l’indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’evento fermo quanto previsto dal paragrafo Xxxxxxx denuncia di infermità. Per le lesioni non indennizzabili a termini di polizza poiché soggette a franchigia – contraddistinte in tabella da asterisco – la prestazione assicurativa consiste in un rimborso a forfait pari a € 500,00 in caso di lesione singola; in caso di lesioni plurime il rimborso forfait sarà pari a € 700,00.
Caso Lesioni. L'Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio. Fermo quanto previsto alla successiva Sezione III – Somme Assicurate e relative Franchigie - la Società corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato facendo riferimento ai valori di cui alla Tabella Lesioni – allegato A termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 10.
Caso Lesioni. L'Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni. Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l’invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio. L'indennizzo della lesione è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla Tabella Lesioni - allegato A della presente Convenzione. A termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 10.
Caso Lesioni. L'Assicuratore corrisponde gli indennizzi previsti nella Tabella Lesioni. Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette ed esclusive cagionate dall'evento fermo quanto previsto dall'art. 5.
Caso Lesioni. L'assicuratore corrisponde gli indennizzi nella misura prevista alla Tabella Lesioni allegata. In caso di evento che produca più lesioni comprese nella Tabella, l'Assicuratore non corrisponderà complessivamente indennizzi superiori al capitale assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.