Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza Clausole campione

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti: (a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela anche residenti all’estero presso l’Unione Europea; (b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; (c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, anche residenti all’estero presso l’Unione Europea; (d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF;
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti: (a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela; (b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; (c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; (d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF; (e) società del Gruppo CRIF.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 4.1 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali in Italia a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie di soggetti: (a) soggetti che effettuano servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela anche residenti all’estero presso l’Unione Europea; (b) soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; (c) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, anche residenti all’estero presso l’Unione Europea; (d) soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF; 4.2 - Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 “Finalità Ulteriori” della presente Informativa, il Titolare necessita di comunicare i dati personali in Italia anche a: (a) società del Gruppo CRIF o alla propria rete di vendita in relazione alle finalità sopra enunciate;
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 3, la Società si riserva la facoltà di comunicare i Dati ai destinatari appartenenti alle seguenti categorie: • soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; • Autorità e Organismi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es.: UIF, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Centrale di Allarme Interbancaria, Centrale Rischi della Banca d'Italia, Autorità Giudiziaria, in ogni caso solo nei limiti in cui ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa applicabile); • altre società del gruppo di cui è parte la Società, o comunque società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situate anche all’estero); • soggetti che provvedono a confrontare i dati forniti dagli Interessati con quelli disponibili su pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili a chiunque, al fine di verificarne la veridicità, anche in ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica imposti dal Decreto Anti-Riciclaggio, oltre che l'eventuale esistenza di protesti e iscrizioni pregiudizievoli; • soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati; • soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di mailing); • soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; • soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data-entry; • soggetti che svolgono attività di assistenza all’Interessato; • società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; • studi professionali o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; • sistemi di informazione creditizia, di verifica della congruità dei dati, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenze; • agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, altri intermediari operanti nel settore creditizio, finanziario o bancario; • soggetti che effettuano ricerche di mercato, volte a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e sull'attività svolta dalla Società; • soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società. I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate op...
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 5.1 Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.1 “Finalità Necessarie” della presente Informativa, CRIF SERVICES necessita di comunicare i dati personali in Italia ed all’interno dell’ Unione Europea a soggetti terzi, appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti, persone fisiche e/o persone giuridiche, che svolgono attività di valutazione di immobili e di stima peritale; 1 ovvero qualsivoglia operazione o complesso di operazioni, effettuata anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione dei dati personali - soggetti che effettuazione servizi di elaborazione dei dati necessari per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dalla clientela; - soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry; - soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; - soggetti che svolgono adempimenti contabili, di controllo e revisione delle attività poste in essere da CRIF SERVICES; - soggetti che forniscono servizi per la gestione della base di dati di CRIF SERVICES; - società controllate e/o collegate di CRIF SERVICES, società controllanti di CRIF SERVICES nonché società sottoposte al medesimo controllo della società controllante di CRIF SERVICES.. 5.2 Per il perseguimento delle finalità descritte al punto 2.2 “Finalità Ulteriori” della presente Informativa, il trattamento dei dati sarà effettuato dal Titolare medesimo e dai soggetti incaricati al trattamento. Con particolare riferimento alle Finalità Ulteriori di cui al punto 2.2, solo risultati statistici e indici di raffronto e di comparazione, risultanti dall’elaborazione dei dati personali, potranno essere comunicati a soggetti terzi che includono, oltre a quelli sopra indicati, anche clienti o collaboratori di CRIF SERVICES, nonché società collegate, controllate e controllanti di CRIF SERVICES e società sottoposte al medesimo controllo della società controllante di CRIF SERVICES medesima.

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  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Protezione dei dati personali Come parte del Contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”). Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarà indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa. x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili b. Per l’esecuzione di un Contratto di cui il cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta i. i cessionari di contraenza, gli assicurati, i beneficiari, nonché i loro rappresentanti; ii. i soggetti ai quali il Contratto sia stato ceduto in pegno o in favore dei quali sia stato costituito un vincolo; iii. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni. • alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie; • intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione. Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta alla Compagnia. Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati non richiede, di norma, la prestazione del consenso da parte del Cliente. c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.