Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima. 14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Fornitura, Fornitura
Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È E’ considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Servizio, Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto a) Qualora una delle parti subisca un evento rientrante nella nozione di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso causa di forza maggiore qualunque – intendendosi per tale ogni evento che non può essere previsto o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi influisca in modo sostanziale in termini di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale costi e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell’attività – dovrà tempestivamente darne avviso all’altra Parte, comunicando la natura dell’evento e la sua importanza. L’avviso deve essere confermato per iscritto anche a mezzo fax.
b) In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente contratto restano sospese e nessun inadempimento e/o conseguenti ad atti illegittimi della responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà ha prontamente comunicato l’impossibilità di Optima.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso adempiere per causa di forza maggiore. La Parte.
c) Nel caso di sospensione delle prestazioni da parte dell’Allevatore per un periodo superiore complessivamente a 6 (sei) mesi, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause EBS avrà facoltà di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parterisolvere il presente contratto.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Zoobiomassa, Fornitura Di Zoobiomassa
Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore maggiore: i) l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ; ii) provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, ; iii) conflitti nazionali o internazionali iv) pandemie; v) scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore); vi) alterazione dei prezzi e delle condizioni di approvvigionamento delle materie prime nei mercati di riferimento, o altri eventi o circostanze, comunque, circostanze estranee alla volontà di Optima, tali da rendere eccessivamente onerosa la fornitura rispetto alla pianificazione industriale di Optima.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare comportare una sospensione interruzione definitiva, indeterminata o prolungata degli obblighi contrattuali, Xxxxxx può sospendere il servizio e risolvere di una Parte, questa ne deve dare diritto il contratto dandone comunicazione all’altra al Cliente appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggioremaggiore e la data di decorrenza della risoluzione contrattuale. La Parte, i cui obblighi fossero stati invece temporaneamente sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà se possibile l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore maggiore: i) l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ; ii) provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, ; iii) conflitti nazionali o internazionali iv) pandemie; v) scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore); vi) alterazione dei prezzi e delle condizioni di approvvigionamento delle materie prime nei mercati di riferimento, o altri eventi o circostanze, comunque, circostanze estranee alla volontà di Optima, tali da rendere eccessivamente onerosa la fornitura rispetto alla pianificazione industriale di Optima.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare comportare una sospensione interruzione definitiva, indeterminata o prolungata degli obblighi contrattuali, Xxxxxx può sospendere il servizio e risolvere di una Parte, questa ne deve dare diritto il contratto dandone comunicazione all’altra al Cliente appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggioremaggiore e la data di decorrenza della risoluzione contrattuale. La Parte, i cui obblighi fossero stati invece temporaneamente sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà se possibile l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Fornitura
Cause di forza maggiore. 14.1 22.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas Servizio Mobile e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 22.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Dei Servizi Mobile, Condizioni Generali Di Contratto
Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È E’ considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) pandemie o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte. Art. 12 Clausola risolutiva espressa
12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione e con effetto immediato, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture emesse, oppure mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente oppure esecuzione di almeno 1 sospensione della fornitura per morosità nell’arco degli ultimi 12 mesi; ii) impossibilità di recapitare la lettera di costituzione in mora inviata ai sensi del precedente art. 9.2 oppure invio al Cliente di almeno 2 costituzioni in mora nell’arco degli ultimi 12 mesi; iii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti per la fornitura del Servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate, anche nell’ipotesi di risoluzione del contratto con altri soggetti della filiera (in tal caso la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas e della maggior tutela per l’elettricità); iv) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente (SDD) o in caso mancata attivazione dell’SDD per motivi riconducibili al cliente, oppure in caso insoluto su SDD; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione/integrazione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido costituzione/ricostituzione/integrazione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vi) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; viii) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; ix) nel caso venga meno il servizio di distribuzione.
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Samples: Contratto Di Servizi
Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti inadempi- menti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È E’ considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Cause di forza maggiore. 14.1 22.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas Servizio Mobile e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima.
14.2 22.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas Servizio e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza imprevedibile che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione maggiore: terremoti, epidemie, guerre, emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte. Art. 12 Clausola risolutiva espressa
12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 15 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti per la fornitura del servizio, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di rete.
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Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas Servizio e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza imprevedibile che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione maggiore: terremoti, epidemie, guerre, emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas Servizio e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione maggiore: terremoti, epidemie, ribellioni, emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Comunicazione Elettronica
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Cause di forza maggiore. 14.1 22.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas Servizio Mobile e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 22.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È .. E’ considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli 1. Non saranno soggette a penalità eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso inadempienze dovute a cause di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori dovessero verificarsi nel corso del controllo di Optima contratto e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, impediscano in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optimaparte il tempestivo e corretto assolvimento delle obbligazioni pattizie.
14.2 Qualora un caso 2. L’Affidataria è tenuta, a pena di decadenza, ad invocare la causa di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi verificatasi mediante comunicazione scritta da inviare al Dipartimento entro il perentorio termine di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando ventiquattro ore; la data di decorrenza e documentazione comprovante la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause causa di forza maggiore, riprenderà l’adempimento occorrente per la relativa istruttoria, dovrà essere consegnata al Dipartimento entro i successivi dieci giorni.
3. Rientrano nelle cause di tali obblighi forza maggiore solo gli eventi, straordinari e imprevedibili, che impediscano la regolare esecuzione del contratto e rendano inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo. L’accadimento impedente non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette dell’Affidataria.
4. Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore senza alcun obbligo solo se di comunicazione all’altra Partecarattere generale, nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente l’Affidataria.
5. In ogni caso, non saranno considerate cause di forza maggiore le indisponibilità degli aeromobili causate da fermi tecnici per manutenzioni programmate o da indisponibilità dei piloti.
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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Un Servizio Di Lotta Attiva Agli Incendi Boschivi
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardiA titolo meramente indicativo, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Clientesenza alcun carattere di limitazione, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso tra le cause di forza maggiore qualunque evento sono comprese le seguenti:
A. calamità naturali – ordinanze od azioni del Governo – scioperi di carattere nazionale o circostanza che sia al settoriale (incluse agitazioni aziendali per rinnovo dei contratti di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando categoria) – incendi – esplosioni – rivolte – guerre – sabotaggi ed altre cause consimili;
B. la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi causa di forza maggiore l‘emanazione sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità dell’appalto. Tutti i danni materiali e corporali ed ogni altro fatto derivante direttamente ed indirettamente da eventi di leggiforza maggiore, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi saranno posti a suo caricocarico della Ditta aggiudicataria, scioperi senza possibilità di poter corrispondere alcun compenso o indennizzo nei suoi confronti. Non sono considerati danni di forza maggiore, ma ritenuti inadempienze della Ditta, gli effetti dovuti a carattere nazionale quanto segue:
a) difetti e/o errori di previsione e/o di categoria (esclusi programmazione da parte della Ditta aggiudicatrice;
b) gli scioperi determinati e/e le agitazioni originati essenzialmente da decisioni o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca comportamenti assunti dalla Ditta, anche nel caso in cui tali agitazioni e scioperi venissero a coinvolgere la forza maggiore) o altri solidarietà di lavoratori appartenenti a Società terze. Gli eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione dovranno essere comunicati per iscritto e con assoluta tempestività dalla parte colpita all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parteparte.
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Samples: Service Agreement
Cause di forza maggiore. 14.1 Optima La Ditta Appaltatrice non è sarà ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto inadempiente qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal Contratto sia dovuto a causa di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso Si considerano cause di forza maggiore qualunque evento o circostanza quegli eventi che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee sfuggano alla volontà di Optima.
14.2 Qualora della Ditta Appaltatrice ed effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali la stessa non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarle. Verificatosi un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione che impedisca l’esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è tenuta a darne comunicazione all’Amministrazione indicando anche il tempo prevedibile di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggioreimpedimento. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della I danni subiti dalla Ditta Appaltatrice che essa ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore senza alcun obbligo dovranno essere denunciati all’Amministrazione entro cinque giorni dalla data dell’avvenimento, mediante posta elettronica certificata (PEC), pena la decadenza dal diritto di comunicazione all’altra Parterisarcimento. I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione del servizio in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese della Ditta Appaltatrice, la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione.
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Samples: Service Agreement
Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È E’ considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di Optima.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte. Art. 12 Clausola risolutiva espressa
12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente se richiesta in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il servizio di distribuzione.
12.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione.
12.4 In caso di risoluzione del Contratto per qualsivoglia motivo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno xxxxxxxxxx.Xx tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta Annuale mobile nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.
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Cause di forza maggiore. 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, epidemie, guerre, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale
Cause di forza maggiore. 14.1 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di Optima Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustiva, sono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) pandemie o altri eventi o circostanze, comunque, estranee alla volontà di OptimaXxxxxx.
14.2 11.2 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, i cui obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte.
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Samples: Contratto Di Servizio