Common use of Cause di risoluzione Clause in Contracts

Cause di risoluzione. L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

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Cause di risoluzione. L’Amministrazione comunale ha facoltàIl contratto s'intenderà risolto di diritto qualora il conduttore: • rifiuti di prendere in consegna le strutture ricettive; • non adoperi la dovuta diligenza nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura o delle sue parti; • non ottemperi a quanto stabilito nelle clausole capitolari e/o contrattuali; • sia dichiarato fallito o sia concluso nei suoi confronti un qualsiasi procedimento concorsuale; • sia moroso nel versamento del canone per più di una rata; • abbia procurato danni di particolare rilevanza e gravità;. Costituiscono altresì causa di risoluzione sopravvenuti e rilevanti motivi di interesse pubblico non compatibili con la prosecuzione della gestione: in tale ipotesi dovrà essere disposta la corresponsione al conduttore di un indennizzo commisurato alle quote annue medie residue relative al complessivo canone versato. Il mancato pagamento od il ritardato pagamento, anche in deroga agli artttutto od in parte del canone di locazione entro il termine di cui al precedente art. 1455 e 1564 C.C.5, di promuovere quale che ne sia la ragione o causa, comporta l’immediata risoluzione del presente contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione legittimando il Locatore ad agire giudizialmente e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini ad azionare la garanzia di cui all’artal successivo art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, 10 nei termini richiestie secondo le modalità di cui alle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima garanzia. Il Conduttore si obbliga a consegnare al Locatore copia della polizza di cui al successivo art. 10 e della garanzia di cui al successivo art. 11 al momento della sottoscrizione del presente contratto fornendogli contestualmente copia delle quietanze di pagamento dei relativi premi, quando il Comune abbia dovuto tale inadempimento comporta l’immediata risoluzione del presente contratto. Il conduttore si obbliga a non subaffittare in tutto o in parte, valersi dello stessoparte l’immobile locato e non cedere il presente contratto a terzi; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto ove ciò dovesse accadere il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi si intenderà immediatamente risolto per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le partisuo inadempimento.

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Cause di risoluzione. L’Amministrazione comunale ha facoltàLe parti convengono che, anche in deroga agli arttoltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1455 e 1564 C.C.1453 del Codice Civile per i casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli precedenti, di promuovere costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.Codice Civile, con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle i seguenti ipotesieventi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione • mancata avvio del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale • interruzione del servizio senza giustificati motivigiusta causa; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni • inosservanza reiterata delle disposizioni contrattualidi legge, formalmente contestatedei regolamenti, che abbiano comportato l’applicazione del CCNL e degli obblighi del presente Capitolato; • per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di penalità che nel complesso superino l’importo 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn; • per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di € 3.000,00 nel corso 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di un annorinnovo o proroga del contratto; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati • qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di evasione fiscale banche o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appaltoPoste Italiane SpA, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere 3 della L. 136/2010; • qualora le Informazione Antimafia di diritto il cui all’art. 4 D. Lgs. 6.09.2011 n. 159, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, abbiano dato esito positivo. Il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R.cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: • in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di volersi avvalere fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della clausola risolutiva espressa ed indicando ditta; • qualora fosse accertata la data non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla quale ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la risoluzione produrrà i propri effettiregolare esecuzione del contratto; • qualora l’aggiudicatario ceda il contratto; • qualora l’aggiudicatario subappalti il servizio; • abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore; • motivi di pubblico interesse; • impiego di personale non dipendente dall’appaltatore; • cancellazione dell’appaltatore dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara; • qualora venga sciolto l’eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario; • qualora avvenga l’ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all’art. La risoluzione avrà luogo anche in 48 – commi 17 e 18 – del Codice Appalti; In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in cui a seguito coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto, se previsto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di accertata violazione di disposizioni contrattualirisoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, udite anche parziale, del contratto in essere. Ferme le contro-deduzionimodalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell’art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine perentorio concessodi 15 giorni, decorso inutilmente il Comune intimi per iscritto ad adempiere contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie: • l’aggiudicatario non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; • l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; • l’aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati; • l’aggiudicatario non si conformi entro un congruo terminetermine ragionevole all’ingiunzione della SdS Vdn di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; • l’aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità; • l’aggiudicatario si renda colpevole dell’utilizzo improprio delle sedi messe a disposizioni dalla SdS; • l’aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio; • l’aggiudicatario sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stesso; • l’aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS; • l’aggiudicatario non inferiore osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; • si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni; • si verifichino gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro; • l’aggiudicatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali; • si verifichino alcune delle violazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; • si verifichino alcune delle condizioni previste dall’art. 108 del D. Lgs. n.50/2016. In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la facoltà di incamerare a 10 giornititolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, ai salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai sensi dell’art. 1454 140 del C.C. La D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs 50/2016, in caso di risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies contrattuale la SdS Vdn potrà procedere allo scorrimento della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi graduatoria alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le partiivi previste.

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Cause di risoluzione. L’Amministrazione comunale ha facoltàAi sensi dell’art. 1456 c.c., la SRM può ritenere risolto il Contratto nei seguenti casi: reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di cinque volte per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell’adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività; inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l’applicazione di penali in base al precedente Art. 21 per complessivi 100.000,00 (centomila/00) euro nello stesso anno di affidamento; inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal Contratto); grave inadempienza rispetto alle previsioni di cui all’Art. 24, intesa come quella che determina una sospensione di cui all’Art. 24, comma 3, superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, anche non continuativi, nell’arco dell’affidamento; inosservanza delle direttive della SRM in deroga agli arttsede di avvio dei servizi/attività; mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all’Art. 1455 e 1564 C.C.25, comma 1, nel termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione, anche parziale; cessione del Contratto a terzi, di promuovere cui all’Art. 26. Nei casi di cui al precedente comma, la SRM procederà all’incameramento dell’intero importo della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione anticipata della procedura di gara per la selezione di un nuovo gestore, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del contratto per inadempimentoContratto ex art. 1456 c.c.: il subaffidamento di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Contratto; la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto. Costituiscono cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge: il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla concessione oggetto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 3, comma 9-bis della Legge 136/10; le cause previste dal successivo Art. 30. L’elencazione delle cause di risoluzione del C.C.Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell’arco di durata dell’affidamento dei servizi/attività all’Affidatario. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario negativo per due volte consecutive, con incameramento automatico della cauzione la SRM, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione, avvierà la procedura di risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso assegnazione di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative; - Ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 15 (quindici) giorni solari naturali consecutivi per la presentazione di delle controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

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Samples: Contratto Di Servizio

Cause di risoluzione. L’Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., Il Comune si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.risolvere immediatamente il contratto, con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio preclusione di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle il risarcimento degli ulteriori danni nei seguenti ipotesicasi: - Decadenza nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali (comprese le migliorie) non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell’ente appaltante; - Decadenza per qualsiasi causa dalla gestione arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; - Inosservanza dei divieti di subappaltosubappalto e cessione anche parziale del contratto, cessione di contratto; - Non aver iniziato il servizio alla data fissata; - Mancato allestimento e mantenimento della sede operativa di Front-Office; - Mancata predisposizione dell’attività di accertamento entro i termini di cui all’art. 2; - Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; - Fallimentofallimento, messa in liquidazione od o apertura di altra procedura concorsuale; - Gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l’applicazione di penalità che nel complesso superino l’importo di € 3.000,00 nel corso di un anno; - Perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Accertata accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stessoperdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; - Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premiorispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori; - Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrativemancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, ed assistenziali e dei contratti collettivi nei confronti del personale dipendente; - Ogni ogni altra inadempienza o fatto fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C. In tali casi l’Amministrazione comunale ( Xxx contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei due contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione) - danneggiamento volontario di cose appartenenti all’Amministrazione Comunale; - mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 10 Questa Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto il contratto nei casi suddetti, comunicando alla dittaditta aggiudicataria, con raccomandata A.R.PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed risolutiva, indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri suoi effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell’art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 sexsies della Legge 241/90. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, tramite Pec; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione di controdeduzioni; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni di propria competenza. Qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi e/o regolamentari comunali atti a modificare o a sostituire le entrate oggetto dell'appalto, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali risultanti dalla variazione legislativa apportata agli stessi patti e condizioni. Qualora tali provvedimenti dovessero determinare la riduzione degli incassi di una delle entrate oltre il venti per cento rispetto a quelli indicati nel bando di gara, anche qualora fossero determinate da disposizioni regolamentari e di legge, le condizioni economiche saranno rinegoziate mediante accordo fra le parti.

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