DETERMINA DEL DIRETTORE n. 69 del 20.11.2020
SOCIETA’ DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 – Xxxxxx (XX) Codice Fiscale 91025730473
DETERMINA DEL DIRETTORE n. 69 del 20.11.2020
Oggetto: Indizione procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art. 1 co. 2 D.
L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa manifestazione di interesse per il “Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà”. Determina a contrarre. Competenze SUA e pubblicità legale ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016. Autorizzazione Indizione e impegni di spesa.
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
(Firmato in originale)
IL DIRETTORE
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;
Preso atto della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20.02.2020 avente ad oggetto: “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio- sanitari da parte di questo Consorzio;
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 “Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione”;
Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 avente per oggetto: “Assegnazione dei budget a seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 04 del 20.02.2020. Adozione”;
Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di
Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;
Vista la determina SdS n. 57 del 26.08.2020 recante “Piano degli obiettivi della Società della Salute della
Valdinievole anno 2020. Approvazione”;
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;
Premesso che:
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n.
208, art. 1, comma 386) ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
- il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali di prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso al Reddito di cittadinanza, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico;
- una parte del Fondo è destinata agli Ambiti territoriali sociali delle Regioni al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, di rafforzare gli interventi di inclusione, di potenziare i punti di accesso alle misure di inclusione;
Richiamato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018 (G. U. 55 del 6 luglio 2018) che ripartisce fra le Regioni le risorse destinate al finanziamento dei servizi territoriali (Quota Servizi Fondo Povertà);
Visto che in data 19.10.2018 la DG Inclusione Divisione 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato alla SdS Valdinievole una nota con oggetto “Trasferimento delle risorse finanziarie Fondo Povertà 2018 - Quota Servizi”, con la quale sono state assegnate alla SdS Valdinievole risorse per un totale di 453.978,53 euro;
Visto il Piano regionale di contrasto alla povertà di cui alla DGR n. 998 del 10 settembre 2018 che prevede tra gli obiettivi strategici, la programmazione degli interventi di:
- rafforzamento del processo di presa in carico;
- promozione per l’attivazione e il rafforzamento di reti;
- sviluppo dell’infrastruttura territoriale per garantire il Reddito d’Inclusione (ora Reddito di
Cittadinanza) come Livello Essenziale di Prestazioni (LEP);
Visto il Decreto Legge 28.01.2019 n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019 n. 26 e in particolare l’art. 4 che, tra l’altro:
- condiziona l’erogazione del beneficio economico ai beneficiari della misura alla dichiarazione di disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
- definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale;
- stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore non inferiore a otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero di sedici ore complessive settimanali;
Vista la Delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 14 del 17.04.2019 avente ad oggetto
“Quota servizi Fondo Povertà 2018. Approvazione Documento Programmatico”;
Visto il Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività”;
Preso atto delle Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà – annualità 2018 e 2019”, destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al Reddito di Cittadinanza, per la valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato;
Vista che in data 07.08.2019 la DG Inclusione Divisione 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato alla SdS Valdinievole una nota con oggetto “Trasmissione del Decreto Direttoriale di pagamento della Quota Servizi del Fondo Povertà”, con la quale sono state assegnate alla SdS Valdinievole risorse per un totale di 582.923,00 €;
Dato atto che tale finanziamento è volto da una parte a garantire e potenziare il Servizio sociale professionale per la presa in carico, la valutazione multidimensionale, la condivisione del Patto di Inclusione Sociale, l’attivazione di interventi a sostegno dei nuclei familiari a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, dall’altra all’attuazione dei PUC;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale
del 27 settembre 2019, con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS;
Visto che suddetto Avviso prevede che “le proposte progettuali dovranno porsi in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento attraverso l’Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le stesse finalità e dovranno essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale”;
Ritenuto opportuno e necessario proseguire il processo di inclusione a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e di coloro che si trovano in condizioni di povertà e di esclusione sociale attraverso il potenziamento dei seguenti servizi:
- Rafforzamento del Servizio Sociale professionale;
- Potenziamento dell’Equipe Multidisciplinare;
- Coordinamento;
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’ente debba, con una determina a contrarre, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto pertanto:
- di procedere con un affidamento per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con indizione di una procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D. L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa manifestazione di interesse sul portale START;
– di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto le caratteristiche dell'appalto inducono a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, più aspetti qualitativi oltre al solo elemento del prezzo;
Visto il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di contratto, allegati al presente atto e documenti sostanziali di quest’ultimo, nei quali sono dettagliatamente descritte le regole che disciplineranno il servizio in oggetto;
Preso atto:
– che la durata del contratto è stabilita in 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione del servizio;
– che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad €. 394.306,36 oltre IVA per i 18 mesi;
Verificato che non è attiva alcuna convenzione idonea allo scopo sulla piattaforma gestita dal CONSIP, concessionaria del Ministero delle Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici, e sul sistema START creato dalla Regione Toscana alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6, della L. 448/2001;
Appurato che la selezione debba essere riservata a tutti i soggetti individuati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 6 del 08.03.2017 avente per oggetto: “Convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. I), L), M) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”;
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 28.03.2018 avente per oggetto “Nuovo schema di Convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. I), L), M) e art. 37 co. 4 lett. C) del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Autorizzazione all’approvazione e alla sottoscrizione”;
Considerato quindi che, in virtù della suddetta convezione, la procedura concorsuale deve essere esperita dalla Stazione Appaltante Unica (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia ai sensi dell’art. 13 della L. 13.8.2010 n. 136;
Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 previa manifestazione di interesse da espletarsi sulla piattaforma START della Regione Toscana, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia;
Considerato che:
-gli oneri per la sicurezza nel corso dell'intero appalto sono pari a € 0 (zero) come indicato nel Capitolato
Speciale;
- ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 fino al 31.12.2020 le stazioni appaltanti non devono effettuare il versamento del contributo a favore dell'Autorità calcolato sull'importo a base di gara;
- si rende necessario infine impegnare le spese per la controprestazione della SUA che ammontano a €
1971,53;
Considerato che, con riferimento alla gara suddetta, la pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio On line della Stazione Appaltante e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della SdS Valdinievole soddisfa il requisito di pubblicità legale ai sensi dell’art 32 comma 1 Legge 69/2009, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, del D. Lgs 33/2013 e del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.E. n. 6 del 03.02.2020 ed in particolare l’allegato A denominato “Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili dell’implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l’implementazione”;
Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione e alle schede sopra richiamate ed in particolare all’area di rischio “Affidamento lavori, servizi e forniture”, relativamente all’incarico di cui trattasi si attesta:
- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art.15 del citato Piano;
- il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;
- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;
Preso atto che, ai fini della trasparenza e della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati presi i seguenti CUP (Codice Unico di Prgetto): I91e18000100001 per la quota servizi fondo povertà 2018 e I91b19001210001 per la quota servizi fondo povertà 2019;
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;
Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1. di indire, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, la procedura negoziata senza bando ex art. 63
D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D. L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 previa manifestazione di interesse per il “Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà”;
2. di stimare l'importo a base d'asta in €. 394.306,36 al netto di IVA, se dovuta;
3. di prenotare al Bilancio pluriennale 2020 – 2022 della SdS Valdinievole, conto economico 0602 173630 budget 00-00-000 la somma di €. 394.306,36;
4. di impegnare e liquidare alla Provincia di Pistoia, con imputazione al conto economico 0602 532200 budget 00-00-000 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020 la somma di €. 1.971,53 relativa agli oneri previsti dall'accordo citato in narrativa;
5. di approvare il capitolato speciale del servizio (Allegato A) e lo schema di contratto (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dichiarare che:
a) il servizio di cui trattasi è compreso nell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 140 e seguenti dello stesso, saranno applicate soltanto se espressamente riportate nei documenti di gara le prescrizioni contenute in tale norma e nelle parti ancora vigenti del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
b) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di aggiudicazione specificati nel capitolato speciale attraverso la valutazione meritocratica;
c) il contratto, che sarà stipulato in forma di Pubblica Amministrativa sulla base delle vigenti disposizioni di legge, ha per fine l’esecuzione del servizio in questione e per oggetto la scelta del contraente della SdS Valdinievole;
7. di disporre che i documenti di gara di competenza della SUA impongano all'impresa vincitrice di sottoscrivere per accettazione il "Codice di comportamento dei dipendenti della SdS Valdinievole” approvato con deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 03.10.2016 e scaricabile dal sito Internet di questo Ente;
8. di nominare il Responsabile dell’Area funzionale Socio - Assistenziale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 per il quale si attesta l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;
9. di pubblicare sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx il presente avviso unitamente a tutti gli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sottosezione Bandi di Gara e Contratti;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della
struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
11. di trasmettere il presente provvedimento a:
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
- SUA Provincia di Pistoia.
- Area funzionale Socio – Assistenziale.
Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
(Firmato in originale)
“ALLEGATO A”
Capitolato speciale
Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà.
Art. 1 – Definizioni
Nell'ambito del presente capitolato speciale s’intende per:
• impresa o aggiudicatario o ditta aggiudicataria o appaltatore o esecutore l'impresa o il raggruppamento di imprese o il consorzio che risulterà vincitore della gara e che, conseguentemente, sottoscriverà il contratto;
• stazione appaltante (SA) la SUA della Provincia di Pistoia;
• Ente o Amministrazione la SdS Valdinievole che affida l'esecuzione dei servizi dettagliati nel presente capitolato speciale;
• RDC Reddito di Cittadinanza di cui all’articolo 1 del Decreto Legge n. 4 del 2019;
• «Puc»: i Progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del Decreto Legge n. 4 del 2019;
• «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi
dell’articolo 4, comma 7, del Decreto Legge n. 4 del 2019;
• «Patto per l’Inclusione sociale»: il patto per l’inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del Decreto Legge n. 4 del 2019;
• «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;
• «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l’ANPAL ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri per l’impiego;
• «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
• «PON inclusione»: il Programma Operativo Nazionale “Inclusione”, approvato con Decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• Capitolato speciale di appalto: il presente atto;
• CA il vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).
Art. 2 – Premesse
Per contrastare la povertà in Italia il legislatore ha emanato una serie di norme, a partire dal 2016, volte a fornire da una parte un diretto sostegno economico ai nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti, dall’altra a rafforzare la rete dei servizi presenti nei territori. Con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito in Italia il primo Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Con il successivo decreto legislativo n. 147 del 2017, l’Italia ha per la prima volta nella sua storia una legge sulla povertà. Il decreto istituisce il Reddito di inclusione (Rei), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; al comma 3, il Decreto dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2018 è stato poi adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020.
Il Piano è stato approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale, prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.
Il Piano costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla Quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019 viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza (finanziato per il 2019 con 5,8 miliardi di euro e per il 2020 con 7 miliardi di euro) destinato al finanziamento del sostegno economico in favore dei beneficiari della misura. Il Fondo povertà, pertanto, viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 3 – Oggetto dell’Appalto
Oggetto dell’appalto è il rafforzamento e il potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà.
L’appalto intende rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e per i
progetti personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, come previsto dall’art. 6 del
D. Lgs. 147/2017 e dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019.
In particolare, l’appalto prevede la gestione delle seguenti azioni:
• Azione A – Rafforzamento del servizio sociale professionale;
• Azione B – Rafforzamento dell’equipe multidisciplinare;
• Coordinamento.
Art. 4 – Destinatari.
Destinatari dei servizi oggetto del presente capitolato sono i nuclei familiari che hanno ottenuto il riconoscimento della misura economica “Reddito di Cittadinanza”, ai sensi della legge 28 marzo 2019, n. 26.
Per accedere ai servizi oggetto di gara, le persone residenti nell’ambito territoriale della Valdinievole devono aver ottenuto l’esito positivo della domanda per ricevere il RdC da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, sulla base dei requisiti anagrafici ed economici indicati nella normativa statale.
Art. 5 – Obiettivi e finalità.
La finalità del presente appalto è quella di migliorare il sistema di valutazione, progettazione e presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del RdC, dando attuazione alle Linee guida per l’impiego della Quota servizi Fondo povertà.
In particolare, la finalità suddetta viene perseguita attraverso il raggiungimento di due obiettivi:
- rafforzamento del sistema sociale professionale attraverso l’impiego di 2 nuovi assistenti sociali;
- rafforzamento dell’equipe multidisciplinare attraverso l’introduzione di tre nuove figure professionali
(due educatori e uno psicologo);
Le varie figure professionali previste dovranno essere monitorate e coordinate dalla figura di un Coordinatore unico che avrà anche il compito di fare da raccordo con il responsabile SdS e di ricoprire il ruolo di “Responsabile dei PUC – progetti di utilità collettiva”.
Art. 6 - Durata ed eventuale proroga del servizio.
La durata dell’appalto è di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria.
Eventuali proroghe del contratto saranno limitate al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente, come prevsito dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016.
Art. 7 – Descrizione delle prestazioni richieste
Per il raggiungimento degli obiettivi citati nel precedente art. 5 sono previste due azioni: il rafforzamento del servizio sociale professionale (Azione A) e il potenziamento dell’equipe multidisciplinare (Azione B). Entrambe le azioni dovranno essere monitorate e coordinate da un’unica figura professionale, con adeguata esperienza (Coordinamento tecnico).
- Azione A: rafforzamento del servizio sociale professionale.
Il rafforzamento del servizio sociale professionale è volto a garantire l’adeguato e tempestivo svolgimento del processo di Valutazione Multidimensionale del nucleo beneficiario Rdc, considerato “livello essenziale delle prestazioni nella lotta alla povertà”.
“La valutazione multidimensionale, o assessment, consistente in una articolata analisi delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo familiare, nonché dei fattori di contesto che possano facilitare o ostacolare gli interventi, finalizzata all’identificazione dei bisogni e dei possibili percorsi verso l’autonomia” (Fonte: Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-20).
In particolare, il personale impiegato dall’appaltatore rivestirà il ruolo di “case manager” dei nuclei beneficiari Rdc e dovrà assicurare le seguenti prestazioni, relative al processo di analisi preliminare e valutazione multidimensionale:
- collegamento con il nucleo beneficiario Rdc;
- lettura e decodifica della domanda;
- valutazione del bisogno complesso;
- attività di presa in carico dell’intero nucleo familiare;
- gestione della cartella sociale;
- alimentazione del sistema informativo (della SdS Valdinievole e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l’inserimento dei dati richiesti anche rispetto al monitoraggio dei singoli percorsi di inclusione;
- gestione del portale Gepi e inserimento dati in quest’ultimo.
Inoltre, il personale impiegato per l’attuazione del Servizio è tenuto a:
• garantire una reperibilità telefonica da lunedì a venerdì in orario di servizio;
• partecipare alle riunioni convocate dal responsabile della SdS Valdinievole;
• prendere parte agli incontri di auto/formazione, formazione professionale;
• assicurare le prestazioni indicate con professionalità e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti ministeriali e locali;
• utilizzare la modulistica fornita dalla Società della Salute e il sistema informativo locale dei servizi
sociali per l’inserimento dei dati;
• provvedere all’adempimento dei monitoraggi fisici e di progetto indicati dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali.
Tutte le prestazioni di servizio, devono essere svolte nel limite massimo delle ore settimanali stabilite, ivi comprese le situazioni in cui l’assistente sociale deve spostarsi per visite domiciliari, riunioni e ulteriori adempimenti professionali. Tutto ciò indicato, nel rispetto dell’organizzazione territoriale dell’Ambito territoriale Valdinievole.
Per l’espletamento delle suddette azioni è richiesto il seguente personale: 2 assistenti sociali a tempo pieno (36 ore settimanali ciascuno).
Il Costo totale previsto per le due figure professionali per 18 mesi, calcolato in base alle tabelle ministeriali e al CCNL vigente è di 126.925,44 euro Euro.
N. assistenti sociali | Costo orario | Ore settimanali | Settimane | Costo totale |
2 | 22,54 euro | 36 | 78,21 | 126.925,44 euro |
- Azione B: potenziamento dell’equipe multidisciplinare.
Il rafforzamento dell’equipe multidisciplinare è volto a migliorare il processo di Valutazione Multidimensionale del nucleo beneficiario Rdc, attraverso la presenza di professionisti in campo educativo e psicologico in grado di fornire una lettura completa ed esaustiva del bisogno complesso del nucleo familiare.
I professionisti impiegati garantiranno inoltre una migliore presa in carico e la predisposizione di progetti personalizzati adeguati al reale bisogno del nucleo.
Per garantire il rafforzamento dell’equipe multidisciplinare è richiesta la presenza di 2 (due) educatori professionale con orario di 30 ore settimanali ciascuno e di uno psicologo con orario di 24 ore settimanali.
Il Costo totale previsto per le due figure professionali per 18 mesi, calcolato in base alle tabelle ministeriali e al CCNL vigente è di 105.771,204 Euro.
N. educatori | Costo orario | Ore settimanali | Settimane | Costo totale |
2 | 22,54 Euro | 30 | 78,21 | 105.771,204 euro |
Il Costo totale previsto per la figura professionale per 18 mesi, calcolato in base alle tabelle ministeriali e al CCNL vigente è di 50.693,76 Euro.
N. psicologo | Costo orario | Ore settimanali | Settimane | Costo totale |
1 | 27,08 Euro | 24 | 78,21 | 50.830,24 euro |
- Coordinamento
Per coordinare entrambe le azioni la ditta appaltatrice dovrà nominare un Coordinatore tecnico con documentata esperienza (almeno biennale) nel coordinamento dei servizi previsti e adeguato titolo di studio.
Il Coordinatore rivestirà anche il ruolo di Responsabile dei PUC, i Progetti Utili alla Collettività previsti
dall’art. 4, comma 15, del Decreto Legge n. 4 del 2019. Il ruolo di Coordinamento prevede le seguenti azioni:
- organizzazione del servizio in collaborazione con il personale e con il referente Rdc della SdS Valdinievole;
- mantenimento dei collegamenti con il referente Rdc della SdS Valdinievole;
- cura dei rapporti fra gli operatori, la SdS e gli altri enti coinvolti nel servizio;
- monitoraggio dell’andamento del servizio.
Lo svolgimento del ruolo di Responsabile dei PUC prevede inoltre:
- la strutturazione, in accordo con il case manager e con il Centro per l’Impiego, dei progetti in coerenza
con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base
agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego e/o presso il Servizio sociale del Comune;
- l’attivazione, il monitoraggio e il controllo sui progetti attivati;
- l’utilizzo e l’aggiornamento della piattaforma GePI.
Maggiori dettagli sul ruolo del Coordinatore sono specificati all’interno dell’art. 12 “Coordinatore del servizio” del presente Capitolato.
Per il ruolo di coordinatore è richiesto un monte ore settimanale di 36 ore.
Il Costo totale previsto per la figura professionale per 18 mesi, calcolato in base alle tabelle ministeriali e al CCNL vigente è di: 63.462,72 Euro.
N. coordinatori | Costo orario | Ore settimanali | Settimane | Costo totale |
1 | 22,54 Euro | 36 | 78,21 | 63.462,72 euro |
Art. 8 - Importo a base d’asta - Valore dell’appalto.
L'importo a base d'asta, per il periodo suddetto è stimato in Euro 394.306,36 al netto dell'IVA, se dovuta.
Si precisa che l’importo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza operative è pari a 0 (zero).
L’importo definitivo sarà diminuito dal ribasso offerto da applicare all’importo suddetto.
Il costo della manodopera è stimato in 346.989,60 euro, circa l’88% del valore totale dell’appalto. L’importo suddetto è comunque puramente indicativo in quanto la tipologia dei servizi potrà subire
modifiche, anche sostanziali, in relazione al quantitativo di ore richiesto, senza che l’appaltatore, in caso di diminuzione, possa trarre argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato. Quindi, per la natura dei servizi richiesti, la SdS non è in grado di quantificare con esattezza la quantità degli stessi, tale per cui l’affidamento in oggetto si può qualificare con la formula del “contratto aperto”, inteso come quello in cui la prestazione è pattuita con riferimento a un determinato arco di tempo, per servizi non predeterminati nei numeri, ma necessari secondo le esigenze della SdS.
Art. 9 - Requisiti di partecipazione.
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del CA, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi espressamente indicati.
Sono ammesse:
le
imprese stabilite in altri Stati dell’Unione Europea secondo quanto stabilito dagli artt. 45 e 83 rispettivamente commi 1 e 3 del CA, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell’albo Regionale
Toscano istituito con L.R.T. 87/1997;
le
cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte all’albo Regionale ai sensi della
L.381/1991;
cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di un albo, purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione dell’obbligo di sede legale nella Regione Toscana.
Per partecipare occorrere essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o
concessione, previste all’art. 80 del Codice Appalti.
In caso di:
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
B) requisiti di idoneità professionale:
b1) iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro dello Stato di appartenenza per categoria di attività afferente l’oggetto di gara;
b2) se cooperativa o consorzio di cooperative, iscrizione, ai sensi del D.M. 23.6.2004, anche all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
b3) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9 della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi.
I requisiti, in caso di:
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti in forma associata, dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate, consorziate e da tutti i soggetti associati;
C) capacità tecnica e professionale: aver svolto nell'ultimo triennio (2017-2019), con esito positivo, attività analoghe all'oggetto di gara, in favore di Pubbliche amministrazioni e/o Aziende private per un importo complessivo pari o superiore a €. 150.000,00 XXX xxxxxxx, nell’ultimo triennio al netto delle imposte. A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione dei destinatari delle prestazioni (soggetti pubblici e/o privati), del compenso percepito (IVA esclusa), della durata (specificando il numero di mesi) e del periodo di esecuzione (specificando le date).
Il requisito, in caso di:
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, dovrà essere posseduto dal consorzio;
consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere posseduto da ogni impresa raggruppata nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata; l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere tale requisito almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.
D) requisiti di capacità economica e finanziaria: si richiede di avere un fatturato complessivo nel triennio 2017-2019 di almeno € 500.000,00.
I requisiti in caso di:
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere posseduti dal consorzio;
raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti dal raggruppamento e dai consorzi.
Art. 10 – Personale addetto al servizio.
TITOLO II
Personale
Per l’espletamento del servizio l’aggiudicatario mette a disposizione il seguente personale, regolarmente assunto:
• nr. 2 assistenti sociali, regolarmente iscritti agli albi, con esperienza professionale di almeno 2 (due) anni;
• nr. 1 psicologo;
• nr. 2 educatori professionali;
• nr. 1 coordinatore.
Il personale utilizzato dall’aggiudicatario per il servizio di cui trattasi dovrà possedere i seguenti requisiti
minimi:
età non inferiore ad anni 18;
idoneità fisica alle mansioni proprie dei profili professionali richiesti;
patente di guida categoria B (o superiore) e dovrà guidare, all’occorrenza, i mezzi forniti dall’
aggiudicatario;
L’aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del personale, occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. La SdS è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L’aggiudicatario garantisce che il personale impiegato nell’espletamento del servizio sia adeguato alle necessità e agisca in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dal servizio. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato. In caso di assenza improvvisa dell’operatore, l’aggiudicatario è tenuto alla sostituzione immediata con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire all’operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all’utente e alla competente struttura della SdS.
Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a segnalare alla SdS Vdn la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo. La SdS Vdn concorderà con l’aggiudicatario il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale. L’aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del suo Coordinatore Tecnico o suo sostituto.
Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell’esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto. Gli operatori che la ditta aggiudicataria individuerà dovranno assicurare la rintracciabilità: a tale scopo dovranno essere forniti i rispettivi recapiti telefonici.
È fatto divieto per l’aggiudicatario e per il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.
L’Aggiudicatario, ai fini della continuità assistenziale, garantirà, sempre che non intervengano fatti o gravi
cause a sé non imputabili, la stabilità del personale, riducendo al minimo il turn-over fra il personale.
Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra la SdS Valdinievole ed il personale dell’aggiudicatario, la quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la SdS da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. Ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003, l’acquisizione del personale già impiegato nel servizio non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
Qualora sia stato previsto l’impiego di volontari, tirocinanti o stagisti, i medesimi dovranno eseguire
attività di ausilio e supporto al personale e non potranno sostituirlo.
Art. 11 – Requisiti professionali
Le prestazioni/interventi di cui al presente capitolato di gara dovranno essere assicurate da operatori in possesso di idonei titoli di studio.
Per il rafforzamento del servizio sociale professionale sono richiesti 2 (due) assistenti sociali in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe L-39);
- Laurea Magistrale nella classe LM 87 Servizio sociale e politiche sociali (DM 270/2004);
- Laurea in Sociologia e Management dei Servizi Sociali (classe LM 87 e LM 88).
Per il potenziamento dell’equipe multidisciplinare sono richiesti 2 (due) Educatore professionale in possesso di titolo di studio adeguato come previsto dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998,
n. 520 (o titolo equivalente in base alla normativa vigente).
Per il potenziamento dell’equipe multidisciplinare è inoltre richiesto uno Psicologo in possesso di laurea magistrale in Psicologia nella classe LM 51.
Per tutte le figure professionali coinvolte è richiesta l’iscrizione ai rispettivi Albi professionali.
Il personale dovrà essere adeguatamente formato per il tipo di utenza e per le specifiche funzioni da svolgere.
Il personale dovrà conoscere la normativa inerente il Reddito di Cittadinanza ed essere adeguatamente formato per l’utilizzo della piattaforma GePi.
L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l’elenco completo del personale utilizzato per l’espletamento del servizio con l’indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello contrattuale, del monte ore, dei requisiti professionali posseduti, del curriculum vitae. Ogni qual volta ci siano delle variazioni o sostituzioni nel personale utilizzato, l’aggiudicatario dovrà darne comunicazione alla stazione appaltante e garantire la sostituzione attraverso l’impiego di operatori con i requisiti richiesti ed aggiornare l’elenco, impegnandosi a mantenere lo standard prestazionale e qualitativo richiesto.
Data la particolare delicatezza del servizio concesso in appalto, l’aggiudicatario impiegherà personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto in relazione a notizie di cui il personale stesso venga a conoscenza. Il personale è tenuto a rendersi disponibile a partecipare alle periodiche riunioni del servizio sociale, convocate dalla competente struttura della SdS, per le verifiche previste e per quelle che si renderanno necessarie.
Gli operatori del soggetto aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo del committente e l’obbligo di fattiva collaborazione con quest’ultimo, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso. Questi si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per comprovati motivi, da produrre in forma scritta. In tal caso l’aggiudicatario provvederà a quanto richiesto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere a carico della SdS o di interruzione del servizio.
Art. 12 – Coordinatore del servizio.
Il Coordinatore dovrà possedere un’esperienza verificabile da curriculum vitae almeno biennale nel
coordinamento di servizi similari.
In considerazione del fatto che il Coordinatore dovrà mantenere un rapporto permanente con il committente e in particolar modo con il Referente RdC della SdS Valdinievole, l’aggiudicatario sottoporrà al benestare dell’Ente appaltante il nominativo ed il curriculum professionale dell’operatore al quale intende attribuire l’incarico di coordinatore.
Il Coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato attraverso le seguenti azioni:
1. garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
2. programmare ed organizzare le attività interne ed esterne;
3. garantire e controllare il personale coordinando l’attività degli operatori (mansioni, turni, assunzioni, sostituzioni compresenze, etc..) secondo le necessità di servizio che si possono presentare secondo la quantità e la qualità dei soggetti seguiti. Ciò dovrà avvenire secondo i programmi concordati con la SdS Valdinievole;
4. mantenere permanenti collegamenti con i responsabili della committenza;
5. evidenziare l’insorgenza di eventuali problematiche segnalando tempestivamente agli operatori di riferimento ogni caso d’urgenza e ogni avvenimento inerente la salute e/o l’incolumità psicofisica dei soggetti, al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
6. vigilare sulla corretta compilazione della documentazione e sulla puntualità delle relazioni periodiche da trasmettere alla SdS;
Il Coordinatore dovrà inoltre rivestire il ruolo di Responsabile dei PUC, Progetti Utili alla Collettività, previsti dall’art. 4, comma 15, del Decreto Legge n. 4 del 2019. Lo svolgimento di questo ruolo prevede:
- la strutturazione, in accordo con il case manager e con il Centro per l’Impiego, dei progetti in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
- l’attivazione, il monitoraggio e il controllo sui progetti attivati;
- l’utilizzo e l’aggiornamento della piattaforma GePI.
Al Coordinatore Tecnico compete altresì:
• il coordinamento degli aspetti tecnico – organizzativi ed operativi del servizio;
• il raccordo con la competente struttura della SdS Valdinievole (direttore esecuzione contratto se nominato) e con la gestione amministrativa e contabile della SdS;
• il raccordo con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;
• l’eventuale adempimento, nei confronti della SdS, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica e sociale e dei debiti informativi relativi alle attività svolte;
• la comunicazione tempestiva alla competente struttura della SdS di eventuali variazioni nel servizio;
• la cura dei rapporti con gli operatori coinvolti nel servizio;
• la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull’andamento del servizio;
Il Coordinatore tecnico è tenuto a redigere una relazione trimestrale concernente l’andamento della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte della SdS circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all’aggiudicatario stesso. La SdS a sua volta fornirà il nominativo del proprio D.E.C., se previsto, o di un Responsabile, a cui il Coordinatore tecnico dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del contratto stesso.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura della SdS il nominativo e i relativi
recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.
Il Coordinatore tecnico, o suo sostituto, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica tramite cellulare, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Art. 13 – Formazione.
L’aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio un’adeguata programmazione della formazione e dell’aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all’oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.
Art. 14 - Sicurezza dei lavoratori.
L’aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs. n.
81/2008.
TITOLO III
Obblighi delle parti
Art. 15 – Compiti della SdS
Sono attività della SdS Valdinievole, comuni a tutti e due le azioni previste nel presente capitolato:
- la programmazione generale delle attività;
- il monitoraggio e la valutazione dei servizi;
- l’individuazione tra il proprio personale di un Responsabile di Progetto con compiti di coordinamento delle attività previste e di raccordo tra la SdS Valdinievole e la Ditta aggiudicataria.
La SdS Valdinievole si impegna inoltre a reperire eventuali altri sedi, se necessarie, idonee all’espletamento
del servizio, oltre a quella/e messa/e a disposizione dall’Aggiudicatario.
Art. 16 – Compiti dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario:
- i rimborsi spese sostenute dal personale per le spese non programmate e/o fuori sede;
- i mezzi necessari per gli spostamenti del personale coinvolto;
- utenze e altro materiale:
✓ fornitura di cancelleria e altro materiale;
✓ fornitura di computer con relativa connessione alla rete.
L’Aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, si impegna:
ad eseguire le prestazioni contrattuali con idonea organizzazione ed autonomia aziendale ed a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel settore oggetto del medesimo;
a rispettare le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare a formare il proprio personale in termini di sicurezza sul lavoro e dovrà fornire alla SdS, entro 5 giorni dalla relativa richiesta scritta, i documenti attestanti l’attività formativa effettuata nei confronti del personale impiegato;
a garantire che il personale impiegato nel servizio svolga in modo professionale e responsabile i compiti assegnatigli, instauri rapporti cordiali con gli utenti, non accetti danaro dagli stessi a qualsiasi titolo corrisposto e collabori con gli altri professionisti;
ad assicurare la reperibilità del Coordinatore, comunicandone preventivamente ogni assenza superiore a 3 giorni consecutivi;
a sostituire il Coordinatore assente dal lavoro per un periodo di tempo superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi;
a sostituire tempestivamente il personale assente, comunicando gli avvicendamenti di durata superiore a 30 giorni consecutivi fin dall’inizio del relativo incarico e fornendo contestuale motivazione di quelli definitivi;
a sostituire in modo definitivo, entro 15 giorni dalla motivata richiesta, i lavoratori che non rispettino tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel presente capitolato, che abbiano più volte dimostrato di non essere adeguati all’incarico loro attribuito, che si siano resi responsabili di gravi negligenze, scorrettezze o azioni dolose nei confronti degli utenti, nonché di coloro che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell’immagine della SdS;
a consegnare la documentazione atta a dimostrare l’idoneità lavorativa, i titoli e l’esperienza professionale di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo o definitivo entro 5 giorni dalla sostituzione;
a collaborare con la SdS nella gestione degli eventuali reclami delle famiglie;
a dimostrare la regolarizzazione annua della propria posizione assicurativa entro la data di scadenza della/e polizza/e nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i;
a rendere nota ogni significativa modifica della propria struttura d’impresa e del proprio organigramma sociale;
a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita da parte propria o dei soggetti specificati all’art. 8 anche di uno solo dei requisiti imposti dalla legge per l’acquisizione ed il mantenimento di una pubblica commessa;
L’Aggiudicatario si impegna inoltre a mettere a diposizione per tutta la durata dell’appalto almeno una sede idonea all’espletamento dei servizi richiesti all’interno del territorio della Valdinievole. La messa a disposizione di più sedi e l’idoneità di quest’ultime sono oggetto di valutazione così come previso dai successivi articoli.
TITOLO IV PROCEDURA DI GARA
Art. 17 - Modalità di aggiudicazione.
1. Trattandosi di un appalto di servizi di cui al Capo II del Codice Appalti “Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari”, e di cui all’allegato IX, disciplinato ex art. 142 e segg. del medesimo decreto, il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del Codice Appalti.
Art. 18 - Criterio di valutazione delle offerte e aggiudicazione.
1. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo,
sulla base dei seguenti elementi:
qualità dell’offerta tecnica- qualitativa, fino ad un massimo di 80 punti; offerta economica, fino ad un massimo di 20 punti.
2. I punteggi sopra indicati saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
Offerta tecnica – qualitativa
Si richiede una relazione per ognuno dei seguenti aspetti:
• Progetto Organizzativo del Servizio
Il progetto organizzativo del servizio deve essere contenuto in massimo 5 pagine e descrivere, in modo chiaro e sintetico:
- un’analisi del contesto sociale e dei fabbisogni del territorio, con particolare riferimento alla situazione della povertà nel territorio della Valdinievole;
- la programmazione del lavoro;
- gli aspetti organizzativi, l’impiego, la presenza e la turnazione degli operatori;
- le metodologie di lavoro;
- le modalità e l’organizzazione per costruire, mantenere e favorire la costruzione di una rete
territoriale e le relazioni, in particolare con il Servizio Sociale territoriale;
- il sistema di verifica e controllo del servizio reso, tenendo conto sia della qualità rispetto agli obiettivi, sia delle modalità di raccordo con il contesto dei servizi coinvolti;
- la raccolta, la tenuta e l’elaborazione dei dati;
- la strumentazione tecnica messa a disposizione del personale;
- le sedi messe a disposizione per l’espletamento del servizio (ubicazione, grandezza, etc..).
• Personale impiegato nei servizi
In aggiunta deve essere indicata in una tabella organica tutto il personale assegnato e per ciascun dipendente dovrà essere specificato:
✓ livello d’inquadramento;
✓ profilo professionale;
✓ mansioni;
✓ titolo di studio;
✓ altri titoli;
✓ orario di lavoro settimanale;
✓ breve elenco delle esperienze lavorative.
• Esperienze pregresse nel settore
In una relazione di massimo 3 pagine l’Aggiudicatario dovrà descrivere le esperienze pregresse attinenti i servizi presenti nel presente capitolato, con particolare attenzione ai servizi e ai progetti nell’ambito della povertà e ai progetti di inclusione sociale e lavorativa.
A) Criteri e modalità di valutazione dell’OFFERTA TECNICA (punti 80/100)
Gli 80 punti a disposizione verranno assegnati sulla base delle modalità di seguito riportate:
PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO (max 55 punti) | Analisi del contesto e Progetto tecnico di gestione del servizio | 30 |
Integrazione con il territorio e con i Servizi | 10 | |
Modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività | 5 | |
Strumentazione tecnica | 5 | |
Sedi | 5 | |
PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI (max 10 punti) | Valutazione curricula | 10 |
ESPERIENZE PREGRESSE (max 15 PUNTI) | Esperienze pregresse dell’Aggiudicatario | 15 |
Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il numero massimo attribuibile all’elemento o sub-criterio medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:
Valore Coefficiente Criteri di giudizio
OTTIMO 1,00
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a
quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale. BUONO 0,80
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.
SUFFICIENTE 0,60
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto
dal presente Capitolato Speciale. INSUFFICIENTE 0,20
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.
NON VALUTABILE 0,00
L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.
Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Il punteggio complessivo per l’offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o sub-criterio, come sopra determinato.
L’offerta tecnica che non otterrà il punteggio minimo di 48 punti sugli 80 disponibili non verrà
ammessa alle fasi successive.
Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell’offerta con esclusione di qualsiasi ipotesi di integrazione, in quanto significherebbe di fatto violare la par-condicio a favore di un partecipante.
Gli elaborati componenti l’offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione di gara potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e informazioni già presenti nella documentazione presentata, che non siano immediatamente intelligibili e che dovranno essere forniti per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.
B) OFFERTA ECONOMICA (punti massimo 20/100)
Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare. In simboli:
𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑎 ⁄ 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Il coefficiente 𝑉𝑎𝑖 sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20/100). In simboli: P (punteggio offerta economica) = 𝑉𝑎𝑖 × 20/100
Art. 19 - Aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposito atto della SUA della Provincia di Pistoia. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo. Il punteggio finale verrà calcolato attraverso il metodo aggregativo compensatore.
A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula:
𝑃𝑖 = ∑n [𝑊𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑖]
dove
𝑃𝑖 = Punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
𝑊𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
𝑉𝑎𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
La SdS Valdinievole anche ad avvenuta aggiudicazione definitiva si riserva la firma del contratto ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011, relativamente alle informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia, e di recedere dallo stesso in base all’esito dei controlli.
TITOVO V
STIPULA CONTRATTO ED ONERI
Art. 20 - Firma del contratto.
1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. La firma del contratto deve avvenire al massimo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
3. Ove tale termine non venga rispettato dall’Appaltatore, senza giustificati motivi, la SdS Valdinievole potrà dichiararne la decadenza, senza bisogno di messa in mora, fatto salvo il rimborso da parte dello stesso di ogni danno subito dalla SdS e delle spese relative alle procedure di gara.
4. Nel caso di cui al comma precedente, la SdS Valdinievole procederà all’aggiudicazione a favore dell’impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari.
Art. 21 - Cauzioni
1. Le prescrizioni sul versamento delle cauzioni (provvisoria e definitiva) sono contenute nella “lex specialis” di gara. La cauzione verrà utilizzata con le modalità e per gli scopi previsti dall’art. 103 del Codice Appalti, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà mantenere l’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e dovrà reintegrarla man mano che su di essa la SdS operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione a riguardo, la SdS Valdinievole ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.
3. La durata di tale garanzia dovrà essere prolungata in caso di ripetizione e proroga del servizio.
4. Lo svincolo verrà autorizzato dal Responsabile del Procedimento della SdS Valdinievole.
Art. 22 - Responsabilità e coperture assicurative
1. L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla SdS Valdinievole ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
2. L’aggiudicatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente la SdS Valdinievole da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività oggetto della convenzione.
3. A tale scopo l’aggiudicatario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che la SdS Valdinievole debba essere considerata “terzi” a tutti gli effetti, per un massimale non inferiore a 1.500.00,00 Euro per ogni evento e/o danno. La predetta polizza dovrà essere contratta esclusivamente per i servizi oggetto del presente appalto: si sottolinea che non verranno accettate polizze “generiche” di cui l’impresa sia già in possesso per la sua attività.
4. Dovrà essere stipulata anche polizza R.C. personale di tutti gli addetti all’attività, siano essi dipendenti
o meno dell’impresa.
6. A pena improcedibilità alla stipulazione del contratto per fatto addebitabile all’aggiudicatario, in occasione della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare copia conforme delle polizze sottoscritte. Resta inteso che, in caso di mancato deposito della polizza, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione e all’aggiudicazione al secondo classificato. La durata delle suddette assicurazioni dovrà essere prolungata in caso di ripetizione e proroga del servizio.
Art. 23 - Aumento e diminuzione del contratto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, può essere chiesto e l’aggiudicatario ha l’obbligo di accettare, agli stessi patti e condizioni, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo complessivo.
Art. 24 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di
affidamento:
a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell’appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi economici o tecnici e sempreché per la SdS Valdinievole comporti notevole disguido o una consistente
duplicazione dei costi. La modifica contrattuale non deve comunque eccedere il 50% del valore del contratto iniziale;
b) nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la
SdS Valdinievole (c.d. varianti in corso d’opera) e la modifica non alteri la natura del contratto;
c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui la SdS Valdinievole aveva inizialmente aggiudicato l’appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazione, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza e questi soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l’applicazione del CA.
Art. 25 – Divieti
Il presente appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto, tenuto conto della specificità del servizio, la prestazione richiesta all’appaltatore è unitaria e questo garantisce la SdS Valdinievole, la effettiva utilità e qualità del servizio. Vengono inoltre assicurate la funzionalità del lotto e l’armonizzazione delle prestazioni da rendersi alla particolare utenza destinataria del servizio migliorandone l’efficienza nella gestione e la razionalizzazione dei costi.
È fatto divieto alla ditta appaltatrice di cedere, in tutto o in parte, il contratto a pena di nullità dello stesso.
La pena per la violazione di tali divieti è la risoluzione immediata del contratto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo, in ogni caso, il diritto da parte della SdS Valdinievole al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Art. 26 – Subappalto e cessione dei crediti
Il subappalto non è ammesso.
La cessione del credito è regolata dall’art.106 c.13 del D. Lgs. 50/2016.
TITOLO VI
Rapporti economici
Art. 27 – Fatturazione e pagamenti.
I corrispettivi pattuiti saranno fatturati mensilmente per un importo pari ad 1/12 dell’importo annuo
aggiudicato.
Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura da parte dell’aggiudicatario. Ogni fattura potrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione dell’attività svolta, secondo le modalità eventualmente richieste successivamente dalla stazione appaltante.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal D. Lgs. 09.10.2001 n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.
La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze di cui agli artt. 31 e 33 del presente capitolato. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).
Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D. Lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l’indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa.
È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.
Art. 28 - Trattamento dei dati particolari degli utenti e obbligo di riservatezza.
L’aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l’incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l’incarico. In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all’art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.
L'aggiudicatario può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante lo svolgimento dei servizi assistenziali, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dell’interessato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o tutoriale, ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del cittadino o del nucleo familiare preso in carico. In quest’ultimo caso il soggetto concorrente è tenuto ad informare i competenti organi giudiziari ed i Servizi Sociali per l’adozione degli interventi appropriati.
L’aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell’appalto (“principio di limitazione delle conservazioni”, art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere
necessariamente consegnati ai Servizi Sociali della SdS. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.
L’aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a
non divulgare informazioni e notizie relative al contratto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.
In caso di inadempienza si fa riferimento all’art. 2043 del C. C. e del C. P in caso di dolo specifico.
Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., si stabilisce quanto segue:
a) il pagamento delle fatture emesse dall’Aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
b) lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’A.N.A.C.;
c) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
d) l'Aggiudicatario deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;
e) i pagamenti effettuati dalla SdS a favore dell’Aggiudicatario dovranno transitare sul conto corrente
dedicato;
f) l’Aggiudicatario si assume i prescritti obblighi di tracciabilità;
g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
TITOLO VIII
CONTROLLI, PENALITA’ E SOSPENSIONE ANTICIPATA
Art. 30 - Controlli
L'aggiudicatario deve collaborare con la SdS per l’attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto di gara.
L'aggiudicatario presenta annualmente e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal competente Servizio della SdS una relazione concernente:
a) i dati sull’attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti, con particolare
riferimento al progetto presentato in sede di selezione;
b) le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale sostenute dagli operatori impegnati nelle attività del servizio.
La SdS Valdinievole potrà esercitare la propria funzione di controllo da svolgere anche tramite azioni dirette a scopo conoscitivo, per verificare la rispondenza agli indirizzi dell’Amministrazione stessa, nonché il rispetto degli standard operativi e di qualità, con particolare riferimento al rapporto qualifiche- operatori/utenti.
In caso di inadempienze da parte dell’aggiudicatario in generale e degli operatori in particolare, la SdS Valdinievole informa tempestivamente l’aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.
La SdS si riserva, non potendo l’aggiudicatario nulla eccepire, la più ampia ed insindacabile facoltà di:
a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d’appalto;
b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con i destinatari
dello stesso e all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della SdS.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato. L’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Art. 31 – Gestione degli inadempimenti e penalità
A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili alla SdS o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l’aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.
In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:
• in caso di grave ritardo nella attivazione dei servizi oggetto del capitolato tecnico, la SdS
applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di intervento socio/educativo inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di mancato inizio dell’esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale
pari a € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
• per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall’offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’aggiudicatario, o tramite PEC.
La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall’aggiudicatario, decide in merito all’applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell’esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.
Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dalla Ditta aggiudicataria.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione
del rapporto contrattuale.
Art. 32 - Sospensione o conclusione anticipata del servizio
La sospensione temporanea o l’anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell’esclusivo interesse degli utenti.
Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l’Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.
Resta tuttavia inteso che, l’aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L’illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
TITOLO IX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELLE PARTI
Art. 33 – Cause di risoluzione.
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi
di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli precedenti,
costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile, i seguenti eventi:
• mancata avvio del servizio;
• interruzione del servizio senza giusta causa;
• inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del CCNL e degli obblighi del presente Capitolato;
• per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn;
• per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di rinnovo o proroga del contratto;
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010;
• qualora le Informazione Antimafia di cui all’art. 4 D. Lgs. 6.09.2011 n. 159, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, abbiano dato esito positivo.
Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del
contratto di appalto;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
• qualora l’aggiudicatario ceda il contratto;
• qualora l’aggiudicatario subappalti il servizio;
• abbandono dell’appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
• motivi di pubblico interesse;
• impiego di personale non dipendente dall’appaltatore;
• cancellazione dell’appaltatore dall’Albo Regionale delle Cooperative sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
• qualora venga sciolto l’eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario;
• qualora avvenga l’ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice Appalti;
In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto, se previsto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni,
motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.
Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell’art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:
• l’aggiudicatario non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
• l’aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
• l’aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
• l’aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della SdS Vdn di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• l’aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi
e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
• l’aggiudicatario si renda colpevole dell’utilizzo improprio delle sedi messe a disposizioni dalla SdS;
• l’aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
• l’aggiudicatario sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili alla stesso;
• l’aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
• l’aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente
capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
• si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano
dato luogo all’applicazione di sanzioni;
• si verifichino gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro;
• l’aggiudicatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali;
• si verifichino alcune delle violazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016;
• si verifichino alcune delle condizioni previste dall’art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio.
Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e del D. Lgs 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale la SdS Vdn potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
Art. 34 - Risoluzione del contratto su iniziativa dell’Appaltatore
L’Aggiudicatario, con motivata comunicazione da inoltrare alla SdS tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili così come disposto dall’art. 1467 del Codice Civile.
Art. 35 - Recesso da parte dei contraenti
Ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, la SdS potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque
fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.
Ai sensi dell’art. 1672 del Codice Civile, l’Aggiudicatario potrà recedere dal contratto nell’impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.
Qualora l’Aggiudicatario receda senza giusta causa, la SdS sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 36 - Comunicazioni tra le parti
I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite P.E.C. o posta elettronica.
Art. 37 - Foro competente
Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione
del contratto.
Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l’Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare
funzionamento anche in pendenza di controversie.
Il ricorso all’arbitrato è escluso.
Art. 38 - Norme di rinvio
Per quanto non contemplato nel bando, nel capitolato e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.
ALLEGATO B
Repertorio Atti n. ………………….. del……………………………
L’anno Duemila……………
TRA
la Società della Salute della Valdinievole C.F. 91025730473 (di seguito denominata SDS) – con sede in Pescia (PT) – Via Xxxxxx Xxxxxxxx, 31 - nella sua qualità di Direttore
…………………………………………., nata a ………………….. (…….) il ………………….. –
C.F. – domiciliato per la carica ed il presente atto in Pescia – Xxx
Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 che sottoscrive in nome e per conto della Società della Salute della Valdinievole in forza del decreto n. ……… del ……………………….. del Presidente della Società della Salute Valdinievole con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore della SDS;
E
………………………………….con sede legale in …………………………….. (……) in
……………………………………………., ……. – C.F. e P. IVA ……………………….., nella
persona di Sig.ra …………………………. nata a ……………………… (………………..) il
………………….., C.F. ……………………………………………………………….… residente a
………………………………….. (……..) via ………………………….., …….., nella sua qualità di Legale Rappresentante del ;
premesso
che con Determina n. ……… del ……………………..
- è stata indetta procedura negoziata senza bando ex art. 63 Dlgs 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 previa manifestazione di interesse per il “Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà”, per il periodo di 18 mesi;
- è stato approvato il Capitolato speciale d’appalto, le modalità di gara e lo schema del presente contratto;
- che con la Determina suddetta si demandava alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, in funzione della relativa Convenzione sottoscritta, l’espletamento del procedimento di gara e la verifica dei requisiti;
- che con Determinazione Dirigenziale n. ………. del assunta dalla stazione Unica
Appaltante la gara, previa verifica dei requisiti di legge, è stata aggiudicata definitivamente a
…………………………………………………con sede legale in ………………………… (… )
Via …………………………………, …….. – C.F. e P. IVA , alle condizioni di
cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica ed economica presentata dalla stessa;
- che l’Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC acquisito e conservato in atti dal competente Ufficio;
si stipula
il seguente contratto mediante scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge.
Art. 1 – Condizioni generali
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.
Art. 2 – Oggetto
Con il presente contratto, la Società della Salute della Valdinievole affida all’impresa
……………………………………….con sede legale in ……………………………….. (…….) Via
…………………………………….., ……. – C.F. e P. IVA ……………………….., che accetta, il servizio “Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà”, come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 3.
Art. 3 – Documenti contrattuali
L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:
a) capitolato speciale d'appalto;
b) offerta economica presentata dall’appaltatore;
c) offerta tecnica presentata dall'appaltatore.
Detti documenti, di cui se ne omette la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione, previa loro sottoscrizione in segno di piena conoscenza ed accettazione, fanno parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegati al medesimo, e depositati in atti della stazione appaltante.
Art. 4 – Valore del contratto, corrispettivo e finanziamento
Il valore per 18 mesi del contratto ammonta ad €. ………………………………
(… ) (XXX xxxxxxx);
Il servizio oggetto del presente contratto verrà finanziato con imputazione a valere sull'esercizio finanziario Bilancio preventivo economico anno 2021, pluriennale 2020 – 2022, conto economico 0602-
173630 budget 00-00-000.
Art. 5 – Durata
Il presente contratto ha la durata di 18 mesi.
Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione tra la Società della Salute della Valdinievole e
l’aggiudicatario del servizio e avrà validità dalla data dell’ultima firma apposta.
La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni (cfr. art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016).
Art. 6 – Gara di esecuzione art. 103 del D. Lgs. 50/2016
A garanzia dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e dei servizi/delle attività previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l'importo di euro ……………………… (… /00).
Restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con la predetta polizza fideiussoria, nonché le franchigie e gli scoperti.
Art. 7 –Assicurazione a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore, così come previsto dal Capitolato speciale d’appalto, ha prestato la polizza assicurativa
nelle seguenti forme: …………………………………….. – Ag. Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati con le predette garanzie, nonché le franchigie e gli scoperti.
Art. 8 –Fatturazione e pagamenti.
I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante emissione di fatture mensili con le modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, come modificata e integrata con D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.217/2010 attraverso l’utilizzazione di conti correnti bancari o postali dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell’art. 3 della legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9- bis della Legge n. 136/2010.
A tal fine si specifica:
- Codice Identificativo Gara (CIG) ;
-Conti correnti dedicati dall’Appaltatore (art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.):
…………………………………………………… – Ag. …………………………….…………….. –
via ……………………….., ….;
- Soggetti deputati ad operare sul conto corrente: ……………………………. nato/a il
…………………….. a …………………………. (………….) c.f. ………………………….
Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Appaltatore è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il
D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e il Codice di comportamento della SdS Valdinievole approvato con la Delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 11 del 03.10.2016.
Il presente contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di
comportamento, le cui norme all’Appaltatore si applicano per quanto compatibili.
Art. 11 – Clausola risolutiva espressa, art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011
In considerazione del fatto che non è pervenuta, entro i termini previsti, l’informazione prefettizia antimafia riguardante l’Appaltatore, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico delle Società medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l’ipotesi sopra descritta la SdS Valdinievole recederà dal contratto, ai sensi dell’art. 92 c. 3 del D. Lgs. 159/2011.
Art. 12 – Divieto di cessione del contratto.
La cessione del contratto tassativamente vietata, a pena nullità ai sensi del’art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Nei casi di cessione, trasferimento, fusione e scissione dell’azienda si applica il disposto dell’art. 106 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016.
Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni
economiche e normative del servizio e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 13 - Gestione degli inadempimenti e penalità
In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto, sono stabilite le penali che seguono:
• in caso di grave ritardo nella attivazione dei servizi oggetto del capitolato tecnico, la SdS applicherà al
fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di intervento socio/educativo inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
• in caso di mancato inizio dell’esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale pari a €
2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
• per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall’offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.
Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel capitolato. In tal caso la SdS contraente applicherà al fornitore le penali previste sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’aggiudicatario, o tramite PEC.
La ricezione da parte dell'Aggiudicatario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte della SdS, secondo le modalità stabilite nel contratto, nonché l'avvio del procedimento di gestione dei reclami di cui oltre.
Ricevuta la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario, ai soli fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro un giorno lavorativo dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le singole fattispecie.
La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall’aggiudicatario, decide in merito all’applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell’esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.
Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.
L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione del compenso mensile con il metodo della compensazione.
È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione
del rapporto contrattuale.
Art. 14 – Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale
Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell’Appaltatore
che, senza riserva alcuna, se le assume.
Art. 15 – Comunicazione tra le parti.
I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche avverranno tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni e/o intimazioni all’Appaltatore verranno effettuate mediante le modalità previste dal Capitolato speciale d’Appalto. Qualsiasi comunicazione fatta dalla SdS Valdinievole agli incaricati dell’Appaltatore si considererà fatta personalmente al Rappresentante Legale dello stesso.
Art. 16 - Privacy
Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo
n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Valdinievole. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Valdinievole. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
L’Aggiudicatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Poiché l’attività oggetto del contratto comporta per l’Aggiudicatario il trattamento di dati personali per conto della SdS Valdinievole, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente contratto designa l’Aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.
In ogni caso, nell’esecuzione del presente contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del contratto con la SdS Valdinievole. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento del contratto. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione del contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile del Procedimento con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla vigente normativa in materia di appalti e contratti della pubblica amministrazione.
Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n° 82 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione Digitale.
Dott. , Direttore della SdS Valdinievole
Dott.………..…………..………………………… Legale Rappresentante …………………...
Determina n. 69 del 20.11.2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo la normativa vigente, dal 20.11.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’Addetto al servizio
……………………….
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia, ……………………..
L’Ufficio di Segreteria