Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, trattandosi di un accordo quadro di rilevanza strategica in quanto attivato nel settore della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a tutela quindi del personale sanitario in essi operante e della relativa utenza, e poi perchè è stipulato con un unico operatore economico. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento del prezzo base indicato, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una dichiara- zione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al cor- so del giorno del deposito; b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull' IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 Genovese indicando obbliga- toriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del tito- lare del deposito; c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re- quisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con- sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministe- ro delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 del- la l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre- viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale do- vrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti for- nendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del siste- ma di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta- zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sog- getto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione definitiva a sua volta è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrat- tuale massimo (€ 2.000.000,00). Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell’Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appal- tante; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa. Le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamen- te della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dalla vigente normativa. L’Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di pro- porre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o to- talmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni all’Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sotto- missione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoriaLa cauzione provvisoria, trattandosi di un accordo quadro di rilevanza strategica nella misura del 2% dell’importo a base d’appalto, resta stabilita in quanto attivato nel settore della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a tutela quindi del personale sanitario €. 7.416,19 (settemilaquattrocentosedici/19) che sarà prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in essi operante e della relativa utenza, e poi perchè è stipulato con un unico operatore economicomateria; ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento definitiva, sarà calcolata secondo quanto disposto dall’art. 113 del prezzo base indicatoD.Lgs. 163/06, potrà essere costituita dall’Istituto nei seguenti modi: ai sensi dell’art. 93 54 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una dichiara- zione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011Regolamento 23.02.1924, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario827, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazioneossia in denaro contanti (numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al cor- so del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231borsa, in contantibeni stabili di prima iscrizione ipotecaria; fidejussione bancaria; polizza fidejussoria, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull' IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 Genovese indicando obbliga- toriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del tito- lare del deposito;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re- quisiti impresa di cui all’art. 93assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria l’elenco delle quali è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1)contenere espressa menzione dell’oggetto annualmente redatto dal Ministero dell’Industria e del soggetto garantito; 2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con- sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (se approvato al momento della pubblicazione del bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministe- ro delle attività produttive del 23 marzo 2004art.1 Legge 10.06.1982, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 del- la l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice348); 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre- viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale do- vrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti for- nendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del siste- ma di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta- zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sog- getto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione definitiva a sua volta è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo sarà da fornirsi entro il termine ultimo di cauzione definitiva, pari al giorni 10% (un decimo) dell’importo contrat- tuale massimo (€ 2.000.000,00). Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa deve essere prestata rimarrà vincolata fino al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativatermine del rapporto contrattuale dell’ultima fattura, emessa da Istituto autorizzatoe, con durata comunque non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell’Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante. Si precisa prima che in mancanza della cauzione o nel caso siano state definite le ragioni di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appal- tante; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento debito e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa. Le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamen- te della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dalla vigente normativa. L’Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di pro- porre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o to- talmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni all’Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sotto- missione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originariocredito ed ogni altra eventuale pendenza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è corredata da una garanzia fideiussoria, trattandosi di un accordo quadro di rilevanza strategica in quanto attivato nel settore della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a tutela quindi del personale sanitario in essi operante e della relativa utenza, e poi perchè è stipulato con un unico operatore economico. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento del prezzo base indicato, obbligata ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs75 D.Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una dichiara- zione di impegnon. 163/2006, a pena di esclusionepresentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, da parte di un istituto bancario fideiussione bancaria o assicurativo versamento presso la Tesoreria o altro soggetto equivalente) pari al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo a base d’appalto. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 93, 75 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato D.Lgs. 163/2006 la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al cor- so del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull' IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 Genovese indicando obbliga- toriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del tito- lare del deposito;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re- quisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con- sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministe- ro delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 del- la l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente:
a. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civileprincipale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre- viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale do- vrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti for- nendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del siste- ma di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta- zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sog- getto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione definitiva a sua volta è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrat- tuale massimo (€ 2.000.000,00). Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell’Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 1957, comma 2, del Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima codice civile e la liquidazione entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Aggiudicatrice. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della Stazione Appal- tante; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione copre garanzia è pari all’1% dell’importo netto a base d’appalto, per gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa. Le Imprese alle operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXXCEI EN ISO/XXX00000IEC 17000, la certificazione di Sistema del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, possono usufruire della riduzione l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del cinquanta requisito, e lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento rispettivamen- te della cauzione e della cento, pari all’importo stabilito nelle modalità dettate dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia fideiussoria dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste e disciplinate dalla vigente normativadal presente Capitolato ed al successivo contratto. L’Ente Appaltante può avvalersi della La cauzione definitiva, parzialmente se presentata mediante fideiussione bancaria o totalmenteassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficiola rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Accordo Quadro in confronto ai risultati della comma 2, del codice civile e la liquidazione finale; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di pro- porre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinariaaggiudicatrice. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualoradefinitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che l’Amministrazione aggiudicatrice abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in corso d’operatali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, sia stata incameratapena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, parzialmente o to- talmenteche non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, dall’Amministrazione; in caso sarà svincolata nei modi di variazioni all’Accordo Quadro per effetto cui all’art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. . La mancata costituzione della garanzia di successivi Atti cui al comma 4 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di Sotto- missionecui al comma 1 da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioche aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, trattandosi di un accordo quadro di rilevanza strategica in quanto attivato nel settore della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a tutela quindi del personale sanitario in essi operante e della relativa utenza, e poi perchè è stipulato con un unico operatore economico. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento del prezzo base indicatole ditte offerenti, ai sensi dell’art. 93 75 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una dichiara- zione di impegno163/2006, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoriastabilita in € 2.000,00.= . La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. costituzione della cauzione dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi: − in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al cor- so corso del giorno del deposito;
b. fermo restando , presso il limite all’utilizzo Tesoriere del contante Comune di cui all’articolo 49Lissone, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, nel rispetto delle norme in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull' IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 Genovese indicando obbliga- toriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del tito- lare del deposito;
c. ordine alla tracciabilità finanziaria; − fideiussione bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re- quisiti dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 93107 del D.Lgs. n. 385/1993, comma 3 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Codice. In ogni casodebitore principale, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con- sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministe- ro delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 del- la l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio nonché l’operatività della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; del Comune di Lissone. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari deve avere validità per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre- viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale do- vrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della La garanzia e copre la mancata sottoscrizione del suo eventuale rinnovo contratto per fatto dell’affidatario ed è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’artsvincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo. 93La Ditta Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti for- nendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del siste- ma di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g)1, del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’artD.Lgs. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta- zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sog- getto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione definitiva a sua volta è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrat- tuale massimo (€ 2.000.000,00). Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell’Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro163/2006. La garanzia definitiva dovrà prevedere: • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appal- tante; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzioneesecuzione del servizio. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa. Le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamen- te Gli importi della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dalla vigente normativadefinitiva sono ridotti del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. L’Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva75, parzialmente o totalmentecomma 7, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di pro- porre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinariadel D.Lgs. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o to- talmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni all’Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sotto- missione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarion. 163/2006.
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Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoriaCauzione provvisoria di € 8.800,00 (ottomilaottocento) pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, trattandosi presentata, con le modalità previste dall’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, in contanti o titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di un accordo quadro Raggruppamento Temporaneo di rilevanza strategica Concorrenti, non ancora formalmente costituito, la suddetta cauzione, se prestata mediante polizza o fideiussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti il R.T.C. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara. Ai sensi dell’art.40, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, le imprese in quanto attivato nel settore possesso della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a tutela quindi certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 usufruiscono del personale sanitario in essi operante beneficio della riduzione al 50% della cauzione e della relativa utenzagaranzia fidejussoria previste dall’art.75 e dall’art.113, e poi perchè è stipulato con un unico operatore economicocomma 1, del citato decreto. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento del prezzo base indicatoL’aggiudicatario, ai sensi dell’artdell’art.113 del D.Lgs. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una dichiara- zione di impegnon.163/2006, a pena di esclusionedovrà obbligatoriamente costituire, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata prima della sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, cauzione definitiva pari al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria10% dell’importo contrattuale netto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al cor- so del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull' IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 Genovese indicando obbliga- toriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del tito- lare del deposito;
c. fideiussione fidejussione bancaria o la polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re- quisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con- sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministe- ro delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 del- la l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente:
a. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 all’art.1957, comma 2, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre- viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale do- vrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti for- nendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del siste- ma di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta- zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sog- getto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione definitiva a sua volta è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrat- tuale massimo (€ 2.000.000,00). Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell’Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: • la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appal- tante; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa. Le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamen- te della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dalla vigente normativa. L’Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di pro- porre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o to- talmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni all’Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sotto- missione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria e definitiva. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoriaAi sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi l’aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva per la corretta esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo contrattuale, entro il termine massimo di un accordo quadro 10 giorni lavorativi dalla aggiudicazione definitiva, nella forma di: • deposito di rilevanza strategica in quanto attivato nel settore contante a mezzo delle funzioni di PAGOPA; ovvero, • consegna di originale della manutenzione antincendio dei presidi istituzionali aziendali, a tutela quindi del personale sanitario in essi operante e della relativa utenza, e poi perchè è stipulato con un unico operatore economico. La cauzione provvisoria è pari all’uno (1) per cento del prezzo base indicato, polizza fideiussoria costituita ai sensi dell’art. 93 103 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 s.m.i e dell’art. 1 comma quattro del D.L. 76/16.7.2020 e deve essere accompagnata da una dichiara- zione di impegno, a pena di esclusione, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affida- tario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppa- menti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’ avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al cor- so del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull' IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 Genovese indicando obbliga- toriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del tito- lare del deposito;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai re- quisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ -xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx -xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1)contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2)essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o con- sorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 3)essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o lo- ro rappresentanze (se approvato al momento della pubblicazione del bando) ovvero essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministe- ro delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 del- la l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 4)avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 5)prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 6)contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità pre- viste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale do- vrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)ss.mm.ii. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti for- nendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del siste- ma di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tut- te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la pre- detta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presenta- zione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un sog- getto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La cauzione definitiva a sua volta è determinata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (un decimo) dell’importo contrat- tuale massimo (€ 2.000.000,00). Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l’aggiudicazione ; ove il ribasso sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento20%, l’aumento è di 2 due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa deve Per le riduzioni, si applica l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’originale della cauzione, insieme a tutte le eventuali certificazioni per le riduzioni, dovrà/anno essere prestata trasmesso/e ad ARPA Puglia – U.O.S. Patrimonio ed Economato, in Bari al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativaCorso Trieste n. 27, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell’Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadrocap 70126. La garanzia definitiva dovrà prevedere: • la rinuncia all’eccezione ditta aggiudicataria risponde di cui all’articolo 1957 tutti i danni causati, comma 2a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del Codice Civile; • l’operatività rapporto contrattuale:
a) a persona o cose alle dipendenze e/o di proprietà della garanzia medesima entro quindici giorni Ditta stessa;
b) a semplice richiesta scritta della Stazione Appal- tante; • l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione copre gli oneri per il mancato persone o inesatto adempimento e cessa a cose alle dipendenze e/o di avere effetto solo alla data proprietà di emissione del certificato ARPA Puglia;
c) a terzi e/o a cose di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa. Le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamen- te della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dalla vigente normativa. L’Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di pro- porre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o to- talmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni all’Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sotto- missione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originarioloro proprietà.
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