Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. 1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

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Cauzione provvisoria e definitiva. 1Ai sensi degli artt. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offertaAi sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016,, ogni concorrente dovrà presentare una garanzia sono dovute le cauzioni provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al due per cento (2% %) dell’importo posto a base di gara gara, e quella definitiva pari al dieci per cento (10%) dell’importo complessivo del contratto. Il concorrente dovrà presentare, in sede di gara, una cauzione provvisoria pari al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve avere efficacia 2 per cento dell’importo posto a base di gara, valida almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Tale L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva sarà svincolata, dietro richiesta dell’aggiudicatario, al termine dell’affidamento del servizio ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempienza, anche parziale. Le garanzie provvisorie e quella definitiva potranno essere costituite anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggiassicurativa e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 931957 c. 2 del Codice Civile, comma 7 del D.lgs. 50/2016. La nonché l’operatività della garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione Campori.

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Cauzione provvisoria e definitiva. 1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni concorrente dovrà presentare ) Per la partecipazione alla gara d’appalto è dovuta una garanzia cauzione provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione costituita mediante fideius- sione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata, corrispondente al 2% del prezzo base posto a base di gara e pertanto pari a € 1.900,00 con le modalità ivi indicate. L’ammontare della cauzione provvisoria è ridotta del 50% ed è quindi pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 93 c. 7 del D.LgsCodice dei contratti. 50/2016 Ai sensi dell’art. 103 del suddetto Codice dei contratti, a titolo di cauzione definitiva, l’Im- presa Aggiudicataria sarà tenuta a versare la somma pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell’IVA di legge a garanzia dell'esatto adempimento dell’osservanza delle obbligazioni previste dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’Impresa Aggiudicataria, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi in oggetto, con le modalità previste nel la lettera di invito e s.m.i.. dalla normativa vigente. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo mancata costituzione della cauzione defi- nitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016S.A. che provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione provvisoria e definitiva. 1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni concorrente dovrà presentare Per la partecipazione alla gara d’appalto è dovuta una garanzia cauzione provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da dalla compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto di assicurazione debitamente autorizzata, corrispondente al 2% delle provvigioni stimate per l’intero periodo di affidamento compreso l’opzione del rinnovo (ovvero €.4.177,53) ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità indicate nel Bando di Gara. L’ammontare della cauzione provvisoria è ridotta del 50% ed è quindi pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 50/2016. La garanzia deve avere efficacia validità per almeno 180 centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte dell’offerta e prevedere espressamente: · la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, debitore principale; · la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 931957, comma 7 2, del D.lgs. 50/2016Codice civile, · nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.deve altresì essere corredata di:

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Cauzione provvisoria e definitiva. 1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà presentare inviare alla Stazione Appaltante una garanzia cauzione provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata o versamento alla tesoreria comunale IBAN IT 44 C 02008 67050 0000285822132; il tutto secondo quanto previsto dall’artai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. per un importo pari al 2% del prezzo indicato quale base d’asta. La garanzia deve cauzione dovrà avere efficacia per una validità pari ad almeno 180 giorni dalla data decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta. Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto Altresì l’offerta è corredata dall’impegno di richiesta danni anche di immagine un fideiussore a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzionirilasciare la garanzia per l’esecuzione dei lavori , di cui all’artagli artt.103 e 105 e s. m. e i. Nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento a sistema MEPA o comunque via pec della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario (fornitore) dovrà far pervenire alla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa - una garanzia, a titolo di garanzia definitiva, nelle forme stabilite dall’art. 93 comma 2 o comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016., a garanzia dell’esatto adempimento di quanto definito nel contratto

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