VISITE E VERIFICHE Clausole campione

VISITE E VERIFICHE. L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio. Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta e dal relativo Ufficio di Competenza di AOURAN. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente disciplinare.
VISITE E VERIFICHE. Per tutta la durata della Convenzione, la Città Metropolitana di Milano, anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione in merito al rispetto delle modalità di espletamento del servizio previste nel presente Capitolato Tecnico e richieste dalle Amministrazioni Contraenti, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
VISITE E VERIFICHE. Per tutta la durata dell’Accordo Quadro, la Committente, anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltm di effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, in merito al rispetto dei Servizi contemplati nel presente CT, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti dell’Appaltatore. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, la Committente potrm applicare le penali eventualmente stabilite nell’Accordo o risolvere l’Accordo.
VISITE E VERIFICHE. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di eseguire o fare eseguire tutte le visite o verifiche che riterrà opportune sul controllo della manutenzione e sullo stato di conservazione degli impianti ed accessori relativi. A seguito delle verifiche, verrà redatto apposito verbale.
VISITE E VERIFICHE. L’Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o fare eseguire tutte le visite o verifiche che riterrà opportune sul controllo della manutenzione e sullo stato di conservazione degli impianti ed accessori relativi. Secondo le risultanze delle visite o verifiche, l’impresa sarà invitata a redigere e sottoscrivere, congiuntamente al rappresentante dell’Amministrazione e, se richiesto, a rappresentanti di organi che esercitino funzioni di vigilanza e controllo, un verbale di constatazione da cui risulti lo stato di conservazione ed efficienza degli impianti nonché le decisioni in merito ai lavori necessari da eseguire.
VISITE E VERIFICHE. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, ai sensi l9 a verifica e vigilanza da parte del personale addetto della Ripartizione Polizia Municipale e alla presenza di un rappresentante sindacale. Xxx l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda, nel termine che sarà fissato, caso per caso alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo, sarà provveduto al ritiro della licenza comunale.
VISITE E VERIFICHE. La Committente si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.
VISITE E VERIFICHE 

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  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Verifiche L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • Ispezioni e verifiche della Società La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

  • Verifiche e monitoraggio Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – il presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 13. La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

  • VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

  • Verifica Il Concessore di licenza ha il diritto di verificare il rispetto del presente Contratto da parte dell'Utente. L'Utente accetta di: (1) implementare misure di protezione interne per prevenire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato al Software o alle Offerte di sottoscrizione; b) conservare record sufficienti a certificare la conformità al Contratto e, su richiesta del Licenziante, fornire e certificare le metriche e/o i rapporti basati su tali record che giustificano il numero di copie (per prodotto e versione) e architetture di rete ragionevolmente ricollegabili alle licenze e alla distribuzione del Software o delle Offerte di sottoscrizione; (3) consentire a un rappresentante del Licenziante o a un revisore indipendente ("Revisore") di ispezionare ed esaminare i computer e i record dell'Utente (inclusi quelli dei suoi contraenti o delle sue affiliate/consociate con accesso) durante i normali orari di lavoro, per verificarne la conformità ai termini di licenza per i prodotti software e/o le Offerte di sottoscrizione del Licenziante. Su presentazione della dichiarazione di riservatezza sottoscritta dal Licenziatario e dal Revisore per la salvaguardia delle informazioni riservate dell'Utente, l'Utente dovrà cooperare pienamente alla revisione e fornire l'assistenza necessaria e l'accesso a record e computer. Se una verifica dovesse rivelare che l'Utente ha o abbia in passato installato, utilizzato o effettuato l'accesso al Software o alle offerte di sottoscrizione senza possedere una licenza, dovrà, entro 30 giorni, acquistare un numero di licenze o offerte di sottoscrizioni sufficienti per rimediare a tali ammanchi senza poter beneficiare di alcuni sconto e sarà soggetto ai costi di licenza relativi alla durata dell'ammanco. Se viene riscontrata una carenza di licenze pari almeno al 5%, l'Utente dovrà rimborsare al Licenziante i costi sostenuti per la revisione.

  • VERIFICATO che alle risorse finanziarie disponibili previste nel documento di programmazione finanziaria 2018 si sommano quelle derivanti dalle economie di alcune Regioni e Province autonome, residuate dal precedente esercizio finanziario (2017) nell’ambito della quota del Fondo nazionale per il servizio civile alle stesse assegnata; TENUTO CONTO della possibilità di incrementare il contingente dei volontari previsto dal Documento di programmazione finanziaria, in applicazione dei citati principi di efficientamento della spesa indicati dallo stesso, in quanto il numero di progetti sperimentali e dei progetti approvati da alcune Regioni e Province autonome risulta inferiore a quelli finanziabili con le risorse ad essi assegnate per l’anno 2018; TENUTO CONTO altresì della presentazione, da parte degli enti di servizio civile, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, di richieste di riduzione del numero di volontari da impiegare e di ritiro di alcuni progetti;

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.