Common use of Cauzione provvisoria e definitiva Clause in Contracts

Cauzione provvisoria e definitiva. Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una Ai sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 11.09.2020 nr.120 (Decreto Semplificazione) non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai fini della partecipazione al presente appalto. Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione provvisoria definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto, pari al 210% del prezzo base indicato nel bando valore complessivo dell’appalto stimato al netto del ribasso offerto secondo le modalità di gara sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativacui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 (si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 c.7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i50/2016. Entrambe le cauzioniQuest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, provvisoria e definitivadall’eventuale risarcimento di danni nonché il rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteservizio. La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento potrà essere presentata mediante fideiussione bancaria o della cattiva esecuzione polizza assicurativa e sarà restituita al termine del contratto. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi avvalersi, in tutto o in parte parte, durante l’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà, altresì, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 secondo comma del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Le predette garanzie operano per tutta la durata del contratto e, comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto; pertanto, le garanzie saranno svincolate previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione contraente verso la ditta aggiudicataria a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In caso ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione contraente in base allo specifico contratto stipulato. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatorepenali o per qualsiasi altra causa, prelevandone l’importo l’aggiudicatario dovrà provvedere ai reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimentoricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare In sede di presentazione dell’offerta, è richiesta all’impresa partecipante la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di 2 per cento dell’importo dell’appalto al netto dell’IVA da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che . La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai contratto medesimo. Ai non aggiudicatari tale la cauzione sarà è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno In caso di un fideiussore a rilasciare aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per l’esecuzione ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione viene presentata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatarioe del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La ditta appaltatrice mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 essere incondizionata e s.m.i. Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione dell’Amministrazione appaltante. La L’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione definitiva garantirà anche per l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto maggiore spesa sostenuta per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione l’esecuzione dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in cui la danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione risultasse insufficienteper provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall‘inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro della cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l’esecuzione parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all’eventuale reintegro sono a carico dell’aggiudicatario. La cauzione verrà svincolata secondo le modalità previste nell’art. 113 del contrattoD. lgs. In caso di inadempimento la 163/2006. Lo svincolo della cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio verrà effettuato a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone d’appalto dell’Impresa aggiudicataria e previo avviso scritto su esplicita domanda nella quale l’Impresa stessa dichiarerà di non avere altro da comunicare alla dittapretendere dall’Amministrazione. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimentoL’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dare luogo.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le ditte partecipanti cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 103 del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l’importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune; quest’ultima condizione dovrà es- sere espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria sarà pari al 2% del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai non aggiudicatari tale cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Entrambe le cauzioni, provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’appalto. La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale sarà pari al 10% dell’importo contrattuale, ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei dannidanni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatoredella tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo l’esperimento di salva, in tutti i casi, ogni altra azione nel caso in cui ove la cauzione non risultasse insufficientesufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell’evento, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Co- mune circa la cauzione di cui regolarità e il Comune abbia dovuto avvalersi buon esito delle prestazioni oggetto dell’appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. In caso parte, a garanzia dei diritti di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio eventuali creditori fino a spese dell’appaltatorequando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimentocon relativa trasmissione delle dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo -previdenziali.

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Cauzione provvisoria e definitiva. Le ditte partecipanti Per la partecipazione alla gara d’appalto le Ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria di € 3.120,00, pari al 2% dell’importo dell’appalto, fatto salvo quanto previsto all’art. 75 comma 7 del prezzo base indicato nel bando di gara sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, che D.Lgs. 163/2006. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; ai contratto medesimo. Ai non aggiudicatari tale la cauzione sarà provvisoria verrà restituita entro trenta 30 giorni dalla data dall’aggiudicazione definitiva. A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con il contratto di aggiudicazione. L’offerta gestione del servizio, la Ditta dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, da effettuarsi, contestualmente alla stipula del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La ditta appaltatrice dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 o alla consegna del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Entrambe le cauzioniservizio in caso d’urgenza, provvisoria e definitivanelle more della stipula del con- tratto, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al con versamento alla tesoreria comunale oppure con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con clausola di esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.. Dette cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante113 del D.Lgs 163/2006). La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’appalto per fatto imputabile all’appaltatore, a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui Per quanto riguarda la cauzione risultasse insufficientedefinitiva, stante il ribasso minimo del 50% previsto per la seguente ga- ra, il terzo periodo del primo comma dell’art. L’appaltatore 113 citato è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. da intendersi come segue: “In caso di inadempimento aggiudi- cazione con ribasso d'asta superiore al 60 (= 10 di legge + 50 ribasso minimo) per cento, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatoregaranzia fi- deiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 60 per cento; ove il ribas- so sia superiore al 70 (= 20 di legge + 50 ribasso minimo) per cento, prelevandone l’importo dal canone d’appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La somma versata verrà comunque svincolata l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al termine del rapporto contrattuale, verificatone il corretto adempimento70 per cento.

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