Cessazione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire: – ai sensi dell’art. 2118 c.c.; – per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.; – per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia; – per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, tempo per tempo vigenti; – per dimissioni; – per morte. 2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali