Common use of Che cosa NON è assicurato? Clause in Contracts

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. questi ultimi La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE riconosciuta è inferiore al 60% (franchigia)%; l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene L’INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE da Malattia viene riconosciuta nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza)Polizza; l’Inabilità Totale Temporanea L’INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia)giorni; l’Assicurato L’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato Compagnia ha pagato una o più rate del Mutuo o Apertura di Creditorate; il ricovero ospedaliero Il RICOVERO OSPEDALIERO da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia)giorni; il ricovero ospedaliero Il RICOVERO OSPEDALIERO avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di CreditoFinanziamento; la malattia grave La MALATTIA GRAVE viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È E’ una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito Finanziamento con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla collegata polizza collettiva vita facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.pS.p.a.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza Rischi esclusi Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le persone giuridicheseguenti ulteriori esclusioni. Sono esclusi i danni/sinistri: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (Xxxxxxxx spese ⚫ a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza)infortunio o malattia derivanti da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato; l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una infortunio o più rate del Mutuo malattia agli animali che alla data di emissione della polizza hanno un'età inferiore a 6 mesi o Apertura uguale/superiore a 8 anni; ⚫ a seguito di Credito; il ricovero ospedaliero da infortunio o malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione; ⚫ per interventi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizzacastrazione e sterilizzazione; ⚫ per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura Sono fatti salvi gli interventi di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; ⚫ per l'acquisto di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendentemedicinali, di rilevante importanza alimenti e di antiparassitari; ⚫ per l’Impresa) controlli routinari e vaccinazioni; ⚫ per gravidanza e parto spontaneo; ⚫ per malattie dei denti e parodontopatie; ⚫ per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Gravela malattia. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata Responsabilità civile verso terzi ⚫ subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine; ⚫ subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da CNP UniCredit Vita S.pservizi o lavori svolti per conto dell'assicurato; ⚫ derivanti da incendio, esplosione o scoppio; ⚫ da furto; ⚫ di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada; ⚫ da atti dolosi dell'assicurato. Assistenza ⚫ derivanti da eruzioni vulcaniche, terremoto, alluvioni, inondazioni o altro fenomeno naturale avente caratteristica di calamità naturale; ⚫ derivanti da dolo dell'Assicurato; ⚫ derivanti da partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti; ⚫ derivanti da uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere Rischi esclusi a. Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 annimanifestazione, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate; b. Cause ed eventi non adeguatamente documentati; c. Mancato preventivo contatto con la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza Centrale Operativa per l’organizzazione o eventualmente autorizzazione alle prestazioni oggetto della Polizza presente polizza; la presente esclusione non opera in caso di comprovata i possibilità di contattare la Centrale Operativa a causa dell’estrema urgenza e/o non perdura per almeno 60 giorni gravità dell’evento; d. Comportamenti illeciti o dolosi (franchigiasia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa e. Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d’ansia, stress o depressione, reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo); f. Qualsiasi condizione medica (relativa a seguito malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una consultazione o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza esame medico e/o ha una durata inferiore di cure o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima trattamenti, ovvero che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni si sia manifestata e/o sintomi sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso), fatte salve - per le garanzie di Assistenza Spese mediche dovute a riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti che si manifestino durante il viaggio; g. Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o si sottopone ad accertamenti altre sostanze non prescritte da un medico, tossic dipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); h. Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico; i. Viaggi intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. j. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici; A seguito dei seguenti eventi occorsi al Bagaglio dell’Assicurato: - Per la garanzia bagaglio: o Incendio, smarrimento, danneggiamento o distruzione - Per la garanzia acquisti di prima necessità (valida solo per il viaggio di andata): o Furto, scippo o rapina o Incendio, smarrimento, danneggiamento o distruzione o Ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna da parte del vettore Rimborso all’Assicurato secondo i cui risultati porteranno alla diagnosi Massimali di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni seguito indicati (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (per persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza e per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente periodo assicurativo): Limite massimo per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo € 200, per collo € 600, per oggetti di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Creditovalore € 500.

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Samples: Assicurazione Viaggi, Assicurazione Viaggi

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata/durata residua superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di CreditoAdesione; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere Xxxxxx esclusi È escluso dalle garanzie il decesso (ovvero l’invalidità, se scelta l’Assicurazione Complementare Infortuni per la Polizza le persone giuridicheSaratutelavita Plus 242) causato da: ● dolo del Contraente o del Beneficiario ● partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi ● partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non siano derivi da obblighi verso lo Stato Italiano ● incidente di diritto italiano; volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio ● suicidio o tentato suicidio (che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 annicomporti invalidità), comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza 2 anni dall'entrata in vigore del contratto ● uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta del suo comportamento ● decesso, o invalidità, se avviene in un qualsiasi Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione A specifiche condizioni è previsto un periodo di limitazione della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/copertura del rischio - definito carenza - e viene individuato in 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto. Di conseguenza la prestazione è pienamente operante a partire dal 6° mese successivo a tale data. In caso di decesso entro questo periodo - al netto di alcune specifiche cause - in luogo del capitale assicurato viene corrisposto ai Beneficiari designati, o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito eventualmente al referente terzo, un importo pari alla somma del premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni premio in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura frazionamento dello stesso al netto dell’interesse di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizzafrazionamento. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre Tali limitazioni non operano nel caso in cui l’Assicurato decida di sottoporsi a visita medica da parte di un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente medico fiduciario dell’Impresa ovvero del proprio medico di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.famiglia

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Samples: Contratto, Polizza Di Assicurazione Sulla Vita

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere Xxxxxx esclusi L’Assicurazione non è operante per: 🗶 le conseguenze dirette o indirette di infortuni, malattie e stati patologici che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi anteriormente all’inserimento nel contratto, o che abbiano comportato sintomatologie significative o ricorrenti tali da essere comunque note all’Assicurato alla data stessa di inclusione nel contratto, tanto se sottaciuti in quel momento alla Società con dolo o colpa grave, quanto se dichiarati nel Questionario Sanitario nei casi in cui per l’assunzione del rischio è richiesta la compilazione del medesimo. L’estensione di tali esclusioni sarà anche riportata con specifica clausola nella Polizza Mod. 220447. Nei casi in cui per l’assunzione del rischio non è richiesta la compilazione del Questionario Sanitario (oltre 5 assicurati/nuclei) le persone giuridiche: esclusioni di cui al paragrafo precedente non trovano applicazione, le preesistenze sono incluse; 🗶 le degenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché i ricoveri per lungodegenza, quando le degenze ed i ricoveri siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento; 🗶 le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo a meno che non siano rientrano nella garanzia “Prevenzione” (art. 30), i vaccini, le prestazioni di diritto italianomedicina generale pediatrica di routine; 🗶 le spese relative a prestazioni di agopuntura, logopedia, trattamenti fisioterapici (salvo se previste dal Piano Sanitario prescelto); 🗶 le prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi a meno che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamentorientrino nella garanzia “Prevenzione” (art. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia30); l’accertamento Rimborso prestazioni ospedaliere €100.000 €200.000 €300.000 €500.000 Alta diagnostica €4.000 €5.000 €7.000 €8.000 Rimborso prestazioni extra-ospedaliere €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 Rimborso spese odontoiatriche €4.000 €4.000 €4.000 €4.000 Ticket SSN sulle prestazioni coperte ✓ ✓ ✓ ✓ DIRIGENTI Piano sanitario elite forma completa Piano sanitario premium forma integrativa Piano sanitario elite forma integrativa Rimborso prestazioni ospedaliere €1.000.000 €500.000 €1.000.000 Rimborso prestazioni extra- ospedaliere €10.000 €10.000 €10.000 Ticket SSN sulle prestazioni coperte ✓ ✓ ✓ Prevenzione ✓ ✓ ✓ 🗶 le spese sostenute presso strutture non autorizzate ai sensi di Legge e gli onorari di Medici Specialisti non iscritti al relativo Albo professionale e/o privi di abilitazione professionale routine; 🗶 le prestazioni non effettuate da Istituti di Cura, Centri Medici o Medici Specialisti, ad eccezione di quelle infermieristiche e fisioterapiche; 🗶 i farmaci, le visite e i trattamenti medici e chirurgici di medicina alternativa o non convenzionale e sperimentale; 🗶 le prestazioni determinate da positività H.I.V. e da A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate, nonché da malattie sessualmente trasmesse; 🗶 gli infortuni, le patologie, e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni; 🗶 gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere, o in conseguenza di proprie azioni delittuose; 🗶 le prestazioni necessarie a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni lesioni auto-inflitte, tentato suicidio, imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; 🗶 gli infortuni derivanti dalla decorrenza della Polizza pratica delle seguenti attività lavorative: guardia notturna, guardia giurata, guardia armata, portavalori, investigatore privato, guardia del corpo, palombaro, sommozzatore, pirotecnico, lavori in pozzi, gallerie, cave, miniere o su piattaforme petrolifere, reattori nucleari, in cisterne, fonderie, altiforni, teleferiche, lavori a contatto con corrente a bassa o alta tensione, materiale esplosivo, sostanze tossiche, infiammabili, radioattive o corrosive; 🗶 gli infortuni derivanti da gare professionistiche e relative prove ed allenamenti; 🗶 gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: sport equestri, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali comportanti contatto fisico, speleologia, alpinismo, scalate in cordata o in solitario, salto dal trampolino con sci od idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, skeleton, rugby, football americano, kite-surfing, canyoning, rafting, arrampicata libera, salto con elastico, immersione con autorespiratore od oltre i 20 metri, paracadutismo, parapendio o sport aerei in genere, sport comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore (carenzae relative corse, gare, prove); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa 🗶 gli eventi verificatesi a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporaneacontaminazioni nucleari, biologiche o chimiche, le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo l’uso terapeutico; 🗶 le conseguenze di guerra, guerra civile, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico o sociale; 🗶 le conseguenze di qualsiasi atto di terrorismo; 🗶 le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti; 🗶 le applicazioni di carattere estetico; 🗶 trattamenti/interventi di chirurgia plastica, nonché ogni trattamento conseguente (dovuto o meno a motivi psicologici) salvo che siano effettuati: 🗶 a scopo ricostruttivo, anche estetico, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una neonati che non abbiano compiuto il terzo anno di età; 🗶 a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza; 🗶 a scopo ricostruttivo a seguito di interventi demolitivi indennizzabili ai sensi di polizza per neoplasia maligna; 🗶 i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali e i disturbi psichici in genere. Si intendono espressamente escluse le manifestazioni cliniche relative a sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicanze e conseguenze; 🗶 l’interruzione volontaria della gravidanza; 🗶 le cure e gli accertamenti odontoiatrici e le protesi dentarie (se non previste dal Piano Sanitario prescelto) e le cure ortodontiche; 🗶 le cure ed interventi per l’eliminazione o più rate del Mutuo correzione di difetti fisici o Apertura malformazioni congenite preesistenti alla data di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/copertura, nonché le patologie ad esse correlate, salvo quelle relative ai bambini di età inferiore di 3 anni assicurati dalla nascita; 🗶 le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsiasi tipo, impotenza nonché tutte le prestazioni mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica di caratteri sessuali; 🗶 la correzione dei vizi di rifrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia e presbiopia) se non prevista dal Piano Sanitario prescelto; 🗶 i disordini alimentari (anoressia, bulimia, sindrome da alimentazione incontrollata) e qualsiasi cura resa necessaria di questi disturbi, gli interventi di chirurgia bariatrica finalizzata alla cura dell’obesità ad eccezione dei casi di obesità di III° grado (Indice di Massa Corporea uguale o ha una durata inferiore o uguale superiore a 7 giorni (franchigia40); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni . 🗶 protesi e presidi ortopedici, apparecchi acustici e terapeutici, salvo le endoprotesi in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura ricovero e Day Hospital con intervento chirurgico; 🗶 trattamenti non ritenuti necessari dal punto di Creditovista medico e non resi necessari da malattia ed infortunio; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti 🗶 lenti ed occhiali (se non previste dal Piano Sanitario prescelto); 🗶 i cui risultati porteranno alla diagnosi ricoveri effettuati allo scopo di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni praticare check-up clinici (carenza) dalla decorrenza della Polizzaricoveri impropri). È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel Nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente sia stata richiesta la compilazione del questionario sanitario e la consulenza medica assuntiva ritenga di grado pari o superiore al 60%dover operare esclusioni e limitazioni specifiche della copertura le stesse saranno riportate in polizza e saranno, il Ricovero Ospedalieroaltresì, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisicasottoposte per accettazione mediante sottoscrizione dell’Assicurato, collaboratoreeventualmente in nome e per conto dei suoi aventi causa, socio o dipendente, dalla Contraente nel certificato di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.padesione.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza sono assicurabili le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo stipula della polizza non abbiano un’età compresa fra un minimo di Adesione; sottoscrittrici 18 anni compiuti e un massimo di un contratto 74 anni. Le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anniCura, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causativalide nei seguenti casi: volontariamentesinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d’alcolismo acuto o cronico; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi; patologie psichiatriche o psicologiche e indiretta loro conseguenze; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora resi necessari prevalentemente da misure di questicarattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. La Compagnia Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni sono operanti in caso di causa differenteaborto volontario non terapeutico. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi: se l’assicurato, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una al momento del sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi; licenziamenti dovuti a“giusta causa” o più rate del del Mutuo a motivi disciplinari; dimissioni; licenziamenti tra congiunti (coniuge o Apertura di Creditoconvivente; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenzaascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso l’esclusione opera anche nell’ipotesi in cui un infortunio il datore di lavoro sia costituito in forma societaria; licenziamenti tra persone conviventi; le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.pstraordinaria.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Avvera Protezione Rata, Contratto Di Mutuo

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; con età inferiore a 18 anni; CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento di almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana (quali muoversi nella stanza, alzarsi, vestirsi, nutrirsi, lavarsi ed espletare le funzioni fisiologiche) - salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza - la Polizza le persone giuridicheSocietà corrisponde al Beneficiario una prestazione di rendita mensile vitalizia anticipata (rendita mensile vitalizia LTC), rivalutabile in base al rendimento della gestione separata VITARIV. La rendita mensile vitalizia LTC viene riconosciuta fintanto che l’Assicurato sia in vita e finché permane lo stato di non autosufficienza. La prestazione di rendita vitalizia di non autosufficienza alla decorrenza potrà essere compresa tra un minimo di 6.000,00 euro e un massimo di 60.000,00 euro annui. b) Prestazione accessoria facoltativa Esclusivamente alla data di decorrenza, è prevista la facoltà di attivare una copertura accessoria che prevede: che non siano - in caso di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo decesso dell’Assicurato entro la ricorrenza annua di Adesione; sottoscrittrici contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), il riconoscimento ai Beneficiari di un capitale; - in caso di non autosufficienza dell’Assicurato successivamente alla ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), assieme alla prima rata mensile della rendita, l’erogazione una prestazione aggiuntiva una tantum. Prestazioni di Mutuo o Apertura assistenza Allianz Worldwide Partners Sono messe gratuitamente a disposizione dell’Assicurato le prestazioni di Credito assistenza di durata superiore Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa di AWP P&C alle condizioni e secondo le modalità indicate nelle “Condizioni di assicurazione delle prestazioni di Assistenza Allianz Global Assistance” a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo cui si rinvia per gli aspetti di preammortamentodettaglio. Inoltre Allianz Worldwide Partners (AWP) garantisce l’erogazione all’Assicurato di prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. ADI)” per un importo 🗶Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti soggetti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 ai 40 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età e superiore a 75 anni anni. 🗶Non sono assicurabili i soggetti che hanno la residenza al di fuori della Repubblica italiana. 🗶Non sono assicurabili dalla copertura per la perdita di autosufficienza le persone che, alla data di decorrenza del contratto, sono già beneficiarie di una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico o privato, né gli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 50% (esclusi gli invalidi per menomazione della vista e i sordomuti). 🗶Non sono inoltre assicurabili le persone già in stato di non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Creditoautosufficienza, quelle affette da alcolismo e tossicodipendenza e quelle che hanno contratto il virus HIV (sieropositive).

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Samples: Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante,

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere ✓ Il danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale, Incendio Totale o Distruzione per Danno Totale del Veicolo assicurato, che si sia verificato dopo 24 mesi dalla decorrenza dell’Assicurazione. In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato un importo pari alla differenza tra il Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. Nel solo caso di Furto Totale o Incendio Totale, l’Indennizzo sarà corrisposto senza Scoperti a condizione che, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, l’Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario; oppure una società di leasing acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario e lo conceda in leasing all’Assicurato. Qualora, invece, l’Assicurato non proceda al riacquisto, o proceda al riacquisto dopo 120 giorni dal Sinistro oppure, nonostante il Concessionario sia ancora attivo, acquisti il Nuovo Veicolo presso altro venditore, verrà applicato uno Scoperto, per ciascun Sinistro, a seconda delle Aree di Rischio. Nel solo caso in cui il Concessionario non fosse più attivo al momento del riacquisto, l’Assicurato che si rivolga ad altro venditore dovrà fornire alla Compagnia l’originale o la Polizza le persone giuridichecopia della fattura di acquisto del Nuovo Veicolo ai fini della non applicazione dello Scoperto. Principali esclusioni dalla copertura. Sono espressamente esclusi dalle coperture gli autoveicoli: che 🗶 i veicoli appartenenti ai seguenti marchi: BENTLEY – CADILLAC – FERRARI – LAMBORGHINI – LOTUS – PORSCHE – ROLLS ROYCE 🗶 i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc); 🗶 i veicoli non siano di diritto italiano; che coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non siano Clienti della Banca sospesa, al momento della sottoscrizione decorrenza dell’Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Modulo Sinistro; 🗶 i veicoli non coperti da Polizza Corpi Veicoli Terrestri in vigore e attiva per tutta la durata contrattuale e al momento del Sinistro; 🗶 i veicoli utilizzati per servizio di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo noleggio (con o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamentosenza conducente). Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le Sono previste ulteriori esclusioni dalle coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporaneaassicurative, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.pSet Informativo.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Kairos Gap Next

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza sono assicurabili le persone giuridicheche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo stipula della polizza abbiano meno di Adesione18 anni e più di 74 anni compiuti; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata alla scadenza dell’assicurazione abbiano un’età superiore a 10 anni75 anni compiuti. Le garanzie Invalidità Totale Permanente, comprensivi dell’eventuale periodo Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratoriCura, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causativalide nei seguenti casi: volontariamentesinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d’alcolismo acuto o cronico; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi; patologie psichiatriche o psicologiche e indiretta loro conseguenze; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate; ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora resi necessari prevalentemente da misure di questicarattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. La Compagnia Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni sono operanti in caso di causa differenteaborto volontario non terapeutico. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi: se l’assicurato, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate al momento del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi copertesinistro, nei primi 90 giorni non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente l’assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di grado pari o superiore al 60%lavoro da almeno dodici mesi, il Ricovero Ospedalieroverranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisicafermo restando che, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento del sinistro, l’assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato); licenziamenti dovuti a“giusta causa” o a motivi disciplinari; dimissioni; licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l’esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria; licenziamenti tra persone conviventi; le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Creditostraordinaria.

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Samples: Contratto Di Mutuo

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridichefisiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di AdesioneProposta; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi Paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di CreditoProposta; con età superiore a 75 71 anni non compiuti a scadenza scadenza; che non siano Dipendenti di azienda privata con un contratto di lavoro regolato dalla Legge italiana di almeno 16 ore lavorative settimanali (per la sottoscrizione del Mutuo Pacchetto B). Le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale non sono operanti nei seguenti casi: operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o Apertura trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato; mal di Creditoschiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; Le garanzie danni previste dalla presente Polizza Collettiva, congiuntamente alla garanzia vita Decesso, sono dedicate alle persone fisiche. Le garanzie assicurano il pagamento del capitale assicurato ovvero di un indennizzo mensile nel caso in cui uno degli eventi coperti colpisca l’Aderente/Assicurato. l’Aderente/Assicurato non ha svolto per almeno 180 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea dovuta a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Prestito; la perdita d’impiego avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza) e/o lo stato di disoccupazione o mobilità non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Aderente/Assicurato non ha ripreso a svolgere un’attività lavorativa come Dipendente di azienda privata per almeno 180 giorni dalla precedente perdita d’impiego per la quale la Compagnia abbia già corrisposto una o più prestazioni mensili.

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”

Che cosa NON è assicurato?. Principali esclusioni. Non possono sottoscrivere la Polizza sono coperte le persone giuridicheconseguenze: ! del dolo dell’assicurato, della contraente o del beneficiario; di un’affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV; della partecipazione attiva dell’Assicurato a sommosse, scioperi, tumulti popolari, fatti di guerra (anche non dichiarata) o insurrezione, atti di terrorismo e rivoluzioni; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, della guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; dell’uso o della produzione di esplosivi; della pratica di sport estremi; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l’Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; dell’uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; di stati di ubriachezza ed ebbrezza, alcolismo cronico. 🗶 Il Decessointervenuto dopochehai compiutol’80° anno di età. 🗶 L’Invalidità Permanente Totale riconosciuta dopo che non siano hai compiuto l’80° anno di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo età. Le garanzie vita previste da questa polizza coprono i rischi di Adesione; sottoscrittrici di Decesso ed Invalidità Permanente Totale. È un contratto di Mutuo assicurazione in forma collettiva al quale puoi aderire se sei un dipendente del settore pubblico e hai richiesto l’erogazione di un Finanziamento a Fiditalia S.p.A. (Contraente). Quando aderisci alla polizza la tua età deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni (non compiuti) e non superiore agli 80 anni al termine del piano di rimborso del Finanziamento. ✓ Legaranziesonovalidesenzalimiti territoriali mal’Invalidità Permanente Totaledeve essere oggetto di accertamento daparte diun medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. Il premio è pagato mensilmente dall’Aderente all’Assicuratore tramite carta di credito o Apertura addebito diretto sul conto corrente (SDD). Il Premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all’età ed alle attività professionali svolte. La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno di Credito adesione al Programma assicurativo tramite vocal order. Il contratto ha una durata pari al piano di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamentorimborso del Finanziamento e compresa tra 1 e120 mesi. Il contratto si perfeziona con l’adesione al Programma assicurativo tramite vocal order. Il contratto nonprevedetacitorinnovo. Puoi disdire la polizza inviando una raccomandata A.R. indirizzata all’Assicuratore: Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene previsti riscatti e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni riduzioni. SOGECAP S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia SOGECAP S.A.- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Tel. 00.00.00.00.00, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx, PEC xxxxxxx@xxx.xx Il patrimonio netto di Sogecap S.A. risultante dall’ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 3.742 costituito da: capitale sociale per €/mio 1.264 utili portati a nuovo per €/mio 1.146 ed altre riserve per €/mio 656. Il Solvency Capital Requirement (carenzaSCR) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura di Sogecap ammonta a €/mio 3.692 e il rapporto di copertura del Solvency Capital Requirement per almeno 60 giorni mezzo dei fondi propri (franchigia); l’Assicurato non ha svolto Solvency 2) è pari al 212%. Il Minimum Capital Requirement (MCR) di Sogecap ammonta a €/mio 1.661 e il rapporto di copertura del Minimum Capital Requirement per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporaneamezzo dei fondi propri (Solvency 2) è pari al 380%. I dati sopra riportati sono contenuti nella Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.pdisponibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxxx/XXXXXXX_XXXX_0000_00.xxx.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: www.fiditalia.it

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza sono assicurabili le persone giuridicheche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 annidella polizza siano affette da alcolismo, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italiainsulino-dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita; non collaboratori, soci o dipendenti rispettino i limiti minimi e massimi di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo (18 anni) e in corso di Adesione ovvero al momento della Stipula validità del contratto (70 anni per morte e invalidità permanente o 65 anni per Inabilità Temporanea e Malattia). Le garanzie non sono operanti per: le conseguenze, complicanze dirette o indirette di Mutuo malattie e stati patologici dichiarati nel Questionario Sanitario (se non comprese mediante specifico atto contrattuale), nonché quelle sottaciute alla Società all’atto della sottoscrizione però già conosciute e/o Apertura diagnosticate; qualora la copertura sia garantita “senza soluzione di Creditocontinuità”: • in caso di sottoscrizione CON QUESTIONARIO SANITARIO per la precedente copertura sanitaria, resta comunque valido il questionario sanitario già compilato e sottoscritto dagli Assicurati (che formerà parte integrante della polizza), nonché le esclusioni specifiche da esso scaturite ed applicate dal precedente assicuratore. Restano comunque escluse le patologie preesistenti conosciute e diagnosticate alla data della prima sottoscrizione, anche se non dichiarate nel questionario sanitario sopra indicato. Restano invece incluse le conseguenze di stati patologici non conosciuti dall’Assicurato, ma insorti anteriormente alla stipula della polizza; le conseguenze dirette ed indirette di infortuni occorsi precedentemente alla data di decorrenza della copertura; le prestazioni determinate da sieropositività diagnosticata, da sindrome da immunodeficienza acquisita H.I.V. e sindromi ad esse correlate; gli infortuni, le patologie e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all’uso di stupefacenti (salvo la somministrazione terapeutica) o allucinogeni; gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli in genere, o in conseguenza di proprie azioni delittuose; le prestazioni necessarie a seguito di lesioni auto-inflitte, tentato suicidio, imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in conseguenza di malattie mentali e i disturbi psichici in genere. Si intendono espressamente escluse le manifestazioni cliniche relative a sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicanze e conseguenze; l’interruzione volontaria della gravidanza; le cure ed interventi per l’eliminazione o correzione di malformazioni congenite o difetti fisici preesistenti alla data di decorrenza della copertura, nonché le patologie ad esse correlate, salvo malformazioni congenite e difetti fisici relativi ai bambini di età inferiore ai 3 anni; i ricoveri effettuati allo scopo di praticare check-up clinici (ricoveri impropri). Ci sono limiti di copertura? Nel contratto trovano applicazione i seguenti periodi di carenza: per gli infortuni: momento in cui ha effetto l’assicurazione. per le malattie: 30 giorni successivi a quello di effetto dell’assicurazione. per il parto: 300 giorni successivi a quello di effetto dell’assicurazione. per le conseguenze di stati patologici insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipula qualora in tal momento non conosciuti e/o diagnosticati: 180 giorni successivi a quello di effetto dell’assicurazione. per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio e per l’aborto terapeutico la garanzia è operante – con età superiore il termine di aspettativa di 30 giorni – soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Creditoquello dell’assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Del Rischio Malattia

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza sono assicurabili le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesionestipula della polizza: non abbiano ancora compiuto 18 anni; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata alla scadenza dell’assicurazione, abbiano un’età superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamentoai 75 anni compiuti. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di garanzie Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito da infortunio e malattia, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero in Istituto di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene Cura non sono valide nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima seguenti casi: sinistri che siano trascorsi 180 giorni conseguenza di un uso non terapeutico di stupefacenti, sostanze psicotrope, allucinogeni e simili; malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi; patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze; ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora resi necessari prevalentemente da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. Inoltre, le coperture Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di causa differenteaborto volontario non terapeutico. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro è esclusa nei seguenti casi: se l’assicurato, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate al momento del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi copertesinistro, nei primi 90 giorni non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente l’assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di grado pari o superiore al 60%lavoro da almeno dodici mesi, il Ricovero Ospedalieroverranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisicafermo restando che, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento del sinistro, l’assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato); licenziamenti dovuti a“giusta causa” o a motivi disciplinari; dimissioni; licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini). L’esclusione opera anche per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria; licenziamenti tra persone conviventi; le situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Creditostraordinaria.

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Samples: Contratto Di Finanziamento

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questiquesti ultimi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE riconosciuta è inferiore al 60% (franchigia)%; l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene L’INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE da Malattia viene riconosciuta nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza)Polizza; l’Inabilità Totale Temporanea L’INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia)giorni; l’Assicurato L’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato Compagnia ha pagato una o più rate del Mutuo o Apertura di Creditorate; il ricovero ospedaliero Il RICOVERO OSPEDALIERO da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia)giorni; il ricovero ospedaliero Il RICOVERO OSPEDALIERO avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di CreditoFinanziamento; la malattia grave La MALATTIA GRAVE viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È E’ una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito hanno sottoscritto un Finanziamento con la Banca UniCredit S.p.A.A, che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla collegata polizza collettiva vita facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.pS.p.a.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata/durata residua superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere Per quanto riguarda la Polizza le persone giuridicheSezione A: che non 🗶 E’ esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della Scheda di adesione, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.). Inoltre, sono esclusi dalla Copertura i Sinistri causati da: 🗶 Infortuni verificatisi prima della sottoscrizione della Scheda di adesione; 🗶 atti compiuti dall’Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; 🗶 dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Modulo di AdesioneBeneficiario; sottoscrittrici 🗶 partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi; 🗶 Sinistri conseguenti ad azioni intenzionali quali gli atti autolesivi (in particolare le conseguenze di un contratto tentato suicidio), la mutilazione volontaria; 🗶 abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; 🗶 partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti Ci sono limiti di copertura? Si, sono previsti limiti: è assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione della Scheda di adesione, abbia stipulato il Mutuo o Apertura con il Contraente. L'Assicurato deve inoltre aver risposto tutti NO nel Questionario Medico ed avere un'età non inferiore ai 18 anni compiuti e di Credito età tale per cui, alla data di durata superiore a 10 anniscadenza del Mutuo, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili non avrà compiuto i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; 75 anni sia lavoratore Dipendente da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura almeno 6 mesi consecutivi per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p16 ore settimanali.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Polizza Infortuni E Malattie Collettiva

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Rischi esclusi Ci sono limiti di copertura ? Assistenza al veicolo MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI SOCCORSO STRADALE In caso di Guasto, Incidente, Incendio o Furto del Veicolo, purché questo si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal carro di soccorso, la Polizza Struttura Organizzativa invia sul posto indicato dal Cliente un mezzo di soccorso, alle condizioni che seguono. Il mezzo di soccorso inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato, dietro richiesta del Cliente, può senza alcun esborso da parte di quest'ultimo: • effettuare il Depannage consistente in piccole riparazioni eseguibili sul posto fino ad un importo massimo di euro 1.000 (IVA inclusa) e per un massimo di due volte per anno assicurativo. L’eventuale costo dei ricambi di tali piccole riparazioni resta a carico del Cliente che le persone giuridiche: regolerà direttamente con l’addetto del mezzo di soccorso intervenuto; • effettuare il Traino del Veicolo fino al Luogo di Destinazione con un limite di percorrenza chilometrica del mezzo di soccorso fino ad un massimo di 50 km di raggio (ovvero 100 km in andata e ritorno) calcolati dal luogo dell’immobilizzo del Veicolo. Eventuali chilometri eccedenti saranno interamente a carico del Cliente che non siano li regolerà direttamente con il Centro intervenuto, in conformità del vigente tariffario dei servizi riservato alla utenza “Non Soci”, visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Durante l’orario di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca chiusura del Luogo di Destinazione (ore notturne e giorni festivi) al momento della sottoscrizione richiesta del Modulo Soccorso Stradale, la Struttura Organizzativa provvederà a far effettuare il traino differito del Veicolo negli orari più prossimi di Adesione; sottoscrittrici apertura, e comunque nel minor tempo possibile compatibilmente con le esigenze di servizio dei soccorritori. I relativi costi di deposito e successivo trasporto restano a carico di AGSE. Il Traino viene erogato fino alla concorrenza massima di euro 1.500 (IVA inclusa) per un contratto massimo di Mutuo o Apertura due interventi per anno di Credito adesione. Fino alla concorrenza massima di durata superiore a 10 annieuro 1.500 (IVA inclusa), comprensivi dell’eventuale periodo in caso di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratorievento occorso al trattore/motrice del Veicolo, soci o dipendenti il rimorchio/semirimorchio agganciato al trattore/motrice beneficerà della prestazione di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta “Traino” limitatamente al trasferimento fino al posto di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporaneasosta più vicino, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni sua messa in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.psicurezza.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Gli Eventi Connessi All’assistenza Al Veicolo

Che cosa NON è assicurato?. Non possono sottoscrivere la Polizza le persone giuridiche: che non siano di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Rischi esclusi Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; , che alla decorrenza, abbiano un’età computabile non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa inferiore a 18 anni e non sono cumulabilisuperiore a 85 anni e coloro che hanno la residenza al di fuori della Repubblica italiana. La polizza copertura caso morte, o morte e invalidità permanente, è subordinata alla circostanza che l’Assicurato si sia sottoposto alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società. Qualora l’Assicurato decida di non copre principalmente se gli eventi assicurati sottoporsi alla visita medica e sempreché la Società non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari, viene applicato un periodo di carenza di 12 mesi, che decorrono dalla data di attivazione della copertura caso morte, durante il quale la Società non garantisce la prestazione assicurata, ma si limita, al verificarsi dell’evento assicurato, a restituire il premio versato. Qualora la copertura caso morte sia stata attivata in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nella proposta di assicurazione – l’applicazione della carenza di 12 mesi avverrà tenendo conto delle date di conclusione dei Ci sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da limiti di copertura? contratti sostitutivi. La Società corrisponde integralmente il capitale assicurato previsto per la copertura caso morte solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, il decesso o l’invalidità permanente avvenga per conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (una malattia infettiva acuta sopravvenuta dopo l’entrata in vigore del contratto come ad esempio tifo, paratifo, difterite, shock anafilattico, oppure a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità permanente. Il periodo di carenza, inoltre, si estende a 5 anni dalla decorrenza data di attivazione della Polizza copertura caso morte qualora il decesso o l’invalidità permanente sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (carenzaAIDS); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); . Nello specifico, qualora l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa si sia sottoposto a seguito visita medica ed il decesso o l’invalidità permanente avvenga entro i primi 5 anni dalla data di attivazione della copertura caso morte e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita, ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato della copertura caso morte, o morte e invalidità permanente, non sarà corrisposto. In questo caso sarà corrisposta una precedente Inabilità Totale Temporaneasomma pari al premio versato nella copertura caso morte. Qualora la copertura caso morte, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o morte e invalidità permanente sia stata attivata in sostituzione di uno o più rate del Mutuo o Apertura precedenti contratti, richiamati espressamente in proposta, l’applicazione della carenza di Credito; 5 anni per AIDS avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostitutivi. Nel caso il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza capitale assicurato della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in copertura caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura di Credito con UniCredit S.p.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o morte fosse superiore al 60%capitale assicurato dal contratto sostitutivo, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, periodo di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta carenza trova applicazione solo alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.pparte di capitale eccedente.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo

Che cosa NON è assicurato?.  Sono assicurabili i mutui ipotecari di nuova erogazione ed i mutui in corso.  Prestazione in caso di decesso: la Compagnia garantisce al Beneficiario la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato (cioè colui che ha sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Assicurazione Collettiva) prima della scadenza dell’assicurazione relativa al singolo Assicurato.  La somma assicurata:  Il capitale assicurato è determinato sulla base del contratto di mutuo stipulato dall’Assicurato ed è pari al debito residuo, previsto dal piano di ammortamento iniziale del mutuo.  Il capitale massimo assicurato non potrà superare euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). E' data facoltà all’Assicurato di scegliere liberamente l’importo del capitale da assicurare con un limite di sotto-assicurazione pari al 50% dell’importo erogato, con un minimo di € 25.000,00.  Per maggiori dettagli si rinvia al DIP aggiuntivo.  Non possono sottoscrivere sono assicurabili i mutui la Polizza le persone giuridichecui data di scadenza ecceda la data di compimento degli 80 anni di età (assicurativa) dell’Assicurato. ! infortuni occorsi durante lo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; la presente esclusione non si applica in caso di infortunio occorso in ambito extraprofessionale o ricreativo, né in caso di infortunio occorso al di fuori dell'orario in cui l'Assicurato è assegnato a servizio professionale attivo; ! malattie la cui insorgenza è stata direttamente causata dallo svolgimento di servizio professionale attivo, anche in missione di pace, nell'Esercito, nella Marina o nell'aeronautica militare, nonché nell'ambito di Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza o qualsiasi altro corpo militare; ! dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Beneficiario; ! svolgimento di una delle seguenti professioni: collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che non siano comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, gas e materie velenose, controfigure, stuntman, attività circensi; cavatore, addetto a lavori in pozzi, cave, gallerie o miniere (con o senza l’uso di diritto italiano; che non siano Clienti della Banca esplosivi), palombaro, sommergibilista, pilota/membro di equipaggio di aereo charter, di aereo privato, di aereo cargo, di elicottero, di elicottero per soccorso e/o antincendio. ! Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione; sottoscrittrici , non presentava i Requisiti di un contratto di Mutuo o Apertura di Credito di durata superiore a 10 anni, comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento. Non sono assicurabili i soggetti: residenti in paesi diversi dall’Italia; non collaboratori, soci o dipendenti di rilevante importanza per l’Impresa; Le coperture assicurative presenti operano in via alternativa e non sono cumulabili. La polizza non copre principalmente se gli eventi assicurati sono causati: volontariamente; da fatti conosciuti prima della stipula del contratto; da conseguenza diretta e indiretta di questi. La Compagnia non eroga la prestazione principalmente se: Il grado di Invalidità Totale Permanente accertata è inferiore al 60% (franchigia); l’accertamento (a seguito di malattia) dell’Invalidità Totale Permanente avviene nei primi 60 giorni Assicurabilità previsti dalla decorrenza della Polizza (carenza); l’Inabilità Totale Temporanea da malattia avviene e/o la malattia che l’ha generata viene diagnosticata nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o non perdura per almeno 60 giorni (franchigia); l’Assicurato non ha svolto per almeno 90 giorni consecutivi un’attività lavorativa a seguito di una precedente Inabilità Totale Temporanea, per la quale la Comapagnia abbia già rimborsato una o più rate del Mutuo o Apertura di Credito; il ricovero ospedaliero da malattia avviene nei primi 60 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza e/o ha una durata inferiore o uguale a 7 giorni (franchigia); il ricovero ospedaliero avviene prima che siano trascorsi 180 giorni da un eventuale precedente ricovero dovuto a stessa causa ovvero 30 giorni in caso di causa differente, per il quale la Compagnia abbia già rimborsato una o più rate del del Mutuo o Apertura di Credito; la malattia grave viene diagnosticata ovvero l’Assicurato presenta segni e/o sintomi o si sottopone ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, nei primi 90 giorni (carenza) dalla decorrenza della Polizza. È una Polizza Collettiva ad adesione FACOLTATIVA dedicata alle Imprese che sottoscrivono un Mutuo o un’Apertura ! Sono previste condizioni di Credito con UniCredit S.pcarenza. Per maggiori dettagli si rinvia al DIP Aggiuntivo.A., che copre nel caso in cui un infortunio o una malattia comportino l’Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60%, il Ricovero Ospedaliero, l’Inabilità Totale Temporanea del Key Man assicurato (persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per l’Impresa) o qualora venga diagnosticata a quest’ultimo una Malattia Grave. L’adesione a questa polizza danni è subordinata all’adesione congiunta alla polizza collettiva facoltativa vita collegata commercializzata da CNP UniCredit Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia Decesso. con età inferiore a 18 anni; con età superiore a 70 anni non compiuti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione ovvero al momento della Stipula del contratto di Mutuo o Apertura di Credito; con età superiore a 75 anni non compiuti a scadenza del Mutuo o Apertura di Credito.

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Samples: Polizza Di Protezione Del Credito