Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre: a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno; b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno. La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Associato. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. In ogni caso, premesso che la presente polizza fa parte della procedura di gara aperta, esperita dal Contraente ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi”, il Contraente ha facoltà di recedere anche dalle altre polizze che fanno parte del medesimo Lotto al quale la presente appartiene.
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Samples: Insurance Agreement
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno. La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Associatodel Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. In ogni caso, premesso che la presente polizza fa parte della procedura di gara aperta, esperita dal Contraente ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi”, il Contraente ha facoltà di recedere anche dalle altre polizze che fanno parte del medesimo Lotto al quale la presente appartiene.
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Samples: Insurance Agreement
Clausola di recesso. ART. N. 1373 C.C. L’ASL BI avrà la facoltà unilaterale di recedere dal servizio in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi all’Appaltatore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto A.S.L e, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di diagnosi e cura. In tale evenienza l’Appaltatore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Oltre a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 18/94 si provvederà altresì alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi: - in caso di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore; - in caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza inizio del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno. La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Associato. Qualora servizio alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto stabilita; - in caso di mancata produzione dei dati sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); - in caso di abituale deficienza o negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; - quando l’Appaltatore conceda il servizio o singole fasi dell’esecuzione di esso, in subappalto senza preventiva autorizzazione dell’ASL; - quando l’Appaltatore, attraverso un proprio dirigente o funzionario, si renda colpevole di xxxxx nei confronti dell’ASL BI accertata con sentenza passata in giudicato o versi in stato di insolvenza accertata secondo i parametri di cui all’art. 21 (Produzione 1 Legge Fallimentare; - la non applicazione ai lavoratori del Convenzione Collettivo Nazionale di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello Lavoro, firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o altro convenzione collettivo di esercizio del recesso. In ogni caso, premesso che la presente polizza fa parte della procedura di gara aperta, esperita dal Contraente ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento settore firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; - il mancato versamento dei “Servizi Assicurativi”, il Contraente ha facoltà di recedere anche dalle altre polizze che fanno parte del medesimo Lotto al quale la presente appartienecontributi previdenziali.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno. La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 2 3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Associatodel Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. In ogni caso, premesso che la presente polizza fa parte della procedura di gara aperta, esperita dal Contraente ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi”, il Contraente ha facoltà di recedere anche dalle altre polizze che fanno parte del medesimo Lotto al quale la presente appartiene.
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Samples: Insurance Agreement
Clausola di recesso. In caso di mancato accordo, ai sensi dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, tra le parti, la Società può recedere dalla polizza. Il recesso decorre:
a. dalla scadenza dell’annualità nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei primi sei (6) mesi dell’anno;
b. dalla scadenza del primo semestre dell’anno successivo nel caso in cui il mancato accordo avvenga nei secondi sei (6) mesi dell’anno. La facoltà di recesso si esercita entro trenta (30) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 2 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della controproposta dell’Associatodel Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 21 (Produzione di informazioni sui sinistri) delle presenti “Norme che regolano l’assicurazione in generale” riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso. In ogni caso, premesso che la presente polizza fa parte della procedura di gara aperta, esperita dal Contraente ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi”, il Contraente ha facoltà di recedere anche dalle altre polizze che fanno parte del medesimo Lotto al quale la presente appartiene.
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