CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA Clausole campione

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. 11.1 - Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente:
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. 7.1 L’Advisor potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. - in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente - ove dovessero risultare false o inesatte le informazioni di cui all’Allegato A fornite dal Cliente - in caso di mancata comunicazione da parte del Cliente delle variazioni intervenute in relazione alle informazioni da lui fornite e di cui all’Allegato A.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. Fatto salvo e in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 36, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, qualora il Cliente: ometta o ritardi i pagamenti dovuti; ritardi o manchi di prendere in consegna i prodotti nei tempi previsti; non osservi gli obblighi di riservatezza. Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Cliente venga posto in liquidazione o sia stato assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. 9.1. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice Civile e a quelli già regolati nelle presenti Condizioni Generali sub artt. 3.4, 6.3, 7.1,8.3 e 20.2 Cedacri potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax e/o PEC, da inviarsi all’indirizzo del Fornitore, la risoluzione di diritto del Contratto, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. 9.1. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice civile e a quelli già regolati nelle presenti Condizioni Generali sub artt. 3.4, 6.3, 7.1, 8.3, Sarce potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax e/o PEC, da inviarsi all’indirizzo del Fornitore, la risoluzione di diritto del Contratto, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. Il contratto di fornitura sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per effetto della semplice dichiarazione scritta del Fornitore di volersi avvalere della presente xxxxxxxx Recesso convenzionale. Nel caso in cui il Cliente diminuisca le garanzie che aveva dato o non fornisca le garanzie che aveva promesso, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal contratto senza necessità di preavviso.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. 20.1 Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti delle presenti CGS, il fornitore si riserva di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. qualora occorra una delle seguenti ipotesi: Istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti; Insolvenza dichiarata del Cliente e/o sua iscrizione nel registro dei protesti; Liquidazione, scioglimento o cessazione dell’attività d’impresa del Cliente; Cessione del contratto dal Cliente a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGS; mancato pagamento di una o più fatture, persistente ritardo nel loro pagamento ovvero mancato versamento del deposito cauzionale, riduzione o estinzione delle garanzie di cui al precedente art. 14 (Garanzie) o mancata prestazione di garanzia equivalente e loro mancato ripristino entro il termine di 15 giorni, laddove sia stato previsto. Nel caso di istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, il Fornitore, pur in ottemperanza ai disposti della legislazione fallimentare in tema di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di sospendere prudenzialmente la fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti. Il Fornitore potrà inoltre far valere quale condizione risolutiva del contratto l’inefficacia del Contratto di Trasporto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONE RISOLUTIVA. 13.1. Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., immediatamente e senza preavviso, mediante semplice comunicazione scritta della Somi Srl tramite raccomandata r.r. di volersi avvalere della presente clausola, salvo in ogni caso il risarcimento di ogni maggior danno, qualora il cliente manchi di prendere in consegna i prodotti, nei termini previsti dal precedente art.5.