Common use of Clausola risolutiva espressa Clause in Contracts

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in In caso di manomissione e rottura dei sigilli o comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà Firenze di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria informazioni interdittive di cui all’art. 13.6; d) iscrizione 91 del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio D.Lgs. n. 159 del 2011 , si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso , a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di un procedimento di messa in liquidazione del Clientedanno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; f) l’Amministrazione potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 90, comma 2 , del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all’ articolo 21, determina in caso di grave e reiterato mancato pagamento da parte inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Cliente delle fattureresponsabile della sicurezza, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia tutela dei contratti di dispacciamentolavoratori in materia contrattuale e sindacale , trasporto o distribuzionela risoluzione immediata e automatica del contratto. In tali evenienzeA tal fine, il Cliente sarà si considera in ogni caso tenuto inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria; - inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al pagamento 15% del totale dei corrispettivi lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all’art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i consumi effettuati e delle spese taluno dei delitti di sospensione della fornituracui agli art. 317 c.p., come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente318 c.p., oltre al risarcimento di eventuali danni319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle seguenti determinate obbligazioni assunte dal Committente e dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto, darà facoltà a 2C Solution S.r.l. di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. Il mancato adempimento da parte del Cliente o del Committente anche di una sola delle previsioni contenute agli artt.: 4 (Condizioni generali di erogazione del Servizio); 5 (Condizioni specifiche di erogazione della componente di Servizio del Ciclo Attivo); 6 (Condizioni specifiche di erogazione della componente di servizio del Ciclo Passivo); 9 (Durata e Recesso); 9 (Condizioni economiche); 11(Cessione del contratto) e 12 (Obbligo di riservatezza) delle presenti Condizioni generali darà facoltà a 2C Solution S.r.l. di considerare lo stesso risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civileall’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il presente Contratto potrà essere risolto diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti. In caso di mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti dal FornitoreCommittente o dal Cliente, 2C Solution S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere il Servizio (es. non accettando ulteriori documenti da porre in Conservazione), sino a un massimo di 30 giorni, previa comunicazione scritta scritta, procedendo successivamente alla risoluzione, ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà spetterà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornituraalcun rimborso, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al indennizzo o risarcimento di eventuali dannisorta da parte di 2C Solution S.r.l.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nell’eventualità in cui all’art.1456 trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del Codice Civilecontratto di mandato stipulato con il subappaltatore. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente Contratto potrà essere risolto contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 – comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal Fornitorecomma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, previa comunicazione scritta al Cliente finaleanche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei seguenti casi: a) prelievo fraudolentomodi di legge, ivi compresa la riattivazione Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non autorizzata della fornitura sospesa assume alcuna responsabilità per mancato la forma ed i modi di pagamento della fatturaeseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, nonché in caso senza onere di manomissione e rottura dei sigilli diffida o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contrattoazione giudiziaria, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannicauzionale.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti Il Contratto disciplina la risoluzione di cui all’art.1456 diritto del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione inadempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), vale a dire in caso di mancata presentazione del progetto esecutivo al Concedente ai fini dell’approvazione nel termine essenziale stabilito dal Contratto ovvero in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ciò in considerazione degli effetti significativi che tali inadempimenti sono in grado di dispiegare sull’esito dell’Operazione di PPP e rottura dei sigilli o sul rapporto concessorio ad essa sotteso. La clausola risolutiva espressa attribuisce al Concedente il diritto potestativo di utilizzo ottenere la risoluzione del Contratto per l’inadempimento della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura controparte senza necessità di preventiva informazioneprovarne l’importanza, fermo restando l’obbligo in considerazione del Cliente mero verificarsi del fatto considerato. L’effetto risolutivo si produce solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel Contratto dichiara espressamente di pagare volersene avvalere, attraverso una semplice comunicazione trasmessa a mezzo posta certificata al Concessionario (x. Xxxx. 1 agosto 2007, n. 16993; Cass. 5 gennaio 2005, n. 167; Cass., Sez. II, sent. 2 ottobre 2014, n. 20854). Sul punto, in particolare, si rappresenta che prima dell’attivazione della clausola risolutiva il Concedente è chiamato a valutare attentamente la situazione concreta di ritardo anche con riferimento allo stato di avanzamento della progettazione ed ai tempi stimati per la consegna dell’elaborato, considerando che in ogni caso il contratto prevede la possibilità di recuperare nella fase di realizzazione i corrispettivi ritardi maturati in fase di progettazione, fino alla data di consegna dell’opera. Come detto, le ipotesi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; ble quali la clausola risolutiva espressa può essere azionata dal Concedente sono: i) mancata costituzione o ricostituzione il mancato rispetto del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi termine essenziale di presentazione del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento progetto esecutivo per la valutazione e per l’eventuale approvazione da parte del Cliente Concedente, e ii) la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancato collocamento delle fattureobbligazioni emesse dalla società di progetto di cui all’articolo 185 del Codice entro un termine congruo prestabilito, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzionenon superiore a 18 mesi. In tali evenienzecasi, il Cliente sarà in ogni caso tenuto nulla è dovuto al pagamento dei corrispettivi Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo per i consumi effettuati costi sostenuti, inclusi quelli connessi alle attività di progettazione. Spettano invece al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni: (i) i danni diretti, indiretti e delle spese di sospensione della fornituramateriali, come stabilite nessuno escluso, subiti e subendi dal Distributore secondo Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannipenali a carico del Concessionario.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 14.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 c.c. è facoltà del Codice CivileFornitore, su sua semplice dichiarazione scritta, risolvere automaticamente il presente Contratto potrà essere risolto dal FornitoreContratto, previa comunicazione scritta al Cliente finalesenza preavviso e con effetto immediato, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: a1) qualora il Cliente non adempia ad una delle obbligazioni a suo carico ovvero non abbia i requisiti di cui agli artt. 2.3, 2.4, 2.5, 3, 7, 8, 9, 10, 16.2 e 16.3; 2) qualora il Cliente risulti avere un palese stato di insolvenza patrimoniale (a titolo di esempio: ripetuti ritardi nei pagamenti, sottoposizione a procedure esecutive o risultanza di protesti e/o pregiudizievoli di Tribunale o Conservatoria, sia in proprio che in relazione a cariche o partecipazioni in imprese/società); 4) in caso di manomissione e/o prelievo fraudolento; 5) qualora venga revocata la procedura di addebito diretto SEPA, ove le CPE prevedano il relativo obbligo; 6) qualora, per qualunque ragione, si modifichi e/o cessi lo “stato attività” del Cliente Business in Camera di Commercio (a mero titolo esemplificativo: liquidazione, cessazione, sospensione, ecc.); 7) qualora si accerti che il beneficiario dell’utenza è soggetto terzo rispetto al titolare del Contratto. 14.2 L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì: 1) l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, di cui all’art. 4, ivi compresa la riattivazione non autorizzata facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas; 2) l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura sospesa per mancato pagamento della fatturafino alla data di effettiva cessazione del Contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contrattoscambio sul posto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati vettoriamento e delle spese di sospensione gestione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigenteconnessione, oltre al risarcimento di eventuali danniad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 d.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 con le modalità previsti ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura mancato o inesatto adempimento dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento propri obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del Cliente contratto nel caso in cui ricorra una delle fattureseguenti ipotesi: - interruzione del servizio per fatto imputabile al Fornitore per il termine di giorni naturali e consecutivi; - interruzione del servizio per causa di forza maggiore per il termine di giorni naturali e consecutivi; - la penale per il ritardato adempimento dell'incarico abbia raggiunto un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo; - non conformità nell’esecuzione del servizio rilevata in sede di verifica delle prestazioni; Oltre che nei casi già espressamente previsti, fermo restando l’addebito la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nelle seguenti ipotesi: - scioglimento, cessazione, fallimento della ditta; - perdita dell’autorizzazione all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza; - cessione totale o parziale del contratto; - subappalto non autorizzato; - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - ogni altra violazione dei patti e degli interessi impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull’efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi igienico-sanitari e/o ambientali, ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario. Il presente contratto si risolverà ipso iure per la sopravvenienza di mora; g) sopravvenuta inefficacia una delle cause ostative alla stipulazione dei contratti di dispacciamentocon la Pubblica Amministrazione, trasporto ovvero in dipendenza della mancanza o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e del venir meno delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannicondizioni necessarie alla stipulazione del presente contratto.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa liquidazione o scioglimento per mancato pagamento della fattura, nonché in caso qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevataimpresa; b) mancata costituzione omesso, parziale o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato ritardato pagamento da parte del Cliente anche di una sola o più bollette; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del Contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte del Fornitore per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile al Fornitore; e) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente di cui al precedente; f) mancato rilascio/ricostituzione delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi eventuali garanzie ove previste di moracui al precedente articolo 13; g) sopravvenuta inefficacia mancato utilizzo del gas naturale secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; h) manomissione dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati misuratori e delle spese apparecchiature per il controllo delle misure. Le comunicazioni di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannitali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai La clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civiledell’art. 1456 C.C., il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoreapplicata dall’amministrazione Appaltante, previa comunicazione scritta sentito il Collaudatore, al Cliente finale, nei verificarsi dei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa _ terza verbalizzazione per mancato pagamento espletamento del servizio contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. _ dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Assuntore commette un’ulteriore inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente; _ per tre volte, in tre anni, anche non consecutivi, la stazione appaltante irroga penalità e commissiona servizi sostitutivi per inadempienze dell’assuntore del servizio, per un importo annuo pari o superiore al 10.00% del valore contrattuale; Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della fatturadichiarazione del Committente trasmessa con PEC, nonché di volersi avvalere della clausola risolutiva. Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di manomissione e rottura dei sigilli o inadempimento di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’artCommittente (art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni1455 C.C.).

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia l'energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’artall'art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito l'addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il mancato adempimento da parte della Promissaria Affittuaria anche di una sola delle obbligazioni di seguito elencate produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e dell’art 1456 del codice civile: morosità della Promissaria Affittuaria anche per gli effetti una sola mensilità, decorsi infruttuosamente 15 (quindici) giorni dal sollecito di cui all’art.1456 pagamento inviato dalla Promittente Concedente; mancato adeguamento del Codice Civile, il canone di affitto sulla base di quanto stabilito nell’art. 3 del presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto; cessione anche parziale del presente contratto, subaffitto del ramo di azienda o trasferimento a terzi del ramo di azienda comunque effettuato, così come stabilito dall’art. 9 del presente contratto; mancata presentazione e/o rinnovo della fideiussione bancaria nei termini convenuti o rinnovo con facoltà testo e/o importo diverso da quello concordato, sulla base di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo quanto previsto nell’art. 3 del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica presente contratto; mancato versamento e/o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione adeguamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi cauzionale, sulla base di quanto previsto nell’art. 3 del precedente articolo 13presente contratto; c) revoca ingiustificata mancata consegna e/o mancato rinnovo delle polizze assicurative conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del presente contratto; mancato adeguamento della domiciliazione fideiussione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese polizze assicurative alle variazioni intervenute negli assetti proprietari così come previsto nell’articolo 15 del presente contratto; trasferimento del luogo di sospensione esercizio dell’attività; variazione dell’attività esercitata e qualsiasi variazione nella destinazione d’uso dei locali; assoggettamento a procedura concorsuale della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danniPromissaria Affittuaria.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casidell’art. 1456 c.c. le seguenti: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in In caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contrattoviolazione, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento anche parziale da parte del Cliente delle fattureconcessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, fermo restando l’addebito degli interessi ivi compreso il mancato avvio della procedura di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzionevoltura dell’accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti. In tali evenienzecaso di violazione, il Cliente sarà anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dagli allegati al presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi socio- sanitari, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla altra normativa vigente, oltre o a venire, che regolamenti l’attività oggetto del presente contratto; In caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario: Nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al risarcimento trattamento economico dei lavoratori; Nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione dei servizi affidati e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di eventuali danniutenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente; In caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato; In caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune; In caso di cessione, anche parziale, di servizi, non previamente autorizzata dal Comune.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 16.1 Il presente contratto si intenderà risolto per fatto e colpa della Società Concessionaria nel momento in cui, verificandosi uno dei casi sottoelencati, la “CER” dichiarerà che intende avvalersi della presente clausola ex art. 1456 codice civile: - mancato rispetto delle modalità di espletamento del servizio ai sensi dell’articolo 5 e del Capitolato prestazionale, allegato sub A; - violazione degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi relativi al personale e ai lavoratori autonomi impiegati nell’appalto; - violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; - mancato rispetto della normativa vigente; - mancata consegna della polizza assicurativa; - mancato rispetto del divieto di cessione; - violazione dell’obbligo di riservatezza. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte della Società Concessionaria della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal “CER” entro 5 (cinque) giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere. Si conviene fin d’ora che, ricorrendo anche una soltanto delle ipotesi di inadempimento previste, verrà sospeso qualsiasi pagamento, anche se per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fatturaimporti già fatturati, nonché in esercitata rivalsa su ogni credito vantato. In ogni caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al risoluzione del contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente la Società Concessionaria sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre tenuta al risarcimento di eventuali tutti i danni, diretti ed indiretti derivanti dall’inadempimento.

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Samples: Contratto Tra

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti La Regione ha diritto di cui all’art.1456 del Codice Civile, risolvere il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, contratto qualora fossero adottati nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata riguardi della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura Società uno dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria provvedimenti di cui all’art. 13.63 della legge 27.12.1956, n. 1423, nonché agli artt. 10 ter, quater e quinques della legge 31.05.1965, n. 575 succ. modificazioni ed integrazioni;---------------------------- - ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l’attivazione del servizio;--------------------------------- - verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità; d) iscrizione - in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d’appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara; - inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l’applicazione di penali superiori al 10% del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio valore del contratto. Nell’ipotesi di un procedimento risoluzione contrattuale la Regione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, all’eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di messa risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in liquidazione del Cliente; f) reiterato danno dell’affidatario inadempiente. Il mancato pagamento adempimento dell’obbligo di tracciabilità – riferito anche ai subappalti – da parte del Cliente delle fatturediritto alla Regione di risolvere il contratto così come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, l’applicazione delle multe previste dalla medesima legge che variano dal 5% al 20% del valore della transazione se il Cliente sarà pagamento è in ogni caso tenuto contanti e dal 2% al 10% della transazione se il pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannisi appoggia ad un conto non dedicato.

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Samples: Contratto Tra Regione E Per L’affidamento

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Il contratto di locazione potrà essere risolto in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico del Conduttore di danni cagionati all’immobile dell’Amministrazione Comunale, non eliminati dal Conduttore, anche a seguito di diffide ad adempiere. Il contratto di locazione si risolve automaticamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 dell’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica diffida o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento mora e senza ripetizione anche parziale di quanto già corrisposto dal Conduttore, con rivalsa da parte del Cliente delle fattureLocatore, fermo restando l’addebito degli interessi sulla garanzia di moracui all'art. 7 (oltre che con richiesta dell'eventuale maggior danno e di rimborso di tutte le spese, nessuna esclusa, giudiziali e stragiudiziali) per: - mancato pagamento di tre rate consecutive del canone rispetto alle scadenze pattuite; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti - sublocazione e il comodato salvo quanto disposto dall'art. 14; - diversa destinazione del locale senza previo consenso del Locatore ai sensi dell'art. 3. Il contratto di dispacciamentolocazione potrà essere risolto, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi oltre che per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite motivi previsti dalla normativa vigentenazionale in materia di locazioni commerciali, oltre anche per fallimento, liquidazione volontaria o similari forme. Nell'ipotesi in cui il Locatore intenda avvalersi della presente clausola ne darà comunicazione tramite PEC, Raccomandata A/R o altro mezzo idoneo al risarcimento di eventuali danniConduttore, che dovrà riconsegnare il locale entro il termine indicato dal Locatore che comunque non sarà inferiore a 30 giorni.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Immobile Sito in Pontedera Corso Matteotti N. 35 Per Il Periodo Dal 15/08/2019 Al 14/08/2025

Clausola risolutiva espressa. 20.1 17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 all’art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione i. il Cliente violi quanto disposto agli articoli 2.5 e 2.6; ii. il Cliente non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché onori gli impegni di cui agli articoli 4.2 e 4.3; iii. in caso di manomissione e rottura dei sigilli del Misuratore o di utilizzo della fornitura o degli prelievo fraudolento da parte del Cliente, ovvero mancato adeguamento dei propri impianti in modo caso di accertate irregolarità da parte del Distributore; iv. il Cliente non conforme al contratto, con facoltà comunichi correttamente il proprio numero di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica Partita IVA e/o gas illecitamente prelevataCodice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi; b) v. mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell’immobile e la data di decorrenza dello stesso; vi. in caso di accoglimento delle fatturerichieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, fermo restando l’addebito degli interessi pur in presenza di moracasi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti vii. mancato pagamento di dispacciamentoquanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, trasporto a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o distribuzionesubentro; viii. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannialtra causa prevista dall’ARERA.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Per Il Servizio a Tutele Graduali Per Le Microimprese

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso di manomissione gravi e rottura dei sigilli o reiterati inadempimenti a quanto disposto contrattualmente il Comune di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al Fagagna potrà dichiarare con effetto immediato la risoluzione del contratto, con restando impregiudicata la facoltà di sospensione immediata della fornitura richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al locatario inadempiente. Comportano la risoluzione del contratto, senza necessità bisogno di preventiva informazionecostituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica le seguenti fattispecie: -reiterate ed accertate mancanze o gas illecitamente prelevatanegligenze nella manutenzione ordinaria dell’immobile; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato -reiterato mancato pagamento da parte dei canoni mensili e/o delle utenze; -reiterate violazioni di legge correlate all’attività svolta; -fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata del Cliente conduttore; -reiterato esercizio di attività incompatibile con la destinazione d’uso dell'immobile locato; -mancata stipula delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto polizze assicurative o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al mancato pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese premi di sospensione assicurazione; -reiterate inadempienze e/o non conformità e/o mancate esecuzioni riferite alle attività previste nel progetto tecnico presentato in occasione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento procedura di eventuali danni.assegnazione in locazione;

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Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai 15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e per gli effetti di cui all’art.1456 salvo in ogni caso il risarcimento del Codice Civiledanno, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei qualora si verifichi una delle seguenti casicondizioni: a) prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fattura, nonché in caso inizio di manomissione e rottura dei sigilli una azione o di utilizzo della fornitura o degli impianti un procedimento per la messa in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevataliquidazione; b) mancata costituzione interruzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13sospensione dell’attività produttiva; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria istanza od inizio di cui all’art. 13.6una procedura concorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione protesti e sottoposizione del Clientemedesimo a procedure esecutive; f) reiterato mancato pagamento inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad Nuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di Nuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla regolazione vigente in materia, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia per le forniture di moraEE e attraverso i servizi di ultima istanza per il GN; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti impossibilità di dispacciamentoprocedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad Nuovenergie, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese senza che ciò implichi alcuna responsabilità di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danni.Nuovenergie nei confronti del Cliente;

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Samples: Contratto Di Dispacciamento

Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, Tutte le obbligazioni assunte dalla SGR con il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitoree con la propria Offerta presentata in sede di Gara, previa comunicazione scritta al Cliente finalenonché tutte le condizioni stabilite dagli atti di Gara hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolentocosicché, per patto espresso, l’inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, da parte della SGR, attribuisce il diritto a C.A.A.B. il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. con ogni conseguenza di legge e di contratto, ivi compresa la riattivazione non autorizzata l’escussione della fornitura sospesa per mancato pagamento della fatturacauzione definitiva, nonché fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. In particolare e a mero titolo esemplificativo, C.A.A.B. ha diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.: - in caso di manomissione frode, di grave negligenza, grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi e rottura dei sigilli condizioni contrattuali; - in caso di adozione nei confronti della SGR di misure cautelari ex D. Lgs. n. 231/01; - nel caso di emanazione nei confronti della SGR di misure di prevenzione di cui all’articolo 3, L. 1423/56, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di utilizzo della fornitura o altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli impianti obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - in modo non conforme al contratto, con facoltà caso di sospensione immediata della fornitura senza necessità violazione degli obblighi di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria riservatezza e segretezza di cui all’art. 13.6al presente Contratto; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio - in caso di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento rispetto, da parte della SGR, dei termini di cui all’articolo 3.3. - la cessione, anche parziale, del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di morapresente Xxxxxxxxx; g) sopravvenuta inefficacia - l’assenza o venir meno dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite requisiti previsti dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali danniantimafia.

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Clausola risolutiva espressa. 20.1 Ai Copernico ha facoltm, previa comunicazione scritta, di considerare automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il contratto e, di conseguenza, di interrompere il Servizio, qualora durante l’esecuzione dello stesso: ● vengano rilevate morositm a carico dell’Utente relative a rapporti pregressi del Servizio; ● venga revocata da parte dell’Utente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture; ● nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura, previa costituzione in mora. Nel caso in cui l’Utente non versi l’importo totale dovuto, Copernico S.r.L. invierm una comunicazione formale nella quale inviterm a pagare l’importo totale dovuto entro 15 (quindici) giorni, con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderm risolto di diritto. Il Fornitore si riserva la facoltm di bloccare le funzioni di utilizzo del Servizio da parte degli Utenti inadempienti, dandone comunicazione nelle modalitm sopra indicate. Le obbligazioni assunte dall’Utente, nonché la garanzia del buon fine del pagamento che l’Utente effettua con i mezzi di cui all’art.1456 del Codice Civileall’articolo 6. e, il presente Contratto potrà essere risolto altresì, l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finalehanno carattere essenziale, nei seguenti casi: a) prelievo fraudolentocosicché per patto espresso, ivi compresa l’inadempimento di una di tali obbligazioni, ove non determinata da caso fortuito o forza maggiore, comporterm la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della fatturarisoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., nonché in caso senza necessitm di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in modo non conforme al contratto, con facoltà di sospensione immediata della fornitura senza necessità di preventiva informazione, fermo restando l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l’energia elettrica o gas illecitamente prelevata; b) mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del precedente articolo 13; c) revoca ingiustificata della domiciliazione bancaria di cui all’art. 13.6; d) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti; e) avvio di un procedimento di messa in liquidazione del Cliente; f) reiterato mancato pagamento da parte del Cliente delle fatture, fermo restando l’addebito degli interessi di mora; g) sopravvenuta inefficacia dei contratti di dispacciamento, trasporto o distribuzione. In tali evenienze, il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi per i consumi effettuati e delle spese di sospensione della fornitura, come stabilite dal Distributore secondo le modalità definite dalla normativa vigente, oltre al risarcimento di eventuali dannipronuncia giudiziale.

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