Clausola risolutiva espressa. 1. Il Comune di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando: a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18); b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22); c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA; d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23. e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24) 2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo. 3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Concessione Per La Gestione Ed Uso Di Impianto Sportivo, Concessione Per La Gestione Ed Uso Di Impianto Sportivo, Concessione Per La Gestione Ed Uso Di Impianto Sportivo
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e reiterato inadempimento per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Fornitura E Manutenzione, Fornitura Di Servizi E Manutenzione, Servizio Di Manutenzione E Assistenza Software
Clausola risolutiva espressa. 1(Se del caso) L’Agenzia sulla base del quadro normativo vigente si avvale di detta clausola risolutiva espressa ex art. Il Comune 1456 c.c. in caso di Venezia ha accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare detta clausola risolutiva espressa. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla S.A., in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento per il medesimo, e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti del suddetto D.Lgs.. La S.A. si riserva la facoltà di risolvere la concessione recedere dal contratto nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi tentativi di gestione ed uso in caso infiltrazione mafiosa, ex art. 92, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 159/2011. L’Appaltatore dichiara di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione a contrattare con la presente concessioneP.A., in particolarené all’interruzione dell’attività, quando:
a) la conduzione tecnica anche temporanea, ex artt. 14 e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art16 del D.Lgs. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23n. 159/2011.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Collaudo Tecnico Amministrativo, Contract for the Assignment of Services
Clausola risolutiva espressa. 1. Il Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende risolto il 31 dicembre 2017 qualora il Comune di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione Trento non approvi l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di gestione ed uso in caso degli impianti sportivi del Comune di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con Trento medesimo e/o la messa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2017, salvo che il Comune di Trento non subentri nel presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23contratto.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Le Parti espressamente approvano che il presente contratto si intende altresì risolto il 31 dicembre 2020 qualora il Comune di Venezia comunica Trento non approvi il prolungamento della durata statutaria di A.S.I.S. al Concessionario periodo successivo al 31 dicembre 2020, oltrechè l’affidamento ad A.S.I.S. del servizio pubblico di Gestione gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento e la risoluzione tramite lettera raccomandata ARmessa a disposizione dei relativi impianti sportivi per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, con almeno 30 giorni salvo che il Comune di anticipoTrento non subentri nel presente contratto.
3. In caso ciascuno di tali casi, la risoluzione si verifica di diritto quando A.S.I.S. comunica all’altra parte, a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, che intende avvalersi della Concessione, presente clausola risolutiva espressa.
4. Da tali ipotesi di risoluzioni non possono derivare indennizzi o risarcimenti di sorta al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestoreGestore.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande, Concessione Del Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • sospensione del servizio di gestione ed uso in caso assistenza per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste dall'Art.17; • grave e reiterato inadempimento dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Clausola risolutiva espressa. 1. Il Comune di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23cauzione.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Concessione Per La Gestione Ed Uso Di Impianto Sportivo, Concessione Per La Gestione Ed Uso Di Impianto Sportivo
Clausola risolutiva espressa. 1Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di Venezia ha la facoltà infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 135 del D. lgs. 163/2006, che si intende qui espressamente riportato. L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, il Comune si riserva di risolvere la concessione recedere dal contratto di gestione ed uso servizi nel caso in caso cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di grave esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessioneprevio pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è delle condizioni economiche tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) rispettare il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture limite di cui all' artall’art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo 26, co. 3, della cauzione xxx.xx 13 e 23legge n. 94 del 1999.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Contract for Cemetery Services, Contratto Di Appalto
Clausola risolutiva espressa. 115.1. L’inadempimento, anche parziale purché rilevante, delle seguenti determinate obbligazioni assunte dal Committente e dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto, darà facoltà a 2C Solution S.r.l. di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.
15.2. Il Comune mancato adempimento da parte del Cliente e Committente delle obbligazioni contenute agli artt. 5, 8, 9 e 10 del Contratto darà facoltà a 2C Solution S.r.l. di Venezia ha la facoltà considerare lo stesso risolto di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave diritto ai sensi e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture per gli effetti di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato all’articolo 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
315.3. In caso di risoluzione della Concessionemancato o ritardato pagamento dei corrispettivi dovuti, al Concessionario 2C Solution S.r.l. si riserva la facoltà di Gestione sospendere il Servizio (es. non è dovuto accettando ulteriori documenti da porre in Conservazione), sino a un massimo di 30 giorni, previa comunicazione scritta, procedendo successivamente alla risoluzione, ove l’inadempimento persista; resta espressamente inteso che non spetterà in ogni caso alcun rimborso, indennizzo e/o rimborso per la conclusione risarcimento di sorta da parte del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestoreConservatore.
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Samples: Condizioni Generali
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e reiterato inadempimento per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 10 del presente capitolato; • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • sospensione del servizio per più di gestione ed uso in caso cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di grave e reiterato inadempimento "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all'Art. 13 (PENALI); • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Service Agreement
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e reiterato inadempimento per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • non intenda sottostare alle penali previste all’art. 14; • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Fornitura Del Servizio Di Assistenza E Manutenzione
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • sospensione del servizio per più di gestione ed uso in caso cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di grave e reiterato inadempimento "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’art. 9; • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Service Agreement
Clausola risolutiva espressa. 1. Il Comune di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23cauzione.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
Titolo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Samples: Concessione Per La Gestione Ed Uso Di Impianto Sportivo
Clausola risolutiva espressa. 1. Il Comune di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento 13.1 L’inadempimento anche parziale degli obblighi contratti e delle prestazioni indicate negli artt. 2 (Oggetto), 4 (Attivazione del Servizio), 7 (Hardware remoto e Software remoto), 8 (Impegni del CLIENTE), 9 (Corrispettivi e Spese), 10 (Riservatezza), 11 (Tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679), 14 (Proprietà Intellettuale), 17 (Disposizioni varie) potranno essere causa di risoluzione automatica e di diritto del presente Contratto ai e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
13.2 La risoluzione avverrà di diritto quando la Parte che eccepisce l’inadempimento comunicherà all’altra di volersi avvalere della presente clausola, con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata ARcon avviso di ricevimento, con almeno 30 giorni a far data dal suo ricevimento ovvero a mezzo P.E.C.
13.3 Resta in ogni caso salvo il diritto del FORNITORE a trattenere il corrispettivo pagato ed a incassare la parte residua del prezzo salvo il diritto al risarcimento di anticipoogni altro maggior danno eventualmente dallo stesso xxxxxx.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Clausola risolutiva espressa. 112.1 Il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell'art. Il Comune 1456 cod. civ., con conseguente interruzione del Servizio, oltre che nel caso di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso cui si verifichi un mancato pagamento dei corrispettivi, in caso di grave inesistenza dei requisiti minimi o di non veridicità o correttezza delle informazioni fornite dal Cliente ai sensi del punto 2 (conclusione del Contratto ed attivazione del Servizio) nonché in caso di inadempimento del Cliente alle obbligazioni poste a suo carico dal punto 2 (conclusione del Contratto ed attivazione del Servizio), dal punto 6 (corrispettivi - fatturazione - pagamenti) e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18dal punto 4 (Obblighi del Cliente);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art12.2 Il presente Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 punto 24)
21353 cod. Il Comune civ., qualora il Cliente venga sottoposto a procedure esecutive, procedure di Venezia comunica al Concessionario fallimento, di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata ARamministrazione controllata o altre procedure concorsuali, con almeno 30 giorni divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori, subisca sequestro o altra forma di anticipovincolo sui propri beni o venga messo in liquidazione, volontariamente o coattivamente, salvo che Digitale Italia decida di rinunciare ad avvalersi della condizione.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: General Terms and Conditions
Clausola risolutiva espressa. 115.1 Il presente Contratto sarà risolto da Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. Il Comune 1456 cod. civ., dandone comunicazione scritta all'altra parte, inviata via PEC o raccomandata A/R con un preavviso di Venezia ha la facoltà 15 giorni decorrente dalla data di risolvere la concessione ricevimento della stessa da parte del Cliente, con conseguente interruzione della Piattaforma YouNeed, nel caso di gestione ed uso violazione dei seguenti articoli: 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO; 7.PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 8.PROPRIETÀ DEI PROGRAMMI E DEI MATERIALI; 9.GARANZIE E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE BUSINESS E OBBLIGO DI MANLEVA, con conseguente addebito in un'unica soluzione tutti i canoni dovuti dal Cliente sino a scadenza naturale. Resta salvo il diritto per il maggior danno.
15.2 Resta inteso tra le Parti che in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la recesso comunicato da Xxxxxxxx ai sensi del presente concessionearticolo, in particolareil Cliente non potrà sospendere, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6per nessun motivo, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario dei canoni dovuti alla società finanziaria, ai sensi del contratto di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23Locazione Operativa sottoscritto.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • sospensione del servizio per più di gestione ed uso in caso cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di grave e reiterato inadempimento "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 9; • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Servizi Di Assistenza E Manutenzione
Clausola risolutiva espressa. 1Il Cliente e il Gestore convengono espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, il presente contratto si risolverà ipso iure et ipso facto nel caso in cui successivamente al primo versamento del Corrispettivo Mensile, di cui all’art. 3.1, il Cliente tardi nel pagamento per oltre 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di un Corrispettivo Mensile; Oltre alla risoluzione del presente contratto, il Cliente, che si renda inadempiente ai sensi del presente articolo, non potrà:
(i) avere diritto all’accesso e alla sosta della propria autovettura all’interno del parcheggio interrato sin dalle ore 23.59 della data di scadenza del Corrispettivo Mensile;
(ii) sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento, salvo il pagamento di quanto ancora dovuto; Il Comune Cliente dichiara espressamente di Venezia ha la facoltà essere stato informato sui casi di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave risoluzione dell’Accordo sottoscritto tra il Gestore e reiterato inadempimento degli obblighi contratti UNIBA e che pertanto, qualora UNIBA si rendesse inadempiente con il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.scrittura privata si risolverà ipso iure et ipso facto
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Samples: Subscription Agreement
Clausola risolutiva espressa. La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., si risolverà di diritto al verificarsi di una delle situazioni di seguito indicate, fermo restando il diritto di EMAPI di agire per il risarcimento dei danni subiti:
1. Il Comune subappalto delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione di Venezia ha la facoltà di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18)EMAPI;
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.cessione del contratto;
3. In caso dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. in ordine alla perfetta esecuzione del servizio;
4. provvedimenti a carico dei rappresentanti dell’appaltatore di risoluzione della Concessionecui alla vigente normativa antimafia;
5. revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa;
6. violazione degli obblighi di riservatezza. Si precisa che la Convenzione è stipulata nelle more del rilascio da parte del UTG competente dell’informativa ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011 attestante l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa. Al riguardo l’informativa è stata richiesta - tramite accesso al sistema telematico di certificazioni antimafia Si.Ce.Ant. - e sono state acquisite le autocertificazioni ex art. 89 del citato decreto. Qualora, al Concessionario una volta acquisite le informazioni, dovesse risultare la sussistenza di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/cause di decadenza o rimborso per la conclusione tentativi di infiltrazione mafiosa, troveranno applicazione le disposizioni normative di cui all’art. 92, commi 3 e 4, del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.D. Lgs. 159/2011 s.m.i. Roma, il 15/07/2020
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Clausola risolutiva espressa. 1Salva la risoluzione per inadempimento (art. Il Comune 1453 del C.C.), la Provincia di Venezia ha Brescia si riserva la facoltà di risolvere la concessione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi: • sospensione del servizio per più di gestione ed uso in caso cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di grave e reiterato inadempimento "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoni- che o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste all'Art. 7 (PENALI) • gravi violazioni degli obblighi contratti con contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte). Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la presente concessionepiena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo, in particolareogni caso, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Clausola risolutiva espressa. 1La stazione appaltante risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all’art. Il Comune 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di Venezia ha infiltrazione mafiosa. Le parti si danno reciprocamente atto che la facoltà di risolvere stazione appaltante si riserva la concessione di gestione ed uso più am- pia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi contratti con la presente concessionerisoluzione del contratto per le cause suddette, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) all’affidatario spette- rà esclusivamente il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo compenso per le prestazioni svolte fino al momento della cauzione xxx.xx 13 e 23.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata ARrisolu- zione, con almeno 30 giorni espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di anticipocompensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso la stazione appaltante. Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il man- cato rispetto da parte dell'appaltatore degli impegni e delle proposte presentate nel- l'ambito della propria offerta tecnica allegata al presente contratto (Cartella B).
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Clausola risolutiva espressa. 1Il Cliente e il Gestore convengono espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, il presente contratto si risolverà ipso iure et ipso facto nel caso in cui successivamente al primo versamento del Corrispettivo Mensile, di cui all’art. 3.1, il Cliente tardi nel pagamento per oltre 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza di un Corrispettivo Mensile; Oltre alla risoluzione del presente contratto, il Cliente, che si renda inadempiente ai sensi del presente articolo, non potrà:
(i) avere diritto all’accesso e alla sosta della propria autovettura all’interno del parcheggio interrato sin dalle ore 23.59 della data di scadenza del Corrispettivo Mensile;
(ii) sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento, salvo il pagamento di quanto ancora dovuto; Il Comune Cliente dichiara espressamente di Venezia ha la facoltà essere stato informato sui casi di risolvere la concessione di gestione ed uso in caso di grave risoluzione dell’Accordo sottoscritto tra il Gestore e reiterato inadempimento degli obblighi contratti UNIBA e che pertanto, qualora UNIBA si rendesse inadempiente con il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, la presente concessione, in particolare, quando:
a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ( art.8 - commi 6, 7, 11, 18);
b) il pagamento delle utenze è effettuato dal Concessionario di Gestione con ritardi superiori a tre mesi dall’emissione delle fatture di cui all' art. 22);
c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto dall'Allegato PIANO DI CONDUZIONE TECNICA;
d) non sia stato effettuato il rinnovo della cauzione xxx.xx 13 e 23scrittura privata si risolverà ipso iure et ipso facto.
e) mancata attuazione del Progetto Socio Sportivo (art. 8 punto 24)
2. Il Comune di Venezia comunica al Concessionario di Gestione la risoluzione tramite lettera raccomandata AR, con almeno 30 giorni di anticipo.
3. In caso di risoluzione della Concessione, al Concessionario di Gestione non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione mentre permane l’obbligo di conduzione dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.
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Samples: Subscription Agreement