ACCORDO CONTRATTUALE
ACCORDO CONTRATTUALE
TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E
ENTE CEART COOPERATIVA C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche) PER PRESTAZIONI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“INTERVENTI DI PREVENZIONE FORMAZIONE E DEFINIZIONE PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO E ASSISTENZIALE PER IL GIOCATORE D’AZZARDO PATOLOGICO - PDTA GAP” (finanziamento DGRT n. 882/2016)
TRA
L’Azienda U.S.L. Toscana Centro C.F./P.I. 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, di seguito anche denominata per brevità Azienda, legalmente rappresentata dalla dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx, la quale agisce nel presente atto, in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1167 del 05.08.2019;
E
L’Ente CEART Cooperativa C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche), di seguito anche denominato per brevità Ente, CF 03607960485 PI 03607960485 — REA n. FI 76675, con sede legale in Firenze via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 2, iscritto al registro delle Imprese di Firenze al n. 03607960485 e al1’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A133783 sezione mutualità prevalente, legalmente rappresentato da Xxxxxx Xxxx, nato a Firenze il 22.05.1959, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Ente presso il quale risulta domiciliato per la carica.
Che ai sensi della Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 5 l “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e del Regolamento Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 e ss.mm.ii, 1’ente CEART Cooperativa C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche) è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per posti residenziali e semiresidenziali per persone con disturbi di uso di sostanze e da gioco d’azzardo e di accreditamento come di seguito indicato:
l
- “Insieme Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxx Xxx xxxxxxx x Xxxxxxx x. 00, accreditamento con DD Centro Direzionale RT n. 4914 del 04/04/2019 per Percorso residenziale di accoglienza per ricovero a ciclo continuo e diurno in fase post-acuta (D) per n. 12 posti letto;
- "Insieme Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx”, via di Pulica n. 29, accreditamento con DD Centro Direzionale RT n. 4913 del 04/04/2019 per Percorso Pedagogico Riabilitativo Residenziale per ricovero a ciclo continuo e diurno in fase post-acuta (D) per n. 12 posti letto;
- “/f2Sfeme /f Pozzirlo” di Xxxxx Xxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx x. 00, accreditamento con DD Centro Direzionale RT n. 4912 del 04/04/2019 per Percorso Pedagocico Riabilitativo Residenziale per ricovero a ciclo continuo e diurno in fase post acuta (D) per n. 8 posti letto; precedentemente facenti capo all’Ente CEART Associazione Insieme, confluita per incorporazione nella Cooperativa CAT dal 01/12/2018.
Richiamati di seguito gli atti più significativi del quadro normativo in materia di disciplina della prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze.
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 1990 n. 309 “testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicoclipendenzci ”,‘
• Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 16 magp•io 2014, n. 79 ”Conversione in legge, con modificazioni, del clecreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, reccinte clisposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psfcotrope, prevenzione, cura e rfabilitazione dei relativi stati di tossicodfpendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego df medicinali meno onerosi da pcirte del Servi io sanitario na ionale ”, che ha tra l'altro modificato la denominazione del *Servizio pubblico per le tossicodipendenze” in Servizio pubblico per le dipendenze”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GU n. 65 del 18 marzo 2017, recante “Defìnizione e aggiornamento dei lfvelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7 del clecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che dispone a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
- assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l’assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 28 DPCM);
assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 32 DPCM);
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1165 del 21 ottobre 2002 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di interventi nel settore delle dipendenze patologiche e sperimentcizione regionale delle tipologie di servizf residenziali e sem fresidenziali di cui cill’Alto di Intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999”,’
• Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “DÌ8C fplinci del Servizio Sanitcirio Regionale ”
e successive modifiche e integrazioni;
• Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materici di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.‘ procedure e requisiti autorizzativi cli eserci io e sistemi di ciccreditamento”;
2
• Legge regionale 17 ottobre 2012, n. 57 “Modifiche allci legge regfonale 5 agostO 2009,
n. 51 (Norme in malerfci di qualità e sicurezza delle strullure sanitarie. procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di acci editamento ” che, tra l’altro dispone l'abrogazione della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 “Istituzione dell’Albo Regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per 1’iscrizione” e stabilisce che con il Regolamento attuativo della L.R. 51/2009 vengano disciplinati i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;
• Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 79/R del 17 novembre 2016 “Regolcimenlo cli citttiazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 - Norme in materia di qualità e sicure ci clelle strufture sanitarie.’ procedure e requisiti autori zcitivi cli esercizio g sfstemi cli accreditamento” che ha definito, tra l'altro, i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo,
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1245 del 5 dicembre 2016 “Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra lei Regione Toscanci, le Aziencle USL C f/ Coordinamento clegli Enti Ausiliciri della Regione Toscanci (C.E.A.R.T.) in materia cli prevenzione e recupero Ji persone con problemi di dipendenza e proroga conven ioni trci Aziende USL e Enti Ausfliari ”,‘
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 110 del 14 febbraio 2017 “Legge regionale
n. 51/2009.‘ indiVfdiiazfone dei processi riabilitcizione, salute mentcile, dipenJenze e ambulatoriale ed approva ione dei requisiti di processo per 1'accredifomenfo istitu ionale. Approva ione defìnitivci ”,‘
• Nota prot. n. AOOGRT/577838/R.130.020 del 20/12/2018 del Settore “Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità” della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana che dispone, nelle more del procedimento di approvazione dei nuovi percorsi residenziali e diurni per le persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo e dell'aggiornamento del relativo sistema tariffario, la proroga delle convenzioni in essere tra le Aziende USL e gli Enti Ausiliari della Regione Toscana fino al 0 aprile 2019;
• Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 513 del 16 aprile 2019 “Approvazione dello schema di Convenzione quadro tra Regione Toscana, le Aziende USL e il C.E.A.R.T. (Coordinamento degli Enti Ausiliari della Regione Toscana) fil materici di pre venzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dfsturbo da ifào di sostanze e da gioco d'azzardo e nuovi percorsi assistenziali tercipeulici residenziali g dfurni” che ha approvato i nuovi percorsi residenziali e diurni per la riabilitazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d'azzardo ed il relativo sistema tariffario.
Ricordato:
• che l’Azienda USL Toscana Centro ha prorogato la convenzione con la Cooperativa
C.A.T. (a seguito subentro nei rapporti giuridici al1’Associazione Insieme confluita nella
C.A.T. per incorporazione) per inserimenti di utenti Ser.D con delibera D.G. n. 142 del
24.01.20 19 per il periodo dal 01.01.2019 al 30.04.2019 e successivamente con delibera D.G.. n. 1071 del 19.07.2019 per il periodo dal 01.05.2019 al 31.12.2019, nelle more
della sottoscrizione della nuova convenzione a seguito di quanto disposto dalla DGRT
n.513 del 16.04.2019 e dal decreto dirigenziale R.T. n. 7 48 del 07.05.2019;
• la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 882 del 6 settembre 2016 “Lfnee di indirizzo su Interventi di informazione, prevenzione, formazione e deJnizione del Percorso Dicignostfco Terapcutico Assistenziale per il giocatore d'Azzardo Patologico (PDTA GAP). Approvazione ”,‘
• la Delibera DG n. 1502 del 19.10.2018 Interventi di prevenzione, formcizione e definizione percorso diagnostico terapeutico e assisten fale per il giocatore d’az ardo patologico — PDTA GAP” con la quale è stato approvato il progetto sperimentale integrato fra SERD de1l’Azienda USL Toscana Centro e gli enti CEART;
• la Delibera D.G. n. 651 del 29.04.2019 Finan iamento GAP GRT n.882/2016 di euro 1.367.840,47 cinnuali, recepito con delibere ASLTC n. 1502/2018 - Approvazione picino finanziario per euro 365. 780 per attività con gli enti ausiliarf ragione toscana per il SERD”.
Considerato:
che l'Azienda, per ottemperare alle suddette delibere DG n. 1502/2018 e n. 651/2019, ha valutato necessario avvalersi dell'Ente CEART sopra indicato per l'erogazione di prestazioni di cui al progetto sperimentale integrato fra Ser.D del1’Azienda USL Toscana Centro e gli enti CEART Interventi di prevenzione, formazione e definizione percorso diagnostico terapeutico e assistenziale per il giocatore d’azzardo patologico — PDTA GAP” finanziato dalla Regione Toscana ed approvato con delibera DG n. 1502 del 19.10.2018;
l'esperienza fino ad oggi maturata dalla Cooperativa C.A.T. nell’ambito dei servizi per le risposte assistenziali ai complessi e mutevoli bisogni presenti nel settore delle dipendenze e nello specifico nei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per il giocatore d azzardo patologico;
- che le parti intendono darsi reciprocamente atto della volontà di definire un contratto per prestazioni nell’ambito del suddetto progetto per la riabilitazione e recupero persone con disturbo da gioco d’azzardo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 — OGGETTO DEL CONTRATTO
Sono oggetto del presente atto parte delle prestazioni definite dal progetto sperimentale di cui alla delibera G.R.T. n. 882/2016, come recepita dalla delibera D.G. n. 1502/2018 e successiva delibera D.G. n. 651/2019 di approvazione del piano finanziario, la quale prevede l’integrazione fra i Ser.D aziendali e gli enti CEART.
Art. 3 PRESTAZIONI
L’ente CEART Cooperativa C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche) è tenuto a garantire le seguenti prestazioni, come descritte nelle delibere D.G. richiamate all’articolo 2: Per 1’ambito territoriale del SERD P rato:
• invio utenti e collaborazione con i gruppo di Auto Aiuto;
• assistenza ed accompagnamento dell’utente nel percorso terapeutico riabilitativo
• accompagnamento dell’utente nei programmi di tutela legale e tutela economica;
• attività di supporto di gestione del debito;
Per complessive n. 23 ore settimanali e fino al raggiungimento del costo massimo assegnato annualmente al SerD in questione come specificato al successivo art. 4.
Le suddette attività sono di competenza della figura professionale dell’educatore professionale
Per 1’ambito territoriale del SERD Mu=pello:
• Valutazione della struttura sociale
• Attivazione di supporto sociale
• Tutoraggio economico
• Attività di supporto sociale al paziente che comprenda sostegno alla gestione del debito, all’attività lavorativa, alla genitorialità e al reperimento risorse
Per complessive n. 2o ore settimanali e fino al raggiungimento del costo massimo assegnato annualmente al SerD in questione come specificato al successivo art. 4.
Le suddette attività sono di competenza della figura professionale dell’assistente sociale.
Per 1’ambito territoriale del SERD di Firenze C (quartiere 3):
• Progetto sperimentale disturbo GAP e alcol dipendenza presso il Centro COD
Per complessive n. 14 ore settimanali e fino al raggiungimento del costo massimo assegnato annualmente al SerD in questione come specificato all’art. 4.
La suddetta attività è di competenza della figura professionale dello psicologo.
Tutte le suddette attività, per quanto concerne le modalità organizzative ed operative, potranno essere oggetto di eventuali ulteriori definizione da parte del responsabile del Ser.D di riferimento, sulla base di specifiche procedure o comunque indicazioni fornite all’Ente per iscritto.
Le attività saranno svolte presso le sedi dei Ser.D di riferimento.
L’Ente si impegna ad assicurare:
- il massimo grado di trasparenza nella gestione delle attività
- il rispetto dei fondamentali diritti della persona
- la formazione permanente del proprio personale.
Art. 4 REMUNERAZIONE
All’Ente sarà corrisposto 1’importo complessivo e onnicomprensivo annuo di euro 74.4o7,70 a fronte di complessive n. 3120 ore annue di attività, come all’articolo 3 del presente contratto, di cui:
— Ser.D Mugelllo n. 1196 ore annue per complessive circa C 26.585,28
— Ser.D Prato n. 1196 ore annue per complessive circa C 26.585,28
— Ser.D Firenze C n. 728 ore annue per complessive circa C 21.267,14
Art. 5 - PERSONALE
Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Ente si impegna a depositare presso i Ser.D territorialmente competenti l’elenco del personale utilizzato nell’ambito delle attività previste dal presente contratto, distinto per categoria e profilo professionale.
L’Ente si impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione di organico al momento in cui questa si dovesse verificare. Lo stesso Xxxx si impegna inoltre ad inviare, al responsabile professionale del contratto per l’Azienda, periodica dichiarazione attestante la corretta tenuta amministrativa del personale incaricato della realizzazione del progetto e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
L’Ente concorda con il responsabile del Ser.D di riferimento la modalità di registrazione delle
presenze degli operatori impegnati nelle attività di cui al presente contratto.
L’Ente è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene lo svolgimento del servizio ed i rapporti con gli utenti.
L’Ente si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti ed eventuali collaboratori, all’osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge n. 189 del 30.07.2002, del D.lgs n. 276 del 10.09.200 .
L’Ente si impegna ad applicare la retribuzione degli operatori equivalente o migliorativa rispetto al CCNL di settore.
ART. 6 - INCOMPATIBILITA’
L’Ente si impegna ad accertare e dichiarare che il personale che opera presso di essa non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle Leggi n. 412/91 e n. 662/96 e ss.mm.ii., nonché ai vigenti Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le aziende USL. L’Ente darà comunicazione della suddetta verifica al momento della stipula del contratto e successivamente semestralmente, a mezzo PEC con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000.
L’Ente si impegna inoltre ad accertare e dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che presso di essa non svolge anività personale che è stato dipendente ASL negli ultimi tre anni, esercitando poteri autoritativi o negoziali per concessioni di prestazioni in convenzione, come previsto dal D.lgs. 165/2001 e dal Piano Anticorruzione.
Art. 7 — FATTURAZIONE E PAGAMENTO
L’Ente emetterà fatture bimestrali con importo calcolato in 1/6 dell’importo complessivo di cui al presente contratto, fatto salvo eventuale conguaglio finale nel caso sia effettuato un numero di ore di prestazioni inferiori a quelle previste dagli art. 3 e 4 del contratto.
Alla luce di quanto previsto dalla delibera D.G. n. 651 del 29.04.2019, la fatturazione del primo bimestre avverrà a comunicazione di avvio attività. Per i successivi bimestri 1’Ente, di norma entro 10 giorni successivi al termine del periodo di riferimento, presenterà a11'Azienda fattura in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale.
Le fatture emesse dovranno riportare, obbligatoriamente, oltre alla descrizione delle attività, l’oggetto: “Progetto GAP con finanziamento DGRT”, il Ser.D di riferimento, il bimestre di riferimento, il numero ore di attività effettuate (salvo per il primo bimestre per il quale quest’ultima rendicontazione sarà trasmessa a posteriori) e il numero di autorizzazione, come di seguito riportato:
Progetto GAP — DDG n. 651/2019 con finanziamento DGRT n 882/2016 - autorizzazione DG89 n. 550/2019 — PdP 1047AB SD1, C.E.oB02l6l4 - bimestre....... - ore effettuate totale
n. . .. . .. . ... — in allegato il dettaglio delle ore effettuate per singola data.
Le fatture saranno liquidate, previa validazione da parte del responsabile del Ser.D di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/201e, così come modificato dall’art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) 1’Ente provvederà alla fatturazione elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).
La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell’Azienda che per 1 ambito di riferimento sarà comunicato da1l’Azienda stessa.
L’Ente si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall’Azienda su tale materia.
Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
L'Azienda si impegna, purché sia stato rispettato dall’Ente quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, ovvero le anticipazioni previste dal presente articolo, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 2o 1 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.
L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte dell’Ente dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.
Resta inteso che l’Ente rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. L'Azienda si impegna a corrispondere il pagamento delle competenze di cui al presente atto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal1'Ente, trascorsi i quali l’Ente si riserva di applicare gli interessi legali a termini di legge.
ART. 8 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
L’Ente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e xx.xx e deve, quindi, utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Le parti, ai sensi dell’art. comma 8 della richiamata legge l 36/2010, convengono che nel caso in cui l’Ente non adempia all’obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.
L’Ente comunicherà all’Azienda tempestivamente i conti correnti dedicati, in via non esclusiva, alle transazioni relative al presente contratto e le persone abilitate ad operare su di essi.
L’Azienda contraente, ai fini del pagamento delle competenze dovute, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione ENPAM se dovuta.
La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che l’Ente risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.
In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo e tale importo è versato direttamente da1l’Azienda all’INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
Art. 9 — ASSICURAZIONI
L’Ente garantisce la copertura assicurativa del personale per la responsabilità civile verso terzi o cose di terzi e contro gli infortuni sul lavoro, compresi gli incidenti, anche in itinere o presso le sedi dei Ser.D dell’Azienda, che potrebbero verificarsi nell’espletamento delle
mansioni connesse con la gestione dei servizi di cui al presente contratto/convenzione.
Art. 10 - CONTROLLI
L’Ente dovrà predisporre, a metà anno, una relazione delle attività effettuate e al termine dell’annualità una relazione finale, entrambe a firma del rappresentante legale dell’Ente.
Le suddette relazioni dovranno essere inviate al responsabile della gestione professionale del contratto, il quale dovrà validarle ed inviarne copia all’ufficio amministrativo competente per la liquidazione.
L’Azienda USL, tramite il responsabile della gestione professionale del contratto, o suo delegato, eserciterà il controllo sulle attività svolte dall’Ente, effettuando almeno due verifiche sulla rispondenza del servizio a quanto previsto dal presente accordo ed al progetto. Al termine delle suddette verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale con descrizione di quanto verificato nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte dell’Ente.
Il responsabile professionale del contratto, al termine del contratto, esprimerà parere positivo alla liquidazione dell’ultimo bimestre, sulla base dell’esito attività svolte e verificata l’erogazione dell’intero numero di ore di attività previste dal presente contratto.
In riferimento ai controlli l’Ente metterà a disposizione tutta la documentazione inerente l’attività svolta.
ART. 11— PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/200 e ss.mm.ii. e della delibera D.G. n. 179 del 30.01.2019, visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce privacy”.
E’ fatto divieto al1’Ente utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Ai sensi di quanto indicato aì punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/19, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, I ”Atto di nomina a responsótbi/e del trattamento clati ai scusi dell’art. 28 del Regolamento UE 2167679” Allegato Al.
Il referente trattamento dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A l al presente contratto, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento
delle attività di trattamento dati e in considerazione dell’istituzione del Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 della delibera D.G. n. 179/19).
Per alla sottoscrizione del1’Affo di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 216/679”, Allegato Al al presente accordo, è stata delegata, per l’Azienda USL Toscana Centro, la dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx direttore Area Dipendenze, con delibera DG n. 1167 del 05.08.2019.
Art, 12 — SICUREZZA SUL LAVORO
L’Ente si impegna a garantire con oneri a suo carico, per quanto riguarda il personale impiegato, a qualsiasi titolo, il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Nuovo testo unico sulla sicurez a del lavoro — TUSL” emanato in attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 12c e ss.mm.ii..
ART. 13 — INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Ente dovranno essere comunicate a11’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, la SOS Servizi amministrativi per territorio e sociale competente procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di C 400,00 ad un massimo di C 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Ente per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Ente da1l’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza.
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 7 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Ente un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
Qualora l’Ente intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione al1’Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
L’Azienda può recedere dalla convenzione, per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Ente da parte de1l’Azienda.
L’Azienda può risolvere il contratto, previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda. 5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- perdita accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 addebitabile a responsabilità dell’Ente;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutto il personale operante a qualsiasi titolo per le attività di cui al presente contratto, i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali — atti generali”.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie che possano insorgere nell’applicazione del presente atto è competente il foro di Firenze.
Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità.
Art. 17 — BOLLO E REGISTRAZIONE
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo. Lo stesso è registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse ai sensi di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parii fanno riferimento alle norme generali in materia contrattuale previste dal Codice Civile e dalle specifiche disposizioni regolamentari e di indirizzo, statali e regionali, emanate nelle materie di cui alla presente convenzione.
ART. 19 — RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono individuati quali responsabili dell’accordo contrattuale.
a) per l’Azienda:
il Responsabile del procedimento ai sensi L. 241/90 e ss.miu.ii., nella figura del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario, dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx;
- i Responsabili della gestione amministrativa del contratto:
per il SERD di Firenze C e Mugello, il direttore SOS Servizi amministrativi per Territorio e Sociale di Firenze, dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx;
per il SERD di Prato, il responsabile SOS Servizi amministrativi per Territorio e Sociale di Prato, dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx;
il Responsabile per la gestione professionale del contratto, nella figura del Direttore Area Dipendenze, dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
b) per la Cooperativa C.A.T. il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante, sig. Xxxxxx Xxxx.
ART. 20 — DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà durata n. 12 mesi.
La stessa potrà essere oggetto di proroga per massimo ulteriori n. 6 mesi, ovvero fino al1’esaurimento della realizzazione delle attività previste dal presente accordo e relativo budget con finanziamento Regione Toscana.
La scadenza dell’eventuale proroga sarà formalizzata con apposita nota a firma del responsabile del procedimento ai sensi L. 241/90 di cui all’articolo 19.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per L’Azienda USL Toscana Centro Il direttore
SOC accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario Xxxxx Xxxxxxx
Per la Cooperativa C.A.T. (Centro di Animazione Triccheballacche)
Il Legale Rappresentante Xxxxxx Xxxx
Allegato A 1 - ”Atto di nomina a responsabile del trcittamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 216/679 ”