Clausole di salvaguardia. Si richiama quanto già previsto nel verbale di accordo 26.7.2001 avente per oggetto il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento dei servizi generali e strumentali di natura tecnica), la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti a Sviluppo Sistema Fiera SPA, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, per qualifiche, posizioni e competenze professionali corrispondenti a quelle dei lavoratori licenziati, per un periodo di tempo di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi: - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, nell’ambito del citato art. 18, come limite per il campo di applicazione di detta forma di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti). - A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Clausole di salvaguardia. Si richiama quanto già previsto Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengano fatte salve. Il giorno 15.09.2017, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la CISL-SCUOLA, la FLC- CGIL, la UIL-SCUOLA, lo SNALS-CONF.S.A.L., si è sottoscritto il presente accordo sul Lavoro Intermittente (art. 28 del CCNL). Premesso che in relazione all’art. 28 del CCNL FISM le Parti intendono disciplinare il contratto di lavoro intermittente di cui al X.Xxx. 81/2015, Considerato che nel verbale di accordo 26.7.2001 avente per oggetto il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento settore dei servizi generali socio-educativi e strumentali scolastici nel quale si applica il CCNL FISM, a fronte di natura tecnica)esigenze di funzionalità di alcuni servizi particolari, è giustificato il ricorso a contratti di lavoro intermittente; Si conviene quanto segue:
1. Gli enti del settore socio-educativo e scolastico che applicano il CCNL FISM possono ricorrere al lavoro intermittente per:
a. assicurare la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale continuità del servizio didattico e funzionale dell’istituzione scolastica ed educativa;
b. assicurare la continuità dell’attività di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti sostegno.
2. Il lavoro intermittente può essere stipulato per il personale delle aree funzionali - professionali di cui all’art. 34 del CCNL FISM senza limitazioni rispetto alle fasce di età.
3. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a Sviluppo Sistema Fiera SPAtempo determinato che indeterminato.
4. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso con lo stesso lavoratore per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco del triennio solare mobile, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivocosì articolate: - massimo di 135 giornate di effettivo lavoro nell'arco di ciascun anno solare mobile - massimo 12 giornate continuative di effettivo lavoro. In caso di superamento delle 400 giornate lavorative nel triennio solare mobile, sopra richiamato, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno e indeterminato.
5. Per l’intera durata del contratto, il lavoratore non è tenuto a garantire la sua disponibilità, in attesa di chiamata, ad effettuare eventuale prestazione lavorativa. Il lavoratore intermittente, nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione, non matura alcun trattamento economico e normativo. Nei periodi di attività lavorativa il lavoratore intermittente è titolare dei diritti riconosciuti al personale dipendente.
6. Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive (istituzioni scolastiche ed educative) nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, o plurimi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive (istituzioni scolastiche ed educative) nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario anche in regime di ammortizzatori sociali, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
7. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:
a. durata del contratto se a tempo determinato;
b. causale della stipulazione del contratto;
c. luogo e modalità della prestazione lavorativa;
d. modalità e preavviso di chiamata del lavoratore, che di norma non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
e. trattamento economico e normativo, conformemente a quanto previsto dal CCNL FISM in vigore, spettante al lavoratore per qualifichela prestazione eseguita.
8. La chiamata dovrà essere effettuata con modalità tracciabili ed il lavoratore dovrà rispondere con mezzo analogo.
9. Il datore di lavoro è tenuto a informare, posizioni con cadenza annuale, le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. In assenza di tali rappresentanze, l’informativa deve essere inviata alle XX.XX. territoriali.
10. Il lavoratore può instaurare un contratto di lavoro intermittente anche se titolare di altri rapporti di lavoro, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro.
11. Il contratto di lavoro intermittente prevede il trattamento economico e competenze professionali corrispondenti normativo previsto dal CCNL FISM, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita.
12. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente sono applicate tutte le norme previste dal CCNL FISM nonché quelle degli eventuali accordi del secondo livello di contrattazione in quanto applicabili.
13. Il contratto di lavoro intermittente a quelle dei lavoratori licenziatitempo indeterminato si risolve con una delle seguenti modalità: - qualora il lavoratore non risponda positivamente ad una chiamata per oltre tre volte, alla quarta chiamata con risposta negativa decade dal contratto, con licenziamento senza obbligo di preavviso. In tale ipotesi il datore di lavoro è tenuto a preavvisare il lavoratore della decadenza dal contratto di lavoro; - qualora il lavoratore venga licenziato per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ha diritto ad un periodo di tempo preavviso retribuito di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e durata pari al 10% della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi: prestazione lavorativa effettuata nell'ultimo anno solare; - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui lavoratore non venga meno chiamato per un periodo pari o superiore a sei mesi consecutivi, ha diritto di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. La volontà di interruzione del rapporto deve essere comunicata per iscritto.
14. Il presente accordo è immediatamente applicabile e può essere integrato dalla contrattazione di secondo livello. ACCORDO SINDACALE AZIENDALE IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA CUI SI APPLICA IL CCNL FISM. In Roma, in data 01/03/2023 - Fism Federazione Italiana Scuole Materne rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente e Legale Rappresentante, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, capo delegazione negoziale, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxx Xxxxx - le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, rappresentate rispettivamente da: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, segretario generale, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx; Xxxxx Xxxxxxxx, segretario generale, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx; Xxxxxxxx X’Xxxxxx, segretario generale, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx; Xxxxxx Xxxxxxxx, segretario generale, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx, facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; - quanto disposto dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, e successive modificazioni e integrazioni; - che sulla base dell’Accordo quadro nazionale stipulato dall’Aran e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, del CCNL del comparto scuola 1998-2001 siglato in data 26 maggio 1999, nonché dell’Accordo sottoscritto dall’Aran e da Cgil Scuola, CISL-scuola, UIL- scuola, CONFSAL-SNALS, CIDA-ANP e GILDA-UNAMS, in data 14 marzo 2001, è stato istituito il requisito numerico previsto, nell’ambito Fondo Pensione ESPERO; - che lo Statuto del citato art. 18, come limite per Fondo Pensione Espero è stato approvato dall’Assemblea dei Delegati il campo di applicazione di detta forma di tutela (unità produttive 23 novembre 2016 e che il predetto Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con più di quindici dipendenti). il n. 145; - A mantenere comunque l’applicazione delle normative che la regolamentazione definita nel presente Accordo si applica al personale di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970CCNL FISM/OOSS; - che il bacino dei potenziali aderenti interessati dal presente Accordo si determina nel numero di 32.000 circa; - che ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 300 (“Dell’attività sindacale”252, articolo 8, comma 7, lett. a), anche nel caso i dipendenti delle scuole e dei servizi dell’infanzia cui si applica il CCNL FISM, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, possono decidere di conferire l'intero importo del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare o, in cui venga meno alternativa, di mantenere il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970TFR maturando presso il proprio datore di lavoro; - che ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 300252, come limite per articolo 8, comma 7, lett. b), in caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte del lavoratore entro sei mesi dalla data di prima assunzione, il campo TFR che matura dal mese successivo alla scadenza di applicazione tale termine verrà destinato integralmente alla forma di dette normative (unità produttive con previdenza complementare individuata; - che gli interventi legislativi finalizzati al riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono necessaria l’introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di quindici dipendenti)”copertura previdenziale; - che al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, le Parti concordano di adottare quale fondo negoziale di previdenza complementare il Fondo ESPERO.
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Samples: CCNL Fism 2021 2023
Clausole di salvaguardia. Si richiama 23.1) Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale. Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell’Amministrazione subentrante di attivare la presente clausola di risoluzione del contratto (all’operatore economico, in questo caso, saranno riconosciute solo le prestazioni già effettuate) ovvero dare continuità allo stesso.
23.2) Convenzioni stipulate da Consip Spa o da Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia. Le Aziende Socio Sanitarie si riservano, qualora Consip Spa o Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia attivassero una convenzione avente oggetto comparabile con quello del presente Capitolato, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della Convenzione e quelli vigenti a seguito di sottoscrizione di contratto con l’Operatore Economico aggiudicatario. Qualora dalla verifica si riscontrassero che i prezzi derivanti dalla Convenzione fossero inferiori, ciascun Contraente si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalla Convenzione. In caso di diniego l’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di aderire alla Convenzione di sottoscrivere apposito nuovo e diverso contratto, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
23.3) Revisione dei prezzi in coerenza con i prezzi di riferimento pubblicati dall’AVCP o dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti. In conformità a quanto già previsto nel verbale di accordo 26.7.2001 avente per oggetto il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento dei servizi generali e strumentali di natura tecnicadall’art. 15, comma 13, lett. b), D.L. 7 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, e dalla DGR Regione Lombardia 6 agosto 2012, n. IX/3976, i prezzi unitari dei dispositivi in argomento non potranno in nessun caso – in corso di vigenza del contratto – eccedere di una percentuale superiore al 20% i prezzi di riferimento di volta in volta pubblicati dall’AVCP e dall’Osservatorio Centrale Regionale Acquisti. In tal caso l’operatore economico sarà formalmente invitato a rinegoziare al ribasso le condizioni economiche contrattualmente sancite allo scopo di ricondurre la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale differenza di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti a Sviluppo Sistema Fiera SPA, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuareprezzi rilevata all’interno della percentuale del 20%, con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, per qualifiche, posizioni e competenze professionali corrispondenti a quelle dei lavoratori licenziati, l’avvertenza che l’indisponibilità alla rinegoziazione o il silenzio protratto per un periodo di tempo di dodici mesi (superiore a 30 giorni, a decorrere dalla data dal ricevimento della formale comunicazione, sarà causa di risoluzione del licenziamento)”. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e contratto con efficacia a decorrere dal 31esimo giorno dal ricevimento della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi: - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, nell’ambito del citato art. 18, come limite per il campo di applicazione di detta forma di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti). - A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”formale comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria.
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Samples: Service Agreement
Clausole di salvaguardia. Si richiama quanto già previsto Le eventuali condizioni di miglior favore in atto e concordate a qualsiasi titolo vengano fatte salve. Il giorno 15.09.2017, tra la FISM - Federazione Italiana Scuole Materne e la CISL-SCUOLA, la FLC- CGIL, la UIL-SCUOLA, lo SNALS-CONF.S.A.L., si è sottoscritto il presente accordo sul Lavoro Intermittente (art. 28 del CCNL). Premesso che in relazione all’art. 28 del CCNL FISM le Parti intendono disciplinare il contratto di lavoro intermittente di cui al D.Lgs. 81/2015, Considerato che nel verbale di accordo 26.7.2001 avente per oggetto il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento settore dei servizi generali socio-educativi e strumentali scolastici nel quale si applica il CCNL FISM, a fronte di natura tecnica)esigenze di funzionalità di alcuni servizi particolari, è giustificato il ricorso a contratti di lavoro intermittente; Si conviene quanto segue:
1. Gli enti del settore socio-educativo e scolastico che applicano il CCNL FISM possono ricorrere al lavoro intermittente per:
a. assicurare la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale continuità del servizio didattico e funzionale dell’istituzione scolastica ed educativa;
b. assicurare la continuità dell’attività di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti sostegno.
2. Il lavoro intermittente può essere stipulato per il personale delle aree funzionali - professionali di cui all’art. 34 del CCNL FISM senza limitazioni rispetto alle fasce di età.
3. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a Sviluppo Sistema Fiera SPAtempo determinato che indeterminato.
4. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso con lo stesso lavoratore per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco del triennio solare mobile, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivocosì articolate: - massimo di 135 giornate di effettivo lavoro nell'arco di ciascun anno solare mobile - massimo 12 giornate continuative di effettivo lavoro. In caso di superamento delle 400 giornate lavorative nel triennio solare mobile, sopra richiamato, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno e indeterminato.
5. Per l’intera durata del contratto, il lavoratore non è tenuto a garantire la sua disponibilità, in attesa di chiamata, ad effettuare eventuale prestazione lavorativa. Il lavoratore intermittente, nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione, non matura alcun trattamento economico e normativo. Nei periodi di attività lavorativa il lavoratore intermittente è titolare dei diritti riconosciuti al personale dipendente.
6. Il ricorso al contratto di lavoro intermittente è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive (istituzioni scolastiche ed educative) nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, o plurimi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive (istituzioni scolastiche ed educative) nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario anche in regime di ammortizzatori sociali, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
7. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:
a. durata del contratto se a tempo determinato;
b. causale della stipulazione del contratto;
c. luogo e modalità della prestazione lavorativa;
d. modalità e preavviso di chiamata del lavoratore, che di norma non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
e. trattamento economico e normativo, conformemente a quanto previsto dal CCNL FISM in vigore, spettante al lavoratore per qualifichela prestazione eseguita.
8. La chiamata dovrà essere effettuata con modalità tracciabili ed il lavoratore dovrà rispondere con mezzo analogo.
9. Il datore di lavoro è tenuto a informare, posizioni con cadenza annuale, le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. In assenza di tali rappresentanze, l’informativa deve essere inviata alle XX.XX. territoriali.
10. Il lavoratore può instaurare un contratto di lavoro intermittente anche se titolare di altri rapporti di lavoro, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di orario di lavoro.
11. Il contratto di lavoro intermittente prevede il trattamento economico e competenze professionali corrispondenti normativo previsto dal CCNL FISM, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita.
12. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente sono applicate tutte le norme previste dal CCNL FISM nonché quelle degli eventuali accordi del secondo livello di contrattazione in quanto applicabili.
13. Il contratto di lavoro intermittente a quelle dei lavoratori licenziatitempo indeterminato si risolve con una delle seguenti modalità: - qualora il lavoratore non risponda positivamente ad una chiamata per oltre tre volte, alla quarta chiamata con risposta negativa decade dal contratto, con licenziamento senza obbligo di preavviso. In tale ipotesi il datore di lavoro è tenuto a preavvisare il lavoratore della decadenza dal contratto di lavoro; - qualora il lavoratore venga licenziato per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, ha diritto ad un periodo di tempo preavviso retribuito di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e durata pari al 10% della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi: prestazione lavorativa effettuata nell'ultimo anno solare; - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui lavoratore non venga meno il requisito numerico previstochiamato per un periodo pari o superiore a sei mesi consecutivi, nell’ambito ha diritto di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. La volontà di interruzione del citato artrapporto deve essere comunicata per iscritto.
14. 18, come limite per il campo Il presente accordo è immediatamente applicabile e può essere integrato dalla contrattazione di applicazione di detta forma di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti). - A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”secondo livello.
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Samples: CCNL Fism 2021 2023
Clausole di salvaguardia. Si richiama La procedura è strettamente connessa alla erogazione del finanziamento del P.I.R.P. per cui in caso di mancato finanziamento l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rendere nulli tutti gli atti conseguenti senza che nessuno possa eccepire alcunché, ne vantare danni o richiedere rimborsi. Per quanto già previsto nel verbale riguarda gli interventi relativi alla variante al Piano di accordo 26.7.2001 avente Zona 167, si precisa che gli stessi sono subordinati alla approvazione della relativa variante urbanistica, per oggetto il trasferimento cui in caso di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale mancata approvazione della stessa, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione rendere nulli tutti gli atti conseguenti, senza che determina il programmato trasferimento (realizzazione nessuno possa eccepire alcunché, ne vantare danni o chiedere rimborsi. I prezzi di autonome condizioni operative per lo svolgimento dei servizi generali vendita degli alloggi da realizzarsi in regime convenzionato e strumentali di natura tecnica), la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti a Sviluppo Sistema Fiera SPAdegli spazi commerciali, ai quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il diritto di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, per qualifiche, posizioni e competenze professionali corrispondenti a quelle dei lavoratori licenziati, per un periodo di tempo di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica sensi degli stessi: - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, nell’ambito del citato art. 1817 e 18 del D.P.R. 380/2001, come limite per saranno determinati d’intesa con il campo Comune, entro sei mesi dalla sottoscrizione della successiva convenzione, sulla base delle disposizioni contenute nella L.R. n. 6/79 e successive modificazioni, nonché sulla base del costo base di applicazione nuova edificazione, fissato dalla Regione Puglia, vigente al momento della stipula della convenzione. Per ogni chiarimento in merito al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi alla Ripartizione Tecnica presso il Palazzo di detta forma Città in piazza Matteotti. rivolgendosi all’arch. Xxxxxx Xxxxxxx, nei giorni lunedì ed venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00, dove potranno consultare anche gli elaborati di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti). - A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”progetto ed i relativi allegati.
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Samples: Public Notice for Public Residential Construction and Urbanization Works
Clausole di salvaguardia. Si richiama 1. Gli importi possono essere corrisposti nella misura definita dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 9.1 che recita “per gli anni 2011, 2012, 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (…) non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. Ogni indicazione ufficiale o interpretazione autentica che provenga dal MEF sarà applicata al presente contratto integrativo d’Istituto.
2. In caso di rilievi da parte dei Revisori dei Conti, le parti si incontreranno per armonizzare il presente contratto ai rilievi stessi.
3. In caso di difformità di parti del presente contratto rispetto al disposto della legge 150/09, esse e solo esse saranno automaticamente nulle, salvaguardando le parti restanti ai sensi del Codice Civile artt. 1339 e 1419.
4. Qualora intervenissero nuove disposizioni applicative legislative e/o normative all’applicazione del D.Leg.vo 27 ottobre 2009 n. 150 le parti concordano la riconvocazione per gli adempimenti necessari rispetto a quanto già previsto nel verbale dal contratto testè sottoscritto.
5. Qualora sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di accordo 26.7.2001 avente riserva per oggetto attività impreviste.
6. In caso di esaurimento del fondo di riserva, di cui sopra, il trasferimento di ramo d’azienda dalla Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" a Sviluppo Sistema Fiera: “Data l’assoluta peculiarità della condizione che determina il programmato trasferimento (realizzazione di autonome condizioni operative per lo svolgimento dei servizi generali e strumentali di natura tecnica), la Fondazione "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano" accorderà ai lavoratori ceduti a Sviluppo Sistema Fiera SPADirigente, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs 165/2001, può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali dovesse essere intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il diritto derivino oneri di prelazione per assunzioni che la Fondazione stessa dovesse effettuare, con contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, per qualifiche, posizioni e competenze professionali corrispondenti a quelle dei lavoratori licenziati, per un periodo di tempo di dodici mesi (a decorrere dalla data del licenziamento)”spesa.
7. Come nelle previsioni sancite nel verbale suddetto, inoltre: “Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Unitaria, la Società cessionaria Sviluppo Sistema Fiera SPA si impegna, come misura di salvaguardia nei confronti dei trasferendi lavoratori data l'entità numerica degli stessi: - A mantenere vigente la disciplina della tutela reale del posto di lavoro in applicazione dell'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Reintegrazione nel posto di lavoro"), anche nel Nel caso in cui venga meno l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il requisito numerico previstoDirigente procederà, nell’ambito previa informazione alla parte sindacale, alla decurtazione percentuale per ogni singola voce interessata.
8. Nella competenza disponibile per la Contrattazione d’Istituto sono state inserite le somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti come indicato nella nota MIUR prot. n° 3980 del citato art16.05.11 – Cedolino unico. 18Qualora queste non si rendessero disponibili il Dirigente procederà, previa informazione alla parte sindacale, alla decurtazione percentuale nella liquidazione dei relativi compensi.
9. La contrattazione è stata fatta sull’importo totale previsto dai parametri dell’Intesa del 30 gennaio 2013 ex accordo ARAN.OOSS del 12.12.2012. Nel caso la cifra definitiva si dovesse discostare in modo significativo, le quote verranno modificate proporzionalmente, a fronte invece di piccole variazioni in eccesso o in difetto queste verranno assorbite o compensate con il fondo di riserva. In ogni caso si ribadisce che la quota che potrà essere riconosciuta come limite per il campo oggetto finale di applicazione contrattazione e di detta forma di tutela (unità produttive con più di quindici dipendenti). - A mantenere comunque l’applicazione delle normative di cui al Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Dell’attività sindacale”), anche nel caso in cui venga meno il requisito numerico previsto, ex art. 35 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come limite per il campo di applicazione di dette normative (unità produttive con più di quindici dipendenti)”conseguenza saldata sarà solo quella effettivamente accertata dalla scuola.
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